Ordinanza n. 259 del 1982
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ORDINANZA N. 259

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma secondo, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Interruzione volontaria della gravidanza) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo 1980 e il 9 gennaio 1981 dal Giudice tutelare di Torino sulle istanze proposte da Santoro Pierfranca e da Borelli Rosa, rispettivamente iscritte al n. 186 del registro ordinanze 1980 e al n. 96 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 24 marzo 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 marzo 1980 il Giudice tutelare di Torino, nel corso del procedimento previsto dall'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della testé citata disposizione di legge, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendo che il vigente regime dell'interruzione della gravidanza discrimina ingiustificatamente il trattamento della gestante minorenne rispetto a quello di cui gode la donna maggiore di età: infatti, si osserva - dal giudice a quo - la decisione di abortire é liberamente adottata dalla maggiorenne, ed é invece soggetta a limiti e controlli, se si tratta di una minore degli anni diciotto, dovendo la volontà della gestante essere qui integrata da chi esercita la potestà, o dal Giudice tutelare, secondo i casi;

che la lesione dell'art. 3 Cost. é prospettata anche sotto il riflesso della diseguaglianza, irrazionalmente introdotta nel regime, disposto per la stessa cerchia delle minorenni: nell'ambito della quale le gestanti che contemplino, versando in identiche circostanze, di interrompere la gravidanza, potrebbero conseguire tale risultato, oppure no, in funzione di un dato estraneo alla loro determinazione, e cioè dell'attitudine morale o religiosa, nei confronti dell'aborto, di chi debba integrare la volontà dell'interessata;

ritenuto che identica questione é sollevata dal Giudice tutelare di Torino con l'ordinanza emessa il 9 gennaio 1981;

considerato che i giudizi promossi con le anzidette ordinanze vanno, data l'identità della questione, riuniti e congiuntamente decisi;

che la Corte ha in altra pronunzia (109/81) già dichiarato l'infondatezza della questione ora prospettata al suo esame e non ravvisa nella specie alcuna ragione per modificare la decisione in precedenza adottata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1982.