SENTENZA N. 39
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma settimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1976 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Filipponi Alessandro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale, in grado di appello, a carico di Filipponi Alessandro - imputato della contravvenzione di
cui all'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), perché,
munito della patente speciale per minorati fisici di categoria F, guidava
autovettura particolarmente adattata con volante a cinque razze, diversa da
quella specificamente indicata sulla patente - il Tribunale di Grosseto, con
ordinanza pronunciata all'udienza 10 marzo 1976, sollevò, di ufficio, la
questione di legittimità costituzionale del citato art. 87, comma settimo, d.P.R. n. 393 del
Nel giudizio davanti a questa Corte non si é costituita la parte privata.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 30 giugno 1976, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Grosseto ritiene l'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme
sulla circolazione stradale) in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in
quanto determinerebbe una diversità di trattamento priva di razionale
giustificazione dato che prevede le pene congiunte dell'arresto da
2. - La questione non é fondata.
Non sussiste la disparità di trattamento per previsione legislativa di sanzione più lieve per fatto più grave - ravvisata dal Tribunale di Grosseto sulla base dell'asserita applicabilità, al minorato fisico, nella ipotesi specificata nell'ordinanza di rinvio, della sanzione più lieve prevista dal comma ultimo del menzionato art. 87 - perché tale comma non concerne in alcun modo i mutilati ed i minorati fisici.
Invero il comma ultimo dell'art. 87 - aggiunto dall'art. 5 legge n. 62 del 1974 - riguarda esclusivamente i conducenti, idonei per condizioni fisiche e psichiche, che, muniti di patenti di guida per motoveicoli e autoveicoli, guidano senza i prescritti requisiti "i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al settimo comma dell'art. 80", il quale, nel testo dell'art. 2 legge n. 62 del 1974, fa specifico riferimento esclusivamente ai titolari di patenti A. B, C, imponendo ad essi particolari requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali per la guida di determinati tipi di veicoli ad elevate prestazioni per velocità e potenza.
Conseguentemente l'unica sanzione applicabile ai mutilati e minorati fisici, che guidano veicolo diverso da quello munito degli adattamenti ritenuti necessari dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e specificamente indicati nel documento di abilitazione, é quella prevista dal comma settimo dell'art. 87 T.U. n. 393 del 1959. Nello stesso senso é la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
(Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Tribunale di
Grosseto, con ordinanza 10 marzo
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Oronzo REALE –
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1983.