Sentenza n. 245 del 1982
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SENTENZA N. 245

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato dall'art. 5 della legge 11 aprile 1977, n. 111 (recte: 13 aprile 1977, n. 114) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere sui ricorsi riuniti proposti da Iannone Domenico, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1 settembre 1982;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano sul ricorso proposto da Leiter Peter ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con due distinte ordinanze, datate rispettivamente 7 novembre 1981 (n. 337 del reg. ord. 1982) e 22 dicembre 1981 (n. 496 del reg. ord. 1982), le Commissioni tributarie di primo grado di Santa Maria Capua Vetere e di Bolzano hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, nella parte in cui detta norma esclude la deduzione, ai fini della tassazione IRPEF, delle spese mediche e chirurgiche sostenute dal contribuente, ove il percipiente non abbia domicilio o residenza nel territorio dello Stato; si assume violato l'art. 32 della Costituzione, in quanto la tutela della salute é bene costituzionalmente tutelato, a garanzia del singolo e della comunità, sicché non dovrebbe essere soggetto a limitazione alcuna. Consegue da ciò, ad avviso dei giudici a quibus, Che tale tutela dovrebbe essere garantita anche nel senso di consentire al singolo scelte libere e discrezionali, a seconda delle diverse esigenze che possono presentarsi, e che a tale libera scelta si porrebbe un ostacolo, sia pure mediato, mediante una disciplina fiscale che non consente la deducibilità delle spese relative ove il percipiente non abbia residenza o domicilio nel territorio dello Stato.

Nell'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Santa Maria Capua Vetere si prospetta altresì la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto la norma sospetta di incostituzionalità creerebbe una disparità di trattamento non giustificata tra coloro "che si sottopongono a cure nel territorio nazionale e quelli che sono costretti a recarsi all'estero per carenze delle strutture sanitarie nazionali".

2. - Non si é avuta costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; le cause sono state pertanto trattate in camera di consiglio, a norma del secondo comma dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale".

 

Considerato in diritto

 

1. - Le due ordinanze di cui in epigrafe propongono all'esame della Corte questioni sostanzialmente identiche e i relativi giudizi possono pertanto essere decisi con unica sentenza.

2. - La Corte era già stata investita del problema relativo alla costituzionalità della disposizione concernente la non deducibilità ai fini IRPEF delle spese mediche o chirurgiche sostenute a favore di un percipiente che non abbia il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, riferita allora alla norma di cui alla lett. F dell'art. 10 dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e ne aveva riconosciuta la fondatezza con la sentenza n. 142 del 1982, limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".

Le modifiche che, in forza della legge 13 aprile 1977, n. 114, recante "Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono state introdotte al citato d.P.R. n. 597 del 1973, con un nuovo testo dell'art. 10, non alterano il contenuto della norma in questione, che anche se ha sostituito la lett. d alla lett. F, reca pur sempre il precetto secondo cui la deducibilità delle spese mediche o chirurgiche é subordinata alla circostanza che il percipiente abbia domicilio o residenza nel territorio dello Stato.

La disposizione impugnata ha lo stesso contenuto di quella già dichiarata incostituzionale e pertanto la Corte non può che adottare la stessa declaratoria di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, cui era pervenuta con la citata sentenza n. 142 del 1982, per le ragioni ivi contenute, e limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".

3. - Poiché peraltro il successivo evolversi legislativo ha portato ad una ulteriore modifica dell'art. 10, lett. d, del d.P.R. n. 597 del 1973, e ciò in forza dell'art. 5 del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria", norma questa che, pure essa, impone l'indicazione del domicilio o della residenza del percipiente nel territorio dello Stato, la Corte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve conseguenzialmente dichiarare l'incostituzionalità di tale ulteriore norma, sempre limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato";

visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 5 del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1982.