Ordinanza n. 237 del 1982
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ORDINANZA N. 237

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sostitutivi degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), dell'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dell'art. 58 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), giudizi promossi con le ordinanze emesse il 17 dicembre 1980 dal Tribunale di Roma, il 23 ottobre 1980 dal Tribunale di Napoli, il 29 maggio 1981 dal Tribunale di Mantova, il 19 febbraio 1982 dal Tribunale di Reggio Emilia, il 10 febbraio 1982 dalla Corte d'appello de L'Aquila, il 22 gennaio e il 5 febbraio 1982 dal Tribunale di Macerata, il 25 febbraio 1982 dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Mantova e il 17 marzo 1982 dal Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai nn. 70, 77 e 534 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 228, 254, 260, 261, 288, 289 e 290 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 105, 117 e 311 del 1981 e nn. 255, 262 e 269 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Napoli, il Tribunale di Roma, la Corte d'appello de L'Aquila, il Tribunale di Reggio Emilia e il Tribunale di Udine con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre 1980, il 17 dicembre 1980, il 10 febbraio 1982, il 19 febbraio 1982 e il 17 marzo 1982, hanno impugnato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (che hanno sostituito gli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), nella parte in cui, nel prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione di tali armi da quella di chi, denunciata la detenzione di esse presso l'autorità di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza;

che identiche questioni sono state proposte anche dal Tribunale di Macerata con ordinanze del 22 gennaio 1982 e del 5 febbraio 1982, dal Tribunale di Mantova con ordinanze del 29 maggio 1981 e del 25 febbraio 1982, e dal Tribunale di Roma con ordinanza del 25 febbraio 1982, denunciando, oltre agli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974 (che hanno sostituito gli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967), anche gli artt. 38 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (t. u. delle leggi di p. s.), e 58 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del t. u. delle leggi di p. s.);

ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure sostanzialmente identiche;

considerato che le questioni, nei termini prospettati dai giudici a quibus, sono state già decise dalla Corte con la sentenza n. 166 del 22 ottobre 1982, che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 regio decreto n. 635 del 1940 e la non fondatezza delle altre questioni;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, che hanno sostituito gli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Macerata con le ordinanze del 22 gennaio 1982 e del 5 febbraio 1982, dal Tribunale di Mantova con le ordinanze del 29 maggio 1981 e del 25 febbraio 1982 e dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 25 febbraio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1982.