Ordinanza n. 5 del 1983

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ORDINANZA N. 5

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis, comma secondo, della legge 8 agosto 1980, n. 441 (Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali) promosso con ordinanza emessa l'1 dicembre 1981 dalla Corte dei conti - Sez. la giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità a carico di Falcone Roberto ed altra, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.

Visto l'atto di costituzione di Falcone Roberto ed altra;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che: 1. - Con ordinanza, emessa il 1 dicembre 1981 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 giugno 1982), notificata il 19 marzo e comunicata il 22 aprile del 1982, pubblicata nella G. U. n. 276 del 6 ottobre 1982 e iscritta al n. 467 R.O. 1982, la Corte dei conti - Sezione 1 giurisdizionale - , provvedendo sulla citazione con la quale il Procuratore generale, sotto la data del 10 maggio 1980, aveva convenuto Roberto Falcone e Claudia Capello, nelle rispettive qualità di commissario straordinario e di direttore amministrativo f.f. dell'Ospedale civile di Sestri Levante chiedendone la condanna al pagamento di lire 9.621.000, oltre accessori, in relazione alla delibera commissariale n. 6 del 16 giugno 1979, intesa, in violazione del divieto sancito dall'art. 72 (divenuto 73 nella legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione) d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria), ad includere la indennità integrativa speciale nello stipendio al fine della determinazione degli aumenti periodici al personale, e sulla requisitoria (pronunciata, nel corso della udienza pubblica del 1 dicembre 1981, nell'assenza della difesa dei convenuti, che nella memoria depositata il 12 gennaio 1981 ebbe a richiamare l'art. 10 bis della legge 441/1980 di conversione), con la quale si era sollevata questione di costituzionalità dell'art. 10 bis in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 a 104 Cost., l'ha giudicata rilevante e non manifestamente infondata limitatamente agli artt. 3, 25, 97, 101 a 104 Cost.;

che: 2. - Avanti la Corte si sono costituiti gli avv.ti Antonio e Federico Sorrentino giusta delega in margine alla memoria depositata il 13 luglio 1982 nella quale hanno eccepito l'incostituzionalità dell'art. 72 d.l. 264/1974 in riferimento all'art. 28 Cost.;

che: 3. - Nel corso dell'adunanza del 21 dicembre 1982 il giudice Andrioli ha svolto la relazione;

considerato che: 4. - Questa Corte, con sentenza 29 luglio 1982, n. 161, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 72 d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (divenuto 73 con la legge 386/1974 di conversione), e, con successiva ordinanza n. 235/1982, ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta irrilevanza, la questione di costituzionalità dell'art. 10 bis per essere, a seguito della menzionata sent. 161/1982, venuta meno la contestata responsabilità degli amministratori;

che: 5. - Non diversa statuizione é da adottarsi sul presente incidente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis della legge 8 agosto 1980, n. 441, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 28, 97, 101 a 104 Cost., dalla Corte dei Conti - Sezione la giurisdizionale con ordinanza 1 dicembre 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.