Ordinanza n. 215 del 1982
 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 215

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente 

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del punto 4, lett. H, e punto 3, lett. I, della Tab. A allegata al d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, conv. in legge 18 dicembre 1964, n. 1350 (Imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi. Esenzioni) promossi con tre ordinanze emesse il 21 aprile 1980 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra la Soc. p.a. Tirrenia Gas e la Società Italiana per il Gas e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritte ai nn. 487, 488 e 489 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 24 settembre 1980.

Visti gli atti di costituzione della Soc. Tirrenia Gas e della Soc. Italiana per il Gas e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, mediante 3 ordinanze pronunziate sotto la stessa data del 21 aprile 1980, nel corso dei procedimenti civili vertenti tra la S.p.A. Tirrenia Gas, la S.p.A. Soc. it. per il Gas e l'Amministrazione delle Finanze, sollevava incidente di legittimità costituzionale del punto 4, lett. H, e del punto 3, lett. I della tabella A allegata al d.l. 23 ottobre 1964, n. 989 (conv. nella L. 18 dicembre 1964, n. 1350) nella parte in cui non prevedono l'esenzione dell'imposta di fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati, anche se non completamente assimilabili a quelli "destinati a subire un trattamento definito" (cracking e reforming), e ciò con riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.,

che, come riconoscono le stesse ordinanze, la questione trae origine dallo stadio raggiunto dall'evoluzione tecnologica del settore che, all'epoca in cui venivano emanate le norme della cui costituzionalità oggi si dubita, consigliava l'adozione di quel particolare prodotto petrolifero (i così detti "benzinoni") che, proprio in vista della sua utilizzazione nella produzione del gas di città, e quindi del particolare valore sociale del prodotto finale, godeva di esenzione dell'imposta,

che, però, successivamente l'incessante progresso tecnologico, dimostrando la notevole carica inquinante dei benzinoni e il loro scarso valore calorifico, ha suggerito l'utilizzazione di più sofisticati prodotti, rappresentati dalle benzine raffinate, o speciali,

che, però, queste ultime non venendo ottenute mediante trattamento "definito" di cracking o di reforming, ma bensì mediante il diverso metodo della "vaporizzazione", pur essendo non inquinanti e di alto potere calorifico, non godevano di esenzione d'imposta, sì che veniva a determinarsi una grave situazione di disuguaglianza per il fatto che restavano sottoposti allo stesso trattamento fiscale utilizzatori di prodotti petroliferi a fini speculativi e utilizzatori ai fini sociali di distribuzione del gas nelle reti urbane (art. 3, primo comma Cost.),

che, ad avviso delle ordinanze, anche l'art. 32, primo comma Cost. restava così vulnerato, in quanto si dava esenzione fiscale proprio a prodotti (i benzinoni) che provocavano imponenti fenomeni d'inquinamento, lesivi del bene costituzionale della salute pubblica,

considerato che i giudizi devono essere riuniti per l'assoluta identità delle questioni proposte,

che frattanto é sopravvenuta la L. 2 agosto 1982, n. 513 recante norme interpretative della citata Tabella A, e particolarmente l'art. 1 dove il legislatore avverte che "nei trattamenti definiti del cracking e del reforming, previsti dalla lettera H, punto 4 della Tabella (disposizione impugnata)... devono considerarsi compresi tutti i processi termici, inclusi quelli di vaporizzazione completa, attuati per la prevenzione di gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione",

che, pertanto, s'impone da parte del giudice a quo un nuovo esame della rilevanza delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1982.