ORDINANZA N. 12
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Regolamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1977 dalla Corte dei conti, sez. V giurisdizionale, nel ricorso proposto da Pisano Elena, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 3 maggio 1978.
Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.
Rilevato che
Considerato che nell'ordinanza di rimessione la rilevanza della questione é affermata in modo apodittico, senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie, e, quindi, agli effettivi termini di specifica operatività della norma impugnata; ciò che, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 10 giugno 1982 nn. 108 e 109, 29 luglio 1982 n. 158, 17 novembre 1982 n. 188, ordinanza 24 novembre 1982 n. 203), comporta l'inammissibilità della questione stessa.
Visto l'art.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.