Ordinanza n. 18 del 1983

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ORDINANZA N. 18

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Prendin Giuseppe ed altro e l'INAIL, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982.

Visti gli atti di costituzione di Prendin Giuseppe ed altro e dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione alla voce n. 44 della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, nella parte in cui non prevede l'indennizzabilità della ipoacusia da rumori causata da lavorazioni diverse da quelle contemplate in tabella;

considerato che identica questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza n. 24 del 1982;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio convincimento;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza in data 18 settembre 1981 (r.o. 186/1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.