ORDINANZA N. 33
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Antonino DE STEFANO, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) promosso con ordinanza, emessa il 5 marzo 1976 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra Vaglienti Francesco Giuseppe e Rollé Giuseppe ed altri, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che: 1. - Con atto di citazione, notificato il 23 settembre 1975, Vaglienti Francesco Giuseppe convenne avanti il Tribunale di Pinerolo Rollé Giuseppe, Rostagno Francesca in Rollé e Rollé Andrea esponendo che con atto 9 ottobre 1974 per notar Galleano Rollé Giuseppe, Rostagno Francesca in Rollé e Rollé Andrea avevano acquistato da Barberis Rosa Lucia in Renaldo due appezzamenti di terreno siti in Vigone, e che i terreni confinavano con altri di proprietà dell'attore, che allo stesso attore non era stata notificata la proposta di alienazione e, pertanto, non gli si era consentito di esercitare il diritto di prelazione, che pur gli competeva per essere coltivatore diretto, e, dato atto che offriva a borsa aperta la somma di lire 9.000.000 e si riservava di effettuarne il versamento nei termini di legge, chiese dichiararsi il riscatto, a favore di esso attore, dei due terreni ordinando ai convenuti di comparire avanti il notaio eligendo entro breve termine per sottoscrivere l'atto di trasferimento - in difetto di che l'emananda sentenza terrebbe luogo dell'atto stesso - .
che: 2. - Nel contraddittorio dei convenuti i quali, nella comparsa 7
novembre 1975, opposero che i terreni in oggetto, con scrittura 23 giugno 1974,
erano stati concessi in affitto a Mellica Sergio e
che difettava al Vaglienti e alla moglie la capacità
di lavoro, richiesta in chi eserciti il diritto di prelazione, l'adito
Tribunale, con ordinanza emessa il 5 marzo 1976, notificata il 12 e comunicata
il 16 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 164 del 23 giugno 1976 e
iscritta al n. 388 R.O. 1976 - premesso che l'art. 7
comma secondo n.
che: 3. - Avanti
che: 4. - Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 1983, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Baccari ha illustrato la conclusione d'infondatezza della proposta questione.
che: 5. - Il Tribunale di Pinerolo ha ritenuto rilevante e giudicato non manifestamente infondato "il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo l. 14 agosto 1971 n. 817, nella parte in cui esclude che spetti il diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita ove sugli stessi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, o enfiteuti coltivatori diretti anche nell'ipotesi che questi non abbiano esercitato il diritto di prelazione, in riferimento all'art. 3 Cost., per la diseguaglianza - non giustificata da plausibile motivo, ma fondata su una irrilevante differenza di situazioni - di trattamento fra il proprietario di un fondo che lo conduce direttamente (tenuto a rispettare nella vendita il diritto di prelazione verso i coltivatori diretti confinanti) e il proprietario del fondo su cui siano insediati coltivatori diretti (non tenuto a rispettare il diritto di prelazione) nonché in riferimento all'art. 44 Cost. perché viene limitata la ricostituzione delle unità produttive nelle ipotesi in cui sul fondo in vendita vi siano mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti i quali non siano interessati all'acquisto".
che: 6. - Nelle more dell'incidente é entrata in vigore la l. 3 maggio
1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), la quale per un verso non prevede il
diritto di prelazione in riferimento al fondo ma lo limita alle scorte nelle
ipotesi descritte nell'art. 35 e per altro verso dispone all'art. 53 che la
legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di
controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato,
salvo che la sentenza sia già esecutiva, oppure con transazione stipulata in
conformità dell'art.
che: 7. - Poiché
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pinerolo
che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma
secondo n.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Antonino DE STEFANO – Michele ROSSANO - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI -
Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -
Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1983.