SENTENZA N. 243
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in rif.
agli artt. 650, 426 e 435 cod. proc.
civ. e degli artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971,
n. 825, promossi con ordinanze emesse in data 21 febbraio 1980 dalla
Commissione tributaria centrale, 27 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Lodi, 18 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Siracusa, 30 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Torino (n. 18 ordinanze) e 16 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Roma, iscritte rispettivamente ai nn.
493 del registro ordinanze 1980, 123, 311, da 365 a 381 e 801 del registro
ordinanze 1981 e 166 del registro ordinanze 1982 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
263 dell'anno 1980, 165, 262 e 276 dell'anno 1981 e 68 e 248
dell'anno 1982.
Visti gli atti di costituzione della S.p.a.
Immobiliare Marte e della S.a.s. SAIPA e l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1982
il Giudice relatore Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con diciotto ordinanze identiche quanto alla motivazione e prive di ogni cenno alla rilevanza (nn.
da 365 a 381 del reg. ord. 1981), la Commissione
tributaria di primo grado di Torino solleva questione di legittimità costituzionale,
in relazione agli artt. 3,
24 e 76 della Costituzione, degli artt. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e
10, secondo comma, n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Il giudice a quo non condivide infatti le
ragioni poste a base della sentenza n. 63 del
1977 della Corte, che dichiarava la infondatezza delle questioni, e le
sottopone a critica negando innanzitutto validità al rilievo, fatto dalla
Corte, sulla necessità di eliminare un arretrato di vecchia data e di grande
mole, imputabile anche e soprattutto ai contribuenti per l'abituale ed abusiva
prassi dei ricorsi proposti solo a scopo interruttivo
o dilatorio.
Quanto alle giustificazioni della norma impugnata, desunte dalla
particolarità del processo tributario, generalmente inteso come "processo di impugnazione degli accertamenti fiscali da parte dei
ricorrenti", il collegio a quo ne nega la validità osservando che sempre
nel processo occorre assicurare una effettiva uguaglianza dei poteri ed
obblighi delle parti; in caso contrario sarebbe violato il principio del
contraddittorio, con lesione dei principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione. E tale diseguaglianza
apparirebbe ancor più accentuata "nell'applicazione della norma ai giudizi
di fronte alle Commissioni di secondo e terzo (sic) grado" in quanto
eguale sarebbe l'interesse dell'ufficio o del contribuente, a
seconda dell'esito del giudizio di primo grado, alla prosecuzione del
processo.
Infine, la Commissione tributaria, preso atto della parte della sentenza n. 63 del
1977 in cui é stato escluso il contrasto fra l'art. 44 citato e l'art. 76 Cost., dubita della
costituzionalità, riferita allo stesso art. 76 Cost.,
degli artt. 10 e 15 della legge delega n. 825 del
1971, perché essi non prevedono alcunché a proposito
dell'onere ravvisabile nell'art. 44.
Si sono costituite l'Immobiliare Marte S.p.a.
(n. 366 del reg. ord. 1981) e la
SAIPA S.a.s. (n. 376 del reg. ord. 1981)
aderendo alle ragioni contenute nell'ordinanza e chiedendo pertanto che la
Corte dichiari fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino.
2. - Con ordinanza datata 21 febbraio 1980 (n. 493 del reg. ord. 1980) la Commissione tributaria centrale ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dello stesso comma dell'art. 44 citato,
previo compiuto esame della rilevanza della questione stessa, nella parte in
cui impone l'onere di presentare l'istanza di
trattazione anche nel caso in cui l'originario ricorrente sia defunto e il suo
avente causa non sia a conoscenza della presentazione del ricorso.
La Commissione esclude che nella specie possa trovare applicazione l'art.
31 dello stesso d.P.R. 636
del 1972, atteso che la proroga di sei mesi ivi prevista per tutti i termini
del procedimento a favore degli eredi del contribuente opera in riferimento ai
soli termini pendenti alla data di morte del contribuente, mentre nel caso di
specie a tale data il termine non aveva ancora avuto decorrenza, ed anzi
sarebbe stato imposto direttamente nei riguardi degli aventi causa. Tale
disposizione sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 24 Cost. per violazione
del diritto di difesa dell'erede ed anche con l'art. 3 Cost. per irrazionale
imposizione di un medesimo onere in presenza di situazioni
oggettivamente diverse.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la proposta
questione venga dichiarata infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, infatti, con la più volte
ricordata sentenza
n. 63 del 1977 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 31 del d.P.R. n. 636 del 1972 nella parte
in cui non estendeva al curatore del contribuente fallito la facoltà di
usufruire della proroga dei termini ivi prevista per l'erede, avrebbe
implicitamente riconosciuto la costituzionalità dell'art. 31 relativamente
alla posizione degli eredi del contribuente.
Ma il caso prospettato dalla Commissione tributaria centrale, secondo la
quale la norma di cui all'art. 31 non sarebbe applicabile ai termini che non
erano ancora iniziati a decorrere dalla data della morte del contribuente e
pertanto incostituzionale sarebbe l'art. 44 che riserva l'onere dell'istanza di trattazione anche agli eredi inconsapevoli, negli
stessi termini previsti per il contribuente tuttora in vita, sarebbe frutto di
un equivoco.
Nel caso di specie, infatti, essendosi la successione aperta nel 1967, si
ha "il pieno e normale subentro dell'erede nel rapporto processuale allora
già pendente"; sarebbe dunque un ingiustificato privilegio quello di
accordare all'erede la trattazione del ricorso del dante causa prescindendo dalla istanza, in quanto tale concessione si porrebbe in
contrasto ingiustificato con la generale disciplina della successione
ereditaria che, "attraverso l'istituto dell'accettazione",
garantirebbe pienamente l'erede circa l'effettiva e reale consistenza
dell'eredità cui é chiamato.
3. - Con ordinanza datata 27 marzo 1980 (n. 123 del reg. ord. 1981) la Commissione tributaria di primo grado di Lodi
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale del terzo comma
dell'art. 44 del d.P.R. n.
636 del 1972, assumendo che la norma stessa si porrebbe in contrasto con l'art.
3 Cost. nella parte in cui, a differenza di quanto previsto nell'art. 650 c.p.c., non prevede una
riammissione in termini per causa di forza maggiore o di caso fortuito.
La stessa Commissione dubita altresì che la norma de qua sia in contrasto
con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non
distingue (ai fini dell'onere di presentazione dell'istanza)
tra i ricorsi privi di motivi e quelli che tali motivi già contenevano
esplicitamente. Nel secondo caso, il ricorso sarebbe già stato perfetto e
l'imposizione di un onere siffatto sarebbe di difficile osservanza se non
vessatorio. Con l'art. 44 del d.P.R.
n. 636 del 1972 sarebbe quindi imposto al ricorrente un onere
superiore al limite della normale diligenza in contrasto con il criterio della
legge delega di informare la nuova normativa alla tutela del contribuente.
Nell'ordinanza manca ogni dichiarazione della rilevanza della questione
sollevata.
Non si aveva intervento del Presidente del Consiglio né costituzione di
parti private.
4 - Con ordinanza datata 18 marzo 1980 (n. 311 del reg. ord. 1981), la Commissione tributaria di secondo grado di
Siracusa ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del
terzo comma dell'art. 44 del d.P.R.
n. 636 del 1972 per preteso contrasto con l'art. 76 Cost.
Sostanzialmente, si assume, nella legge delega mancava ogni accenno ai
procedimenti pendenti; l'aver previsto una sanzione rigida come la estinzione del processo in mancanza dell'adempimento di
un onere prima insussistente costituirebbe, ad avviso del collegio a quo, pur
nella ritenuta autonomia dell'esecutivo nel dar corpo alle direttive del
legislatore delegante, una violazione dell'art. 76 Cost.,
proprio in quanto nella legge delega non era contenuta alcuna previsione
neppure generica circa la "successione di competenze" tra le
"antiche Commissioni e le nuove che si andavano a costituire".
La previsione della decadenza dal ricorso in danno del contribuente che
non abbia provveduto nei termini a presentare istanza
di trattazione si risolverebbe pertanto in un esercizio di fatto da parte del
Governo del potere legislativo, cosa questa che si definisce arbitraria ed in
sicuro conflitto con l'art. 76 Cost.
5. - Con ordinanza datata 16 maggio 1978, la
Commissione tributaria di primo grado di Roma (n. 166 del reg. ord. 1982), solleva pure questione di
costituzionalità del più volte citato art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, nella parte in cui detta norma
impone l'onere di presentare l'istanza di trattazione,
con la conseguenza dell'estinzione del processo in caso di mancato adempimento,
sia nel caso in cui il contribuente sia assistito da un difensore tecnico, sia
nel caso di un contribuente che si difenda personalmente. Tale parità di
trattamento di situazioni diverse si risolverebbe in una lesione dell'art. 3
Cost. in quanto sarebbe assolutamente ingiustificata ed irrazionale. A sostegno
di tale tesi il collegio a quo svolge considerazioni attinenti in parte alle
caratteristiche proprie del processo tributario ed in parte allo specifico
problema sollevato, osservando che sarebbe contrastante con la riconosciuta (ex lege)
facoltà di difendersi personalmente la rigorosa sanzione prevista dall'art. 44
per un inadempimento meramente formale; se infatti il
difensore tecnico ha per un verso l'obbligo professionale di tenersi al
corrente delle innovazioni legislative concernenti la materia (che peraltro
incombe anche sul cittadino, che non può addurre la sua ignoranza della legge),
sarebbe, per dovere professionale, più facile per il difensore ricordare la
pendenza di un procedimento per il quale egli é stato officiato e che deve
seguire nel suo iter.
Non si aveva costituzione di parti né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le ventidue ordinanze indicate in epigrafe e riassunte in narrativa
sollevano questioni di legittimità costituzionale in parte identiche, in parte sostanzialmente simili. I relativi giudizi, pertanto,
possono essere esaminati e decisi con unica sentenza.
2. - Nelle diciotto ordinanze della Commissione tributaria di primo grado
di Torino (nn. 365-381 e 801
del reg. ord. 1981) si chiede alla Corte di
dichiarare, in difformità da sue precedenti pronunzie, e cioè
dalla sentenza
n. 63 del 1977 e successive ordinanze, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
nonché dell'art. 10, secondo comma, n. 14, e dell'art. 15 della legge delega 29
ottobre 1971, n. 825, in quanto il citato art. 44 dispone, senza che ciò sia
stato previsto nelle citate norme della legge delega, che il contribuente deve
chiedere con istanza alla Commissione competente ed entro sei mesi dal termine
fissato dalla legge (e, per effetto della legge 2 agosto 1974, n. 350, entro il
31 dicembre 1974), la trattazione del ricorso o della impugnazione da lui
proposta; e che in difetto di tale istanza il processo é dichiarato estinto.
Le ordinanze, tutte identiche, della Commissione di Torino espongono con
larghezza i vari profili della ritenuta illegittimità costituzionale della
norma, ma non contengono né nel dispositivo, né nella motivazione, indicazione
alcuna della rilevanza della questione sollevata, né riferimento alcuno alle
situazioni concrete rispetto alle quali la rilevanza andava verificata.
Pertanto, in conformità della costante giurisprudenza della Corte le
questioni vanno dichiarate inammissibili.
3. - Con l'ordinanza in data 27 marzo 1980 (n. 123 del
reg. ord. 1981) la Commissione tributaria di
primo grado di Lodi denuncia la incostituzionalità
"dell'art. 44 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 con
riferimento alla legge delega all'art. 650 c.p.c. e
agli artt. 426 e 435 c.p.c. in relazione agli artt.
2-24-76 della Costituzione", "nella parte (é specificato in
motivazione) in cui non prevede la possibilità di una remissione in termini per
causa di forza maggiore o per caso fortuito"; e inoltre "nella parte
in cui non prevede una distinzione tra i ricorsi privi dell'indicazione dei
motivi e quindi presentati a fini dilatori... ed i ricorsi che tali motivi già
contenevano specificamente e che pertanto potevano comunque
essere fatti oggetto di esame da parte delle insediate Commissioni,
indipendentemente dalla presentazione della istanza ex art. 44".
Senonché non solo il
giudice a quo non dichiara la rilevanza della questione, ma nella ordinanza non
é dato rinvenire cenno alcuno all'esistenza di un caso di forza maggiore o di
un caso fortuito o ad un ricorso specificamente motivato, costituente, l'uno o
l'altro, il presupposto della rilevanza della questione sollevata.
Pertanto, anche la questione sollevata dalla Commissione di Lodi deve
essere dichiarata inammissibile (art. 23 della legge n. 87 del 1953).
4. - La Commissione tributaria centrale con l'ordinanza
21 febbraio 1980 (n. 493 del reg. ord. 1980)
ha prospettato, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale del più volte citato art. 44 del d.P.R.
n. 636 del 1972 sotto lo specifico profilo della incostituzionalità
dell'"obbligo di nuovi adempimenti (cioè della presentazione della istanza
di trattazione del ricorso)... imposto non all'originario ricorrente, ma al suo
avente causa, che della pendenza del ricorso non é a conoscenza". La
Commissione centrale ritiene che in tale ipotesi non sia appagante e risolutivo
quanto la Corte aveva dichiarato nella sentenza n. 63 del
1977, e cioè che l'art. 24 della Costituzione
"non preclude al legislatore, nell'occasione della riforma di un
ordinamento processuale, la facoltà di introdurre, con norme eccezionali e
transitorie, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, ad essi
condizionando l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi". Senonché, é da rilevare
innanzitutto, come fa l'Avvocatura dello Stato, che nella citata sentenza la
Corte, esaminando l'ipotesi della istanza di trattazione del ricorso non
tempestivamente presentato dal curatore del fallimento, e dichiarando
l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, nella parte in cui non estende la
proroga dei termini ivi accordata nel caso di morte del contribuente, anche al
caso di perdita della capacità, ha pareggiato le due situazioni (morte o
perdita della capacità) ritenendo ad esse applicabili (ai fini del rispetto del
diritto di difesa) la proroga dei termini del
procedimento tributario, pendente alla data della morte o della perdita della
capacità, per sei mesi a decorrere da tali eventi.
Con ciò la Corte ha implicitamente ritenuto che, tanto per la morte
quanto per la perdita della capacità, la tutela del diritto di difesa fosse
soddisfatta dalla detta proroga del termine.
Né a conclusione diversa potrebbe pervenirsi nel caso, sottoposto alla
Commissione tributaria centrale che ha sollevato la questione, in cui la morte
del contribuente ricorrente si sia verificata
anteriormente all'entrata in vigore della norma che ha introdotto l'istanza di
trattazione del ricorso.
Infatti, una volta che un termine processuale é stato fissato per legge,
non potrebbe immaginarsi che in caso di apertura della
successione tale termine rimanesse indefinitamente sospeso a beneficio degli
eredi. Sostenere ciò, a proposito della istanza di
fissazione della trattazione del ricorso, significherebbe (stante la
impossibilità di altri rimedi, perché l'apertura della successione non é a
conoscenza dell'ufficio impositore) sottrarre tutte le procedure nelle quali si
sia verificata la morte o la perdita della capacità del ricorrente alla
possibilità di una rapida definizione, con ciò vanificando gli scopi dell'art.
44 del d.P.R. n. 636 del 1972, riconosciuto
costituzionalmente legittimo in ragione della eccezionalità
della situazione (entrata in vigore del nuovo processo tributario) che ha reso
ragionevole la prescrizione dell'istanza di trattazione.
E ciò non per la necessaria tutela del diritto di difesa dell'erede, ma -
come osserva l'Avvocatura - accordando a lui un privilegio, in quanto l'erede
che ha accettato la successione é venuto a trovarsi, quando il d.P.R. n. 636 del 1972 ha
prescritto la presentazione dell'istanza di
trattazione, in una posizione processuale identica a quella del suo dante causa
originario ricorrente.
Ne consegue la non fondatezza della questione sollevata dalla Commissione
tributaria centrale.
5. - Con l'ordinanza 18 marzo 1980 (n. 311 del reg. ord.
1981) la Commissione tributaria di secondo grado di Siracusa, ricordata la
"posizione radicalmente negativa" della Corte sulle eccezioni di incostituzionalità dell'art. 44 del d.P.R.
n. 636 del 1972, sollevate nei vari giudizi decisi con la sentenza n. 63 del
1977, sottopone alla Corte un nuovo "profilo di compatibilità
costituzionale" attinente "alla possibilità di ricondurre la norma
dell'art. 44 alle previsioni della legge delega onde
verificare se, per avventura, non ci sia stato, nei decreti delegati del 1972
emanati dal Governo, un eccesso rispetto al quadro legale configurato nella
legge delega e, pertanto, una violazione dell'art. 76 della Carta
costituzionale".
E ciò in quanto "nessuna previsione specifica il legislatore
delegante ha formulato in ordine al rito da osservarsi
innanzi alle Commissioni ed alle norme di procedura che avrebbero dovuto essere
applicate", mentre "la previsione di una così severa e rigida ipotesi
di decadenza a carico del contribuente e la sanzione comminata dalla estinzione
del rapporto tributario abbisognavano... di un accenno, anche generico, in
ordine alla sorte dei procedimenti pendenti che nella fattispecie manca".
6. - La questione non é fondata.
Sotto un diverso profilo (cioè quello del
contrasto fra l'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972 e
l'art. 10, primo comma, n. 14, della legge n. 825 del 1971) essa era stata
sollevata nei giudizi decisi con la sentenza n. 63 del
1977 che la dichiarò infondata, osservando che le disposizioni dei primi
tre commi dell'art. 44 del decreto n. 636 "non precludono sicuramente ai
contribuenti la possibilità di ottenere la tutela giurisdizionale dei loro
diritti, né introducono una complicazione processuale...,
né infine possono considerarsi tali da confliggere
con il principio della imparziale applicazione della legge nel contenzioso
tributario".
Osservazioni, queste, che già escludono quella singolarità e gravità del
pregiudizio alla tutela giurisdizionale che sarebbe stato
prodotto dalle disposizioni dell'art. 44 del d.P.R.
n. 636, e che costituiscono il punto di partenza della censura contenuta nella ordinanza in esame.
Ma la soluzione della questione, nei termini in tale ordinanza proposti,
non può neanche prescindere, innanzi tutto, dall'art. 15 della legge delega n.
825 del 1971, il quale affida al Governo, nell'esercizio della delega,
l'emanazione delle disposizioni transitorie e di attuazione,
né dal fatto che le norme censurate sono state emanate nella situazione creata
dalla riforma del contenzioso tributario.
E nemmeno può prescindersi, attribuendo una
qualche genericità ai principi e criteri della legge delega, dal fatto che la
maggiore ampiezza delle scelte strumentali affidate al
legislatore delegato era, da una parte, necessitata dall'ampiezza e complessità
della riforma tributaria; era, dall'altra, temperata dalla previsione (art. 17
della legge delegante) del previsto parere di una commissione composta da quindici
senatori e da quindici deputati richiesto sui decreti delegati da emanare.
Queste considerazioni consentono di concludere
per la non fondatezza della questione in esame.
7. - Con l'ordinanza 16 maggio 1978 (n. 166 del reg. ord.
1981), la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato - previo
compiuto esame della rilevanza - questione di legittimità costituzionale dei
commi primo e terzo dell'art. 44 del d.P.R.
n. 636 del 1972 "per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte
in cui commina... la stessa sanzione per l'omessa
presentazione dell'istanza di trattazione del ricorso sia per il contribuente
assistito da difensore tecnico, sia per il contribuente che si difende
personalmente".
Il giudice a quo si diffonde ampiamente nella critica alla sentenza n. 63 del
1977 della Corte e ritiene di poter presentare come profilo nuovo della
questione la violazione del principio di eguaglianza
che deriverebbe dall'aver previsto la medesima sanzione di estinzione del
processo tributario per mancata presentazione della istanza di trattazione, sia
a carico del contribuente assistito da difensore tecnico, sia a carico del
contribuente che si difende personalmente.
8. - La questione non é fondata.
Già al punto 4 della più volte citata sentenza n. 63 del
1977 la Corte l'ha implicitamente affrontata negando ogni rilevanza alla
diversità delle condizioni economiche dei contribuenti ai fini della conoscenza
della disposizione che istituiva l'obbligo della istanza di trattazione del
ricorso. Le condizioni economiche, infatti, si riflettono sulla maggiore o
minore possibilità per il contribuente di farsi assistere da un difensore
tecnico.
Ora la Commissione tributaria di Roma sposta la questione sulla diversa
possibilità di ricordare la pendenza di un procedimento instaurato molti anni
prima, da parte del contribuente e del suo difensore.
Senonché é di tutta
evidenza che, una volta che il contribuente é ammesso a difendersi nella
controversia tributaria sia personalmente, sia con l'assistenza di un difensore
tecnico, termini e decadenze processuali non possono variare, nel processo
tributario come in ogni altro processo, secondo che la facoltà di farsi
assistere dal difensore tecnico sia stata dalla parte esercitata o no.
Quando poi si volesse attribuire rilievo alla diversa possibilità
economica dei contribuenti di farsi assistere dal difensore tecnico, si
porrebbe una questione relativa alla conseguenza di
una supposta diversa capacità di difesa correlata a una diversa potenzialità
economica: questione sulla quale la Corte ha già avuto modo (cfr. sentenza
n. 89 del 1982) di esprimere il suo avviso negandone la fondatezza in
analoga fattispecie.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 e degli artt. 10, secondo
comma n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in
riferimento agli artt. 3, 24 e 76
della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di
Torino con le diciotto ordinanze emesse il 30 giugno 1980 (nn. 365-381 e 801 del reg. ord.
1981) di cui in epigrafe;
2) dichiara la inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale "dell'art. 44 d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 in riferimento alla legge delega, all'art. 650 c.p.c. e agli artt. 426 e 435 c.p.c. in relazione agli artt. 2-24-76 della
Costituzione", sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di
Lodi con l'ordinanza 27 marzo 1980 (n. 123 del reg. ord.
1981) di cui in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
"dell'art. 44 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede nei riguardi dell'erede
o dell'avente causa dell'originario ricorrente
l'esonero dall'obbligo di presentazione dell'istanza di trattazione del
ricorso", sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza
21 febbraio 1980 (n. 423 del reg. ord. 1980) di cui
in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siracusa con l'ordinanza 18
marzo 1980 (n. 311 del reg. ord. 1981) di cui in
epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza 16 maggio
1978 (n. 166 del reg. ord. 1981) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA
PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe
CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1982.