Ordinanza n. 35 del 1983

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ORDINANZA N. 35

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN  NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112 (Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica e il finanziamento degli istituti di patronato di cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto) promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1982 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Del Vescovo Michele, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 10 novembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Rilevato che il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 19 maggio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112, per eccesso di potere legislativo e in relazione all'articolo 104, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che la questione é identica a quella sollevata dallo stesso Giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza dell'11 dicembre 1980, come sottolinea l'ordinanza de qua, che parla di "identità della problematica giuridica prospettata, sotto il profilo costituzionale, nella richiamata ordinanza e a cui si fa espresso riferimento";

Considerato che sulla questione sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza dell' 11 dicembre 1980 la Corte si é già pronunciata, nel senso di ritenerne l'inammissibilità, con la sentenza n. 195 del 19 novembre 1982;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1980, n. 112, sollevata, per eccesso di potere legislativo e in relazione all'art. 104, primo comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con l'ordinanza emessa il 19 maggio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO -  Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1983.