Ordinanza n. 224 del 1982
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ORDINANZA N. 224

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonio DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE        

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858 (Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877) e della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), promossi con le ordinanze emesse il 25 giugno 1981 dal Pretore di Pescia, il 30 luglio 1981 dal Pretore di Pistoia (sette ordinanze), il 6 novembre 1981 dal Pretore di Castiglione del Lago, il 16 settembre 1981 e il 30 luglio 1981 (tre ordinanze) dal Pretore di Pistoia, il 18 luglio 1981 dal Pretore di Orvieto, il 27 gennaio 1982 dal Pretore di Piacenza, il 4 novembre 1981 dal Pretore di Treviglio (due ordinanze) e il 30 luglio 1981 dal Pretore di Pistoia, rispettivamente iscritte ai nn. 774, da 785 a 791, 821 e 822 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 18, 19, 20, 21, 56, 136, 279, 280 e 315 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 68, 75, 82, 116, 143, 206, 241 e 269 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin;

Ritenuto che il Pretore di Pescia (con ordinanza emessa il 25 giugno 1981), il Pretore di Pistoia (con sette ordinanze del 30 giugno, un'ordinanza del 30 luglio e quattro ordinanze del 16 settembre 1981, tutte identicamente motivate) e il Pretore di Treviglio (con due ordinanze, identicamente motivate, del 4 novembre 1981) hanno impugnato gli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858 - erroneamente indicati dai Pretori di Pescia e di Pistoia quali artt. 1 e 3, primo comma - in riferimento all'art. 25, secondo comma, e l'intera legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;

che il Pretore di Castiglione del Lago (con due ordinanze, identicamente motivate, del 6 novembre 1981) si é limitato ad impugnare, in riferimento al secondo comma dell'art. 25 Cost., l'art. 3 della legge n. 858 del 1980, erroneamente indicato come terzo comma della legge stessa;

che il Pretore di Orvieto (con ordinanza emessa il 18 luglio 1981, ma pervenuta alla Corte il 29 gennaio 1982) ha invece sollevato questione di legittimità costituzionale della sola legge n. 877 del 1973, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;

che il Pretore di Piacenza (con ordinanza emessa il 27 gennaio 1982) ha censurato a sua volta l'art. 1 della legge n. 858 del 1980, in riferimento all'art. 70 Cost., nonché l'art. 1, primo comma, della legge n. 877 del 1973, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.;

e che in tutti i giudizi predetti (fatta eccezione per quello pendente dinanzi al Pretore di Orvieto) é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza delle proposte questioni.

Considerato che i diciannove giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza, dal momento che in tutti si contesta - sia pure in vari termini e con varie motivazioni - la legittimità costituzionale della vigente disciplina del lavoro a domicilio;

che la Corte si é già pronunciata in proposito, con sentenza n. 152 dell'anno in corso, dichiarando "non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione";

che le ordinanze in esame non introducono profili né aggiungono motivi, che possano indurre la Corte a modificare la sua giurisprudenza; e che, in particolare, non giova in tal senso il riferimento all'art. 70 Cost., in vista del quale il Pretore di Piacenza ha impugnato l'art. 1 della legge n. 858 del 1980, contestando che l'"interpretazione autentica" operata dalla norma stessa basti "ad elidere l'originale difetto di esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle due camere": anche perché questa Corte ha chiarito, nella citata sentenza, che la legge n. 858 non impone autenticamente, malgrado l'intitolazione di essa, alcuna interpretazione dell'art. 1, primo comma, della legge n. 877 del 1973, quanto alla definizione del lavoro a domicilio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza:

1) delle questioni di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sollevate dai Pretori di Pescia, di Pistoia e di Treviglio, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 858 del 1980, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Castiglione del Lago, con le ordinanze in epigrafe;

3) della questione di legittimità costituzionale della legge n. 877 del 1973, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., sollevata dal Pretore di Orvieto, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 858 del 1980, in riferimento all'art. 70 Cost., e dell'art. 1, primo comma, della legge n. 877 del 1973, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., sollevata dal Pretore di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonio DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1982.