Ordinanza n. 233 del 1982
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ORDINANZA N. 233

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma ultimo, 12, comma quarto, 46, comma primo, 47, comma primo, e 54, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza emessa il 18 aprile 1978 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cremona sul ricorso proposto da Grasselli Antonio, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979;

2) sette ordinanze emesse, una il 13 ottobre, cinque il 10 novembre e l'ultima il 24 novembre 1980, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, sui ricorsi proposti da Cerutti Elsa, le prime due, da Bonetto Lorenzo, la terza e la quarta, dalla s.n.c. B.D.C., la quinta, dalla s.d.f. C.A.M.P., la sesta, e da Passarella Fabio la settima, iscritte, rispettivamente, ai nn. da 249 a 254 e 455 del registro ordinanze 1981, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica le prime sei al n. 255 del 16 settembre e la settima al n. 290 del 21 ottobre 1981;

3) ordinanza emessa il 7 novembre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ancona sui ricorsi riuniti proposti dalla Ditta F.lli Livio e Fiorenzo Brunelli, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 27 gennaio 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate:

a) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cremona e dalla Commissione tributaria di primo grado di Ancona, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 9, comma ultimo, 12, comma quarto, e 47, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) in quanto comminano, a carico del sostituto d'imposta che abbia presentato la dichiarazione di cui all'art. 7, comma primo, dello stesso decreto legislativo, ad ufficio diverso da quello competente, quando la dichiarazione pervenga a quest'ultimo più di un mese dopo la scadenza del termine, le stesse pene pecuniarie previste a carico di chi ometta del tutto la presentazione della dichiarazione o la presenti con più di un mese di ritardo;

b) dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe a quella proposta dalle Commissioni tributarie di Cremona e Ancona, ma formulate, in tutte le ordinanze, in riferimento, oltre che all'art. 3, agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, "tenuto presente il disposto dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825", nonché, nelle prime sei ordinanze, nei confronti, oltre che dell'art. 47, comma primo, degli artt. 46, comma primo, e 54, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre con la settima ordinanza viene impugnato il solo art. 46, comma primo, e con riguardo, altresì, alle sanzioni previste per dichiarazioni presentate ad uffici non competenti, ma, nelle prime sei ordinanze in riferimento alla dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'art. 7, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella settima in relazione alla dichiarazione, di cui all'art. 1 dello stesso decreto legislativo, del soggetto passivo d'imposta.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti, stante la identità, o la stretta connessione, delle sollevate questioni;

che successivamente alle indicate ordinanze di rimessione é entrata in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), la quale, agli articoli 3, comma primo, n. 2 e 4, comma primo, n. 1, rispettivamente dispone che:

a) le dichiarazioni di cui al titolo I del d.P.R. n. 600 del 1973, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, sono considerate valide, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980;

b) per le dichiarazioni suddette non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973;

che i giudizi a quibus - come viene precisato nelle ordinanze di rimessione - vertono sulle sanzioni applicate, ai sensi dell'art. 47, comma primo, e (in uno dei giudizi) dell'art. 46, comma primo, del suddetto decreto legislativo, per l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di sostituti d'imposta (e, in un caso, di un soggetto passivo), ad uffici incompetenti;

che, di conseguenza, si rende necessario, come richiesto anche dall'Avvocatura dello Stato, restituire gli atti alle Commissioni tributarie sopra indicate, perché accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 508 R.O. 1978, da 249 a 254, 455 e 677 RO. 1981;

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributane indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1982.