Ordinanza n. 2 del 1983

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ORDINANZA N. 2

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204 (Accertamento di pericolosità - Pericolosità sociale presunta) e 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) cod. pen., promossi con le ordinanze emesse il 27 marzo, il 24 febbraio e il 6 aprile 1982 rispettivamente dal Tribunale di Velletri, dal Giudice istruttore del Tribunale di Torino e dal Tribunale di Brindisi nei procedimenti a carico di De Falco Giovanni, di Spada Mario e di Corrado Gilberto, iscritte ai nn. 361, 366 e 384 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i giudici istruttori presso i Tribunali di Torino e Velletri ed il Tribunale di Brindisi propongono questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 222, primo comma, cod. pen., in quanto stabiliscono una presunzione assoluta di pericolosità sociale degli imputati prosciolti per infermità psichica al momento del fatto e ne impongono l'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche ove essi non siano da ritenere, al momento del giudizio, socialmente pericolosi, assumendo, tutti, che tale presunzione contrasterebbe: a) con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto, impedendo l'accertamento in concreto e caso per caso della pericolosità, parifica situazioni sotto tale profilo diverse; b) con l'art. 32, primo comma, Cost., sia per la discrasia che ne risulta rispetto alla disciplina dei trattamenti sanitari obbligatori degli infermi di mente non imputati, che prevede il ricovero obbligatorio come eccezionale e fondato solo sulla necessità di urgenti interventi terapeutici e non anche sulla pericolosità dell'infermo (leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre 1978, n. 833), sia per il ritenuto carattere afflittivo e non curativo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;

che il giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri dubita della legittimità costituzionale delle medesime disposizioni anche in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., sostenendo - senza ulteriori specificazioni - che la suddetta presunzione comprometterebbe rispettivamente "il diritto della difesa" ed "il diritto alla salute" dell'imputato.

Considerato che tutte le suddette questioni sono già state decise dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982, con la quale sono state, tra l'altro, dichiarate infondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 27 e 32, primo comma, Cost., manifestamente infondate quelle relative all'art. 24 Cost. , ed é stata per altro verso, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dichiarata "l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura"; che le ordinanze non propongono argomentazioni nuove, né profili che già non siano stati esaminati nella predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 222, primo comma, cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 27 e 32, primo comma Cost. dai giudici istruttori presso i Tribunali di Torino e Velletri e dal Tribunale di Brindisi con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.