SENTENZA N. 13
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6, 1, 2 e 3 cpv.,
7, 8, 12, 23, 24 e 25 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale
siciliana il 13 novembre 1980 (Provvedimento per l'inserimento delle giovani
leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e
sociali), degli artt. 9, 10 e 11 del disegno di legge
approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 22 gennaio 1981 (Modifiche ed
integrazioni alla legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13
novembre 1980) e del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale
siciliana il 18 dicembre 1981 (Modifiche ed integrazioni alla legislazione
regionale sull'inserimento delle giovani leve di lavoro nella pubblica amministrazione)
promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per
Visti gli atti di costituzione del Presidente della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore Antonio
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti,
per il ricorrente, e gli avvocati Silvio Defina e
Salvatore Villari, per
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per
L'impugnativa da parte dello Stato tocca la normativa anzidetta, sostanzialmente sotto i seguenti profili:
1) con riguardo al primo degli atti impugnati - prescindendo dai rilievi
che il Commissario aveva formulato nel relativo ricorso, e che
2) in relazione al secondo disegno di legge, sono sottoposte all'esame della Corte le disposizioni contenute nel secondo titolo (artt. da 5 ad 8) del disegno in questione, in base alle quali il governo regionale é autorizzato a predisporre un progetto, della durata di un anno, ai fini della qualificazione professionale per l'accesso alle amministrazioni degli enti territoriali e di quelli sottoposti alla loro tutela. Così configurato, l'intervento del governo regionale non troverebbe alcun idoneo punto di appoggio nel quadro della legislazione statale che governa la materia, essendo scaduto il termine entro cui, ai sensi di detta normativa, gli organi della Regione avrebbero dovuto adottare i progetti per l'avviamento al lavoro. Detti organi, si deduce, possono pur sempre, nell'ambito della propria autonomia, istituire corsi professionali per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. Sono quindi censurati, per asserito contrasto con gli artt. 51, 97 e 128 Cost., anche gli artt. 9, 10 e 11 del testo in esame, in quanto prevedono l'accesso all'impiego di determinate categorie di aspiranti, alle quali sarebbe invece consentita solo l'ammissione ai corsi professionali;
3) del terzo disegno di legge vengono, infine, impugnati gli artt. 2, 3, 4 e 10. Il disposto degli artt. 2 e 3 divergerebbe per più versi dalle norme di indirizzo poste nella legge statale (n. 33 del 1980), con la conseguenza di eccedere i limiti della competenza legislativa regionale; e violerebbe, altresì, l'art. 97 della Costituzione, per aver determinato un'ingiustificata dilatazione dei ruoli del personale in servizio presso gli enti pubblici siciliani.
L'art. 4 prescinderebbe dai limiti di età, fissati nella vigente disciplina del pubblico impiego, e si assume che tale previsione determina, nei confronti dei soggetti beneficiari, un privilegio lesivo degli artt. 3 e 51 Cost. Queste stesse norme di raffronto risultano vulnerate, vien dedotto, anche dalle statuizioni poste nel secondo e terzo comma dell'art. 10, le quali ultime precludono ai dipendenti di ruolo, muniti di titolo di studio più elevato, rispetto a quello occorrente per il posto ricoperto, di partecipare agli esami di idoneità per il passaggio ad altre e superiori qualifiche (o categorie o livelli). Ad avviso del ricorrente, la limitazione disposta per i dipendenti di ruolo che si trovano nella posizione testé richiamata difetta di ogni titolo giustificativo. Non vi sarebbe alcuna riserva, ai sensi della legge statale, che possa operare nella specie a favore del personale appartenente alle categorie inferiori (ed in questo senso vien ricordato l'art. 4 della legge regionale n. 125 del 1980, emanato sulla base dell'art. 26 della legge n. 33 del 1980); laddove la soluzione adottata dal legislatore siciliano discriminerebbe ingiustificatamente i dipendenti di ruolo degli enti locali, in servizio nel territorio della Regione, rispetto agli altri dipendenti pubblici. Per altro verso, si asserisce che il secondo comma dell'art. 10 venga a comprimere - nei confronti dei dipendenti degli enti locali siciliani, ed anche qui in violazione del principio costituzionale di uguaglianza - i diritti garantiti ai dipendenti pubblici, nel resto del paese, dalla legislazione statale di principio (cfr. art.41 del d.l. n. 153 del 1980 convertito nella legge n. 299 del 1980); garanzia che opererebbe mediante la riserva del concorso interno per i posti divenuti vacanti in seguito al riassetto di uff1ci e servizi della pubblica amministrazione.
2. - Si é costituito il Presidente della Regione, per sentir dichiarare
l'infondatezza delle questioni prospettate alla Corte. In prossimità
dell'udienza, la difesa della Regione produce una memoria comune ai tre
giudizi, nella quale sono diffusamente svolte le argomentazioni che militerebbero
per il rigetto dei tre ricorsi proposti dal Commissario dello Stato.
3. - All'udienza pubblica del 24 marzo
Nella stessa udienza, il patrocinio della Regione affermava di non
opporsi per parte sua alla richiesta di una pronunzia, la quale definisca come
tale effetto possa conseguire alla situazione della specie, e a quelle analoghe
di altri casi, nei quali
Si tratta dunque, conveniva
Considerato in diritto
1. - I giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe vertono, come spiegato
in narrativa, su disposizioni contenute in tre distinti e successivi disegni di
legge, approvati dall'Assemblea regionale siciliana e concernenti l'inserimento
delle giovani leve nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e
sociali. Il Commissario dello Stato asserisce - e
2. - Prima di tutto s'impone un rilievo.
Come, anche qui, si precisa in narrativa, ciascuna delle anzidette leggi approvate dall'Assemblea é stata, dopo l'instaurazione del presente giudizio, promulgata dal Presidente regionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dal testo promulgato risultano però ogni volta omesse le norme oggetto di censura, con il testuale riferimento all'impugnativa esperita dallo Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. Va aggiunto che le disposizioni impugnate con l'ultimo dei ricorsi in esame sono state poi rimosse, per espressa previsione di altra legge regionale non impugnata dallo Stato, anch'essa promulgata e pubblicata (legge 13 marzo 1982, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione il 20 marzo 1982).
In considerazione di quanto si é ora esposto, l'Avvocatura dello Stato ha
nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 espresso l'avviso, poi condiviso dalla
difesa della Regione, che
Tale conclusione va subito accolta con riguardo alle disposizioni che risultano estinte ad opera di un'espressa e più recente manifestazione di volontà dello stesso legislatore regionale.
Resta, però, il fatto che l'assunto prospettato dalla difesa del Presidente del Consiglio dovrebbe valere indistintamente per tutte le disposizioni investite dai tre ricorsi in esame. Questa Corte - osserva infatti l'Avvocatura - ha in altra occasione (sentenza n. 142/81) ravvisato la ragione assorbente della cessazione della materia del contendere proprio in ciò, che la legge siciliana contenente la norma oggetto di impugnazione risultava promulgata e pubblicata nelle more del giudizio. La pronunzia testé richiamata, prosegue la difesa dello Stato, ha anzi inteso prescindere dalla circostanza che la disposizione impugnata fosse stata anche in quel caso caducata da una successiva statuizione legislativa della Regione. Occorre allora fermarsi a considerare il preliminare profilo dell'indagine, così proposto all'attenzione della Corte.
3. - La sentenza n. 142 del 1981 segue ad altre, che riguardano la promulgazione delle leggi siciliane impugnate dallo Stato, sempre in pendenza del conseguente giudizio di costituzionalità. Qualche cenno di questi precedenti giurisprudenziali giova al corretto inquadramento ed esame della specie.
Secondo Statuto (artt. 13, secondo comma; 29,
secondo comma) le leggi approvate dall'Assemblea regionale sono promulgate -
nell'ipotesi che viene in rilievo - "trascorsi trenta giorni
dall'impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta sentenza
di annullamento", e "immediatamente" dopo pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione. Di fronte alla citata previsione,
Sulla base dei criteri sopra richiamati, può ora enuclearsi il necessario
presupposto perché - intervenuta, dopo i trenta giorni dall'impugnazione da
parte dello Stato, la promulgazione della legge regionale - continui in questa
sede a sussistere la materia del contendere. Occorre a tal fine che il
Presidente regionale abbia, in relazione alla legge impugnata, seguito l'una o
l'altra delle possibili vie dischiuse, ritiene
4. - É chiaro, a questo punto, che la specie versa fuori dall'ipotesi
sopra delineata, nella quale la promulgazione della legge siciliana investita
dal ricorso dell'organo statale non comporta la cessazione, avanti
Viene invece in considerazione il potere di cui l'organo della promulgazione é investito con riguardo a qualsiasi legge regionale. Tale organo, va avvertito, ha tenuto conto dell'impugnativa proposta ai sensi dell'art. 28 dello Statuto al solo effetto di discriminare le disposizioni, sulle quali essa era venuta ad incidere, rispetto alle altre della medesima legge. La promulgazione é congegnata come s'è or ora visto sull'evidente presupposto che esclusivamente il residuo contesto delle norme
- quelle indenni, appunto, dai rilievi del Commissario dello Stato - fosse assistito da idoneo titolo per poter acquistare efficacia. Peraltro, l'esercizio del potere qui attribuito al Presidente della Regione si é - in ordine a ciascuno dei tre disegni di legge dedotti in controversia - già esaurito: precisamente, si é concretato e risolto nell'atto con cui le disposizioni impugnate risultano scisse dalla legge regionale promulgata. Siamo allora di fronte - occorre concludere - a disposizioni espunte dal vigente testo normativo una volta per tutte, senza che sussista alcuna possibilità di una loro successiva e autonoma promulgazione. Il che basta, sotto il riflesso al quale l'esame della Corte andava limitato, perché la soluzione sancita con la sentenza n. 142/81 soccorra anche nell'attuale giudizio. La materia del contendere deve quindi ritenersi cessata.
L'Assemblea legislativa siciliana, alla quale spetta altresì il controllo sull'operato del Presidente e del Governo regionale, può del resto, beninteso nei limiti della sua competenza, sempre occuparsi della materia, regolata in precedenti statuizioni, come accade nella specie, non promulgate: e di simili previsioni può anche, in tutto o in parte, adottare il disposto. Ma con ciò si produrrebbe comunque un nuovo atto normativo, che il Commissario dello Stato é abilitato ad impugnare.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE –Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.