Ordinanza n. 12 del 1983

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ORDINANZA N. 12

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Regolamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1977 dalla Corte dei conti, sez. V giurisdizionale, nel ricorso proposto da Pisano Elena, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978.

Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.

Rilevato che la Corte dei conti, Sez. V giurisdizionale, con ordinanza del 6 giugno 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 l.10 agosto 1950 n. 648 (Regolamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 64 l.18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. in quanto non attribuiscono la pensione indiretta di guerra ai fratelli e sorelle naturali del militare o civile scomparso per causa di guerra, costituendo così un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei fratelli e sorelle naturali dei dipendenti civili o militari dello Stato, ai quali l'art. 84 d.P.R 29 dicembre 1973 n. 1092 attribuisce la pensione di riversibilità.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della questione é affermata in modo apodittico, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 nn. 108 e 109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24 novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione stessa.

Visto l'art. 23 l.11 marzo 1953 n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 l. l0 agosto 1950 n. 648 e 64 l. 18 marzo 1968 n. 313, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. dalla Corte dei conti, Sez. V giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.