Sentenza n. 216 del 1982
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ORDINANZA N. 216

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente 

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163 cod. pen., modificato dall'art. 11 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv. in legge 7 giugno 1974, n. 220 (Sospensione condizionale della pena), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Bologna, nel procedimento penale a carico di Montefameglio Livio ed altri, iscritta al n. 916 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 17 febbraio 1981.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ordinanza 14 novembre 1980 il Pretore di Bologna, nel procedimento penale contro Montefameglio Livio ed altri, imputati della contravvenzione prevista dall'art. 38 della L. n. 300/1970 (punita alternativamente con pena pecuniaria o detentiva), nonché della contravvenzione prevista dagli artt. 1 e 2 L. 1369/1960 (punita colla sola ammenda di Lit. duemila per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro di cui sia stato omesso il versamento di contributi obbligatori), sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 163 cod. pen. (modif. dall'art. 11 D.L. 11 aprile 1974, n. 99 conv. in L.7 giugno 1974, n. 220) in relazione all'art. 3 Cost.,

che, in proposito, rilevava l'ordinanza che gli imputati, tutti incensurati, avrebbero potuto fruire, in caso di condanna, della sospensione condizionale della pena, pecuniaria o detentiva, irrogando in relazione al primo capo d'imputazione, se non fossero contestualmente imputati, nello stesso processo, dell'altra contravvenzione per la quale, dato il numero di lavoratori e delle giornate lavorative cui dev'essere riferita, la pena pecuniaria irroganda, se convertita a norma di legge, priverebbe gl'imputati della libertà personale per un periodo di tempo superiore ai due anni, colla conseguenza di rendere inapplicabile la sospensione condizionale anche alla pena detentiva che fosse irrogata, in ipotesi, per il reato di cui all'altro capo d'imputazione,

che, sempre ad avviso dell'ordinanza, tale grave conseguenza non é evitabile, nonostante la sentenza n. 131/1979 di questa Corte che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma (art. 136 cod. pen.) che consentiva, in caso d'inadempienza, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, dato che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 12 aprile 1980 in Giust. pen. 1980, II, 385) ha deciso che quella pronunzia non spiega effetti sul disposto dell'art. 163 cod. pen., fino a quando non vi sarà stata eventuale specifica ulteriore pronunzia di questa Corte,

che, conseguentemente, verrebbe per tale modo a verificarsi manifesta disparità fra imputati che, nelle stesse condizioni, vengono tratti a giudizi separati per ciascuna imputazione, e quelli che - come nel caso in esame - vengono citati in un unico procedimento, dato che, per il disposto di cui all'art. 164 cod. pen., una precedente condanna a pena pecuniaria non é invece ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena in un successivo giudizio,

che, d'altra parte, osserva il giudice a quo che analoga disparità, correlata alle condizioni economiche dell'imputato, viene a verificarsi in ordine all'oblazione: unico istituto che consentirebbe di superare le denunciate difficoltà in ipotesi di procedimenti riuniti,

considerato che, però, é frattanto sopravvenuta la L.24 novembre 1981, n. 689 recante "modifiche al sistema penale", che ha depenalizzato all'art. 35 tutte le violazioni, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda,

che conseguentemente s'impone, da parte del giudice a quo, il riesame della situazione denunziata alla luce delle norme sopravvenute.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1982.