SENTENZA N. 1
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv., della legge 7 maggio 1981, n. 180 (modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) promossi con quattro ordinanze emesse il 24 aprile 1982 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da Coratella Marco, da Pratelli Nicolò, da Andreis Sergio e da Floridi Remo, iscritte ai nn. 433, 434, 435 e 510 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982.
Visto l'atto di costituzione di Andreis Sergio;
udito nell'udienza pubblica dell'l dicembre 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini;
udito l'avv. Mauro Mellini, per Andreis Sergio.
Ritenuto in fatto
1. - In sede di esame del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore
Generale Militare della Repubblica presso
Premesso che trattavasi di questione rilevante
in quanto incidente sulla legittimità della composizione di esso organo
giudicante e quindi sulla sua "potestas decidendi",
Ora, ad avviso della Corte rimettente, l'uso del termine
"riordinamento", in luogo di quello di "revisione", induce
ad escludere che si sia inteso attuare l'art. 111, secondo comma, Cost. con la
pura e semplice soppressione del Tribunale Supremo Militare: tant'é che fu abbandonata una disposizione in tal senso
inserita nel progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione c.d. dei 75.
Nemmeno, poi, potrebbe ritenersi che il Costituente abbia inteso, con
Se ne dovrebbe quindi dedurre, ad avviso della Corte rimettente, che con
D'altra parte, secondo
2. - La medesima questione veniva sollevata, con identica motivazione, dalla stessa prima sezione penale della Corte di Cassazione con altre tre ordinanze, pure emesse il 24 aprile 1982 nel corso di altrettanti giudizi instaurati rispettivamente: 1) su ricorso del Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Palermo, ai sensi dell'art. 579 cod. proc. pen. per pluralità di giudicati nei confronti di Pratelli Nicolò (r.o. 434/82); 2) con il conflitto di competenza territoriale denunciato dal G.I. del Tribunale militare territoriale di Torino nei confronti del G.I. del Tribunale militare territoriale di Roma, nel corso del procedimento penale contro Floridi Remo, imputato del reato di mancanza alla chiamata (r.o. 510/82); 3) sul ricorso per cassazione proposto da Andreis Sergio avverso la sentenza 1/10/81 emessa nei suoi confronti dalla Corte Militare di Appello di Roma (r.o. 435/82).
3. - Le quattro predette ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, venivano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 29/9/82.
Nei giudizi così instaurati il Presidente del Consiglio dei Ministri non é intervenuto.
4. - Nel giudizio di cui all'ultima delle citate ordinanze é invece
intervenuta la parte privata Andreis, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Giuseppe Ramadori
e Mauro Mellini. Dopo aver sostenuto che la proposta
questione trae origine da istanze corporative della magistratura militare, la
difesa osservava che al principio di unità della giurisdizione e di unicità del
sindacato di legittimità é estranea la dedotta esigenza di specializzazione
dell'organo giudicante in funzione della specialità del giudice a quo:
altrimenti opinando, la si dovrebbe ritenere necessaria in ogni caso in cui
D'altra parte "se si é prevista l'istituzione di sezioni specializzate con la partecipazione di estranei alla magistratura, non si può gabellare per sezione specializzata una sezione della Cassazione di cui facciano parte non cittadini esperti ma magistrati estranei alla magistratura ordinaria perché appartenenti ad una magistratura speciale". In tal modo, in realtà, si darebbe vita non ad una sezione specializzata ma ad un vero e proprio giudice speciale.
Si inserirebbero - inoltre - nella Corte di Cassazione magistrati nominati dal Ministro della Difesa anziché dal Consiglio Superiore della Magistratura: mentre, là dove il Costituente ha voluto che a far parte della Corte di Cassazione vengano chiamati estranei alla magistratura ordinaria (professori di diritto ed avvocati insigni) lo ha stabilito espressamente ed ha nel contempo previsto che essi siano designati dal C.S.M. (art. 106 Cost.).
Né potrebbe fondatamente richiamarsi, a sostegno della "sezione specializzata" - per di più ove si neghi che una diversa soluzione rientri nella discrezionalità legislativa - il disposto della VI disp. trans. Cost. Il riordinamento del T.S.M. é stato infatti da questa previsto come conseguenza da un lato dell'attribuzione dei ricorsi alla Cassazione e dall'altro del fatto che tale organo era investito anche di altre funzioni di carattere amministrativo: sicché non é dato comprendere - secondo la parte intervenuta - come da una tale norma possa farsi discendere "la necessità di attribuire la decisione di tali ricorsi ad una Corte di Cassazione riordinata in modo da diventare una riedizione del Tribunale Supremo Militare".
La difesa dell'Andreis lamentava infine che,
nel sollevare la questione in oggetto, non fosse stata neppure presa in esame
l'opposta eccezione d'incostituzionalità dell'istituzione di una Procura
Generale Militare presso
Su quest'ultima questione, di costituzionalità, dell'art. 5, primo comma,
della legge n. 180 del 1981, la difesa dell'Andreis
si é intrattenuta diffusamente nella pubblica udienza, instando perché
Considerato in diritto
1. - I quattro giudizi, stante l'identità della questione in essi proposta, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. -
Le disposizioni di legge denunziate, a dire del giudice rimettente,
sarebbero in contrasto con
La questione non é fondata.
3. - Il giudice a quo muove dalla considerazione che il Costituente,
dettando le disposizioni sull'ordinamento giurisdizionale, ha espressamente
voluto mantenere, anche in tempo di pace, la giurisdizione dei Tribunali
militari, limitatamente ai reati commessi da appartenenti alle Forze Armate
(art. 103, terzo comma, ultimo periodo Cost.): giurisdizione speciale, dunque,
assistita da garanzia costituzionale. Ciò premesso,
In altre parole il giudice a quo non dubita che il capoverso della VI disposizione transitoria Cost. vada letto nel senso univoco risultante dal testo letterale; nel senso, cioè, di considerare il "riordinamento" ivi previsto preordinato al fine di togliere all'organo di giurisdizione speciale allora denominato Tribunale supremo militare "carattere e fisionomia di giudice supremo di legittimità, nei riguardi delle decisioni dei tribunali militari" (sent. n. 119 del 1957, cit.).
Se così é, si deve convenire - senza necessità di fare ricorso ai lavori preparatori - che dal combinato disposto del secondo comma dell'art. 111 e del capoverso della VI disposizione transitoria della Costituzione emergono due conseguenze ineludibili ed inscindibili: la prima, che anche contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale degli organi della giurisdizione speciale militare é sempre ammesso ricorso in cassazione; la seconda, che l'organo della giurisdizione speciale militare all'epoca denominato Tribunale supremo militare - e come tale necessariamente individuato dal Costituente - deve essere riordinato in modo da non potere più svolgere le funzioni di giudice "supremo" di legittimità nei confronti delle decisioni dei giudici militari.
4. - Questo essendo il chiarissimo dettato dei citati disposti costituzionali, nella stessa lettura fattane dal giudice rimettente, é agevole riconoscere che le argomentazioni da lui proposte per contestare la legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. della legge n. 180 del 1981 non possono essere condivise.
Invero, l'assunto della Corte di Cassazione si é che il riordinamento del Tribunale Supremo Militare avrebbe dovuto consentire "di salvaguardare la specialità della giurisdizione militare e di utilizzare la specializzazione dei magistrati militari anche in sede di controllo di legittimità".
A tal fine, il giudice a quo indica un sistema consistente nella "istituzione nell'ambito della Corte di Cassazione di una sezione specializzata per le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari"; sezione specializzata rientrante nella previsione dell'art. 102, secondo comma, Cost. e che il giudice a quo immagina composta da magistrati di cassazione e da magistrati militari "con presidenza e prevalenza numerica attribuita ai primi".
É evidente che ad una prospettazione del genere é anzitutto estraneo il "riordinamento" del Tribunale Supremo Militare, che risulterebbe pur sempre privato - come deve essere - delle funzioni di giudice di legittimità nei confronti delle decisioni dei giudici militari.
In secondo luogo, la censura mossa con riferimento all'art. 103, terzo comma, Cost. si risolve in una critica al dettato costituzionale che espressamente configura la giurisdizione speciale militare come "acefala" nel senso in cui il termine é usato dal giudice rimettente.
5. - In verità, il problema sollevato dalla Corte di Cassazione attiene all'ordinamento giudiziario, mentre il riordinamento imposto dal capoverso della VI disposizione transitoria attiene alla giurisdizione. E la soluzione da essa Cassazione caldeggiata, proprio perché attiene all'ordinamento giudiziario, non può in alcun modo ritenersi costituzionalmente obbligata. Basta, invero, por mente alla formulazione dell'art. 102, capoverso, secondo periodo, Cost. per rendersi conto che, in armonia con il disposto dell'art. 108, primo comma Cost. l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di "sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura" é rimessa alla scelta discrezionale del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare l'opportunità di istituire per specifiche materie siffatte sezioni specializzate, determinandone la composizione.
Per quanto riguarda il controllo di legittimità in ordine alle sentenze e ai provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi della giurisdizione speciale militare, rimesso, con oltre trent'anni di ritardo, alla Corte di Cassazione, il legislatore non ha ritenuto di operare una scelta del genere e la pertinente disposizione della legge n. 180 del 1981 (art. 6) é immune dalle censure sollevate sul piano costituzionale.
6. - Quanto all'art. 16 cpv. della medesima legge n. 180 del 1981, é evidente il nesso di conseguenzialità che lega la denunzia di questo disposto alla precedente, avente ad oggetto l'art. 6 della medesima legge, nel contesto di un'unica inscindibile questione. Ne deriva che la ritenuta infondatezza della prima implica necessariamente l'infondatezza della seconda, essendo impensabile, perché chiaramente irrilevante, una censura autonomamente mossa all'art. 16 cpv. legge n. 180 del 1981, portante abrogazione di norme precedenti se e in quanto incompatibili Con altre successive, ove scissa dalla denunzia della disposizione sopravvenuta, della cui efficacia abrogante si tratta.
7. - Infine, la sollecitazione della difesa Andreis a che questa Corte sollevi d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 5 della medesima legge n. 180 del 1981, non può prendersi in alcuna considerazione essendo mancato il benché minimo accenno alla rilevanza della questione stessa nel presente giudizio incidentale di costituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. della legge 7 maggio 1981, n. 180 nelle parti in cui prevedono la soppressione del Tribunale Supremo Militare e l'attribuzione del potere di decisione sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari ad una sezione ordinaria, anziché specializzata, della Corte Suprema di Cassazione, sollevata in riferimento alla VI disposizione transitoria della Costituzione in relazione agli artt. 102, secondo comma e 103, terzo comma, Cost., dalla Corte di Cassazione, Sezione I penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -
Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1983.