ORDINANZA N. 35
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112 (Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica e il finanziamento degli istituti di patronato di cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto) promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1982 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Del Vescovo Michele, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 10 novembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Rilevato che il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con ordinanza
emessa il 19 maggio
Ritenuto che la questione é identica a quella sollevata dallo stesso Giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza dell'11 dicembre 1980, come sottolinea l'ordinanza de qua, che parla di "identità della problematica giuridica prospettata, sotto il profilo costituzionale, nella richiamata ordinanza e a cui si fa espresso riferimento";
Considerato che sulla questione sollevata dal Giudice istruttore del
Tribunale di Roma con ordinanza dell' 11 dicembre 1980
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112, sollevata, per eccesso di potere legislativo e in relazione all'art. 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con l'ordinanza emessa il 19 maggio 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Leopoldo
ELIA - Antonino DE STEFANO -
Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI –
Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1983.