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ORDINANZA N. 5
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis, comma secondo, della legge 8 agosto 1980, n. 441 (Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali) promosso con ordinanza emessa l'1 dicembre 1981 dalla Corte dei conti - Sez. la giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità a carico di Falcone Roberto ed altra, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.
Visto l'atto di costituzione di Falcone Roberto ed altra;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che: 1. - Con ordinanza, emessa il 1 dicembre 1981 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 22 giugno 1982), notificata il 19 marzo e
comunicata il 22 aprile del 1982, pubblicata nella G. U. n. 276 del 6 ottobre
1982 e iscritta al n. 467 R.O. 1982,
che: 2. - Avanti
che: 3. - Nel corso dell'adunanza del 21 dicembre 1982 il giudice Andrioli ha svolto la relazione;
considerato che: 4. - Questa Corte, con sentenza 29 luglio 1982, n. 161, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 72 d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (divenuto 73 con la legge 386/1974 di conversione), e, con successiva ordinanza n. 235/1982, ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta irrilevanza, la questione di costituzionalità dell'art. 10 bis per essere, a seguito della menzionata sent. 161/1982, venuta meno la contestata responsabilità degli amministratori;
che: 5. - Non diversa statuizione é da adottarsi sul presente incidente.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta irrilevanza, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis della legge 8 agosto
1980, n. 441, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
25, 28, 97,
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -
Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.