Ordinanza n. 17 del 1983

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ORDINANZA N. 17

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204, 215 e 222 cod. pen. (accertamento di pericolosità - pericolosità sociale presunta. Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal Giudice istruttore del tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Aliano Anna, iscritta al n. 835 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 14 aprile 1982;

2) ordinanza emessa il 7 gennaio 1982 dal Giudice istruttore del Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Ciocchetti Giuseppe, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 del 7 luglio 1982;

3) ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Giudice istruttore del Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Stellato Maurizio ed altro, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 dell'1 settembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i giudici istruttori presso i Tribunali di Bari e Grosseto dubitano della legittimità costituzionale delle disposizioni (artt. 204 cpv. 215 cpv. n. 3 e 222 c.p.) che stabiliscono una presunzione assoluta di pericolosità sociale degli imputati prosciolti per infermità psichica al momento del fatto e ne impongono l'obbligatorio ricovero in manicomio (ora ospedale psichiatrico) giudiziario, assumendone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 32 Cost., in quanto: a) danno luogo ad un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i comuni infermi di mente dalla legge n. 180 del 1978, la qual cosa non sarebbe giustificata dalla commissione nell'un caso, e non nell'altro, di un fatto - reato, essendo questo - si sostiene - non causa ma mera occasione della pericolosità; b) prevedono una misura di sicurezza che avrebbe non minori caratteristiche afflittive della pena e non consentirebbe un'effettiva cura e recupero dell'internato (r.o. 835/81); c) prestabiliscono - si assume, irragionevolmente - la durata minima del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anziché affidarne al giudice la determinazione, e fanno dipendere tale durata minima, e la stessa applicazione o meno della misura, dalla pena stabilita in astratto dalla legge anziché da quella irrogabile in concreto dal giudice; d) a differenza di quanto stabilito per i seminfermi di mente dall'art. 219, terzo comma, c.p., non consentono di sostituire alla misura di sicurezza detentiva quella non detentiva della libertà vigilata (r.o. 287/82).

Considerato che tali questioni, già prospettate da altri giudici, sono state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982 (con la quale, peraltro, é stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura"); che non essendo stati addotti argomenti nuovi, non vi é ragione di modificare la precedente decisione.

Ritenuto, inoltre, che con l'ordinanza in epigrafe il giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano dubita della legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 c.p., in quanto assoggettano alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche l'imputato che, già noto come malato di mente alle autorità sanitarie competenti ad attuare i trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, abbia commesso reati "a causa" di omissioni di cure, di custodia e di vigilanza imputabili alle medesime: con ciò realizzandosi, si assume nell'ordinanza, una violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. - "per la disparità di trattamento rispetto agli "altri malati di mente che non hanno commesso reati solo perché adeguatamente custoditi" - e dell'art. 32 Cost., dovendosi ricomprendere nella tutela della salute di un malato di mente "anche il dovere di proteggerlo da atti inconsulti derivanti dalla malattia"".

Considerato che l'eventuale responsabilità per omesso adempimento di doveri professionali astrattamente configurabile nei confronti di preposti all'attuazione dei trattamenti sanitari obbligatori, oltre ad essere nella specie del tutto ipotetica, non risultando essere stata esercitata al riguardo l'azione penale, non sarebbe comunque idonea - alla stregua dei principi generali di diritto penale in tema di rapporto di causalità e di concorso di persone - ad escludere l'attribuibilità del fatto - reato all'infermo di mente che lo ha commesso ed il conseguente suo assoggettamento - sussistendone i presupposti - alla misura di sicurezza in questione; che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma, 215 cpv. n. 3 e 222 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32 Cost. dai giudici istruttori presso i Tribunali di Bari, Grosseto e Bolzano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.