Ordinanza n. 260 del 1982

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ORDINANZA N. 260

 

ANNO 1982

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Leopoldo ELIA

 

Prof. Antonino DE STEFANO

 

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

 

Avv. Oronzo REALE

 

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

 

Avv. Alberto MALAGUGINI

 

Prof. Livio PALADIN

 

Prof. Antonio LA PERGOLA

 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

 

Prof. Giuseppe FERRARI

 

Dott. Francesco SAJA

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) promossi con le ordinanze emesse il 14 dicembre 1981 dal Pretore di Prato, il 3 novembre 1981 dal Pretore di Viterbo, il 13 gennaio 1982 dal Pretore di Teramo, il 3 dicembre 1981 dal Tribunale di Isernia, il 16 marzo 1982 dal Tribunale di Reggio Calabria e il 19 marzo 1982 dal Tribunale di Fermo, rispettivamente iscritte ai nn. 45, 50, 85, 150, 333 e 381 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 137, 171, 220, 276, 297 del 1982.

 

Visti gli atti di costituzione di Benelli Luigi e dell'INPS;

 

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

 

Ritenuto che con le ordinanze iscritte ai nn. 50, 85, 150 e 381 registro ordinanze 1982 viene sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo delle pensioni di invalidità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta dello Stato, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

 

che con l'ordinanza n. 45 registro ordinanze 1982 viene sollevata, sempre in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo delle pensioni di invalidità a carico della stessa gestione speciale per i lavoratori agricoli ai titolari di pensione diretta della CPDEL (Cassa di previdenza dipendenti enti locali), sempre qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

 

che infine con l'ordinanza n. 333 registro ordinanze 1982 viene sollevata, in riferimento agli stessi artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo delle pensioni dirette a carico della gestione speciale commercianti per chi sia già titolare di altra pensione diretta dello Stato.

 

Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze nn. 50, 85, 150, 333 e 381/1982 sono state già prospettate alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 102 del 1982, riconoscendone il fondamento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate;

 

che anche la questione sollevata con l'ordinanza n. 45/1982 viene prospettata in termini sui quali questa Corte si é già pronunciata, sia con la citata sentenza n. 102 del 1982 sia con la sentenza n. 34 del 1981, che ha equiparato i pensionati della CPDEL ai pensionati dello Stato per quanto riguarda il trattamento minimo.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 - già decise con le sentenze nn. 34 del 1981 e 102 del 1982 - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1982.