Ordinanza n. 253 del 1982
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ORDINANZA N. 253

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e degli artt. 1 e 3, comma primo, della legge 16 dicembre 1980, n. 858 (Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877), promossi con cinque ordinanze emesse dal Pretore di Pistoia in data 30 luglio, 28 ottobre, 19 ottobre, 21 ottobre e 9 novembre 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 316, 335, 336, 356 e 396 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 269 e 276 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con cinque ordinanze rispettivamente emesse il 30 luglio, il 19, il 21 ed il 28 ottobre, il 9 novembre 1981, ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858 - erroneamente indicati quali artt. 1 e 3, primo comma - in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost. e l'intera legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;

e che in tutti i giudizi predetti é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza delle proposte questioni.

Considerato che i cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che la Corte si é già pronunciata in proposito, con sentenza n. 152 dell'anno in corso, dichiarando "non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione";

che le ordinanze in esame non introducono profili né aggiungono motivi, che possano indurre la Corte a modificare la sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sollevate dal Pretore di Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1982.