Ordinanza n. 234 del 1982
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ORDINANZA N. 234

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 50, comma quarto, e 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze emesse il 20 gennaio e 20 aprile 1982 dal Tribunale di Sassari nei procedimenti penali a carico di Piras Giovannino e di Pilo Costantino ed altro, rispettivamente iscritte ai nn. 263 e 430 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 241 e 269 dell'1 e del 29 settembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che, con le due ordinanze di cui in epigrafe, il Tribunale di Sassari solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, in relazione all'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui, in forza del combinato disposto delle norme suddette, occorrerebbe la previa definizione del procedimento tributario onde procedere penalmente anche in relazione al reato configurato nel quarto comma del citato art. 50, per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione;

considerato che le questioni proposte sono identiche, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica ordinanza;

che l'art. 13 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che ha abrogato l'art. 50 e l'ultimo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, avrà effetto solo a far tempo dal 1 gennaio 1983.

Considerato che la Corte ha già esaminato l'unica questione riproposta nelle due ricordate ordinanze, riconoscendone la fondatezza con la sentenza n. 89 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, in relazione all'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata dal Tribunale di Sassari con le ordinanze di cui in epigrafe, siccome già riconosciuta fondata con la sentenza n. 89 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1982.