Ordinanza n. 213 del 1982
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ORDINANZA N. 213

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente 

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e art. 57 cod. pen. (Responsabilità per reati commessi col mezzo della stampa) promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Roma il 14 novembre e il 31 ottobre 1981, dal Tribunale di Monza il 28 gennaio 1982, dal Tribunale di Roma il 17 marzo 1981, il 20, il 12 e il 27 gennaio 1982, il 10 febbraio 1982, il 13 gennaio 1982 (due ordinanze) e il 20, il 9, il 27 e il 17 febbraio 1982 e dal Tribunale di Monza il 12 gennaio, il 17 e il 23 febbraio 1982, rispettivamente iscritte ai nn. 33, 34, 154, 202, 203, 204, 205, 225, 226, 227, 291, 292, 293, 294, 307, 308 e 309 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 129, 227, 234, 255, 241, 262, 269 e 283 del 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Con ordinanze 1) 14 novembre 1981 (comunicata il successivo 30 e notificata il 23 dicembre 1981, pubblicata nella G. U. n. 129 del 12 maggio 1982 e iscritta al n. 33 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Galeotti Marcello, II) 31 ottobre 1981 (comunicata l'11 e notificata il 29 dicembre 1981, pubblicata nella G. U. n. 129 del 12 maggio 1982 e iscritta al n. 34 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Di Mauro Antonio e Scottoni Franco, III) 17 marzo 1981 (pervenuta alla Corte il 17 marzo 1982; comunicata il 9 aprile 1981 e notificata il 6 gennaio 1982, pubblicata nella G. U. n. 234 del 25 agosto 1982 e iscritta al n. 202 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Zanetti Livio, Jannuzzi Raffaele, Grimaldi Fulvio e D'Amico Riccardo, IV) 20 gennaio 1982 (comunicata il successivo 27 e notificata l'8 febbraio 1982, pubblicata nella G. U. n. 234 del 25 agosto 1982 e iscritta al n. 203 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Coppola Aniello, D'Ambra Davide, Scateni Luciano e Locatelli Goffredo, V) 12 gennaio 1982 (comunicata il successivo 21 e notificata l'8 febbraio 1982, pubblicata nella G. U. n. 255 del 15 settembre 1982 e iscritta al n. 204 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Letta Gianni e Carrozzoni Sergio, VI) 27 gennaio 1982 (comunicata il 4 e notificata il 18 febbraio 1982, pubblicata nella G. U. n. 255 del 15 settembre 1982 e iscritta al n. 205 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Mariotti Cristina e Zanetti Livio, VII) 10 febbraio 1982 (comunicata il 19 e notificata il 23 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 255 del 15 settembre 1982 e iscritta al n. 225 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Spanò Alberto, VIII) 13 gennaio 1982 (comunicata il successivo 22 e notificata il 16 febbraio 1982, pubblicata nella G. U. n. 255 del 15 settembre 1982 e iscritta al n. 226 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Borgonovo Anna Maria e Simeoni Franco, IX) 13 gennaio 1982 (comunicata il successivo 22 e notificata il 20 febbraio 1982, pubblicata nella G. U. n. 241 del 1 settembre 1982 e iscritta al n. 227 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Santini Andrea e Pratesi Piero, X) 20 febbraio 1982 (notificata il 10 e comunicata il 15 del successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U. n. 262 del 22 settembre 1982 e iscritta al n. 291 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Marchi Mario e Bochicchio Giuseppe, XI) 9 febbraio 1982 (comunicata il 24 e notificata il 25 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 262 del 22 settembre 1982 e iscritta al n. 292 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Zanetti Livio e Arcuri Camillo, XII) 27 febbraio 1982 (notificata il 15 e comunicata il 17 del successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U. n. 262 del 22 settembre 1982 e iscritta al n. 293 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Repek Claudio, e XIII) 17 febbraio 1982 (comunicata il successivo 23 e notificata il 6 marzo 1982, pubblicata nella G. U. n. 269 del 29 settembre 1982 e iscritta al n. 294 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Frasca Polara Giorgio, il Tribunale di Roma, sezione IV penale, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) e 57 cod. pen.

che: 2. - Con ordinanze XIV) 12 gennaio 1982 (notificata il 13 e comunicata il 15 del successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U. n. 283 del 13 ottobre 1982 e iscritta al n. 307 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Risolo Antonio, Invernici Elisabetta e Alagia Marisa, XV) 28 gennaio 1982 (comunicata il 10 e notificata l'11 del successivo mese di febbraio, pubblicata nella G. U. n. 227 del 18 agosto 1982 e iscritta al n. 154 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Rea Ermanno, Vergani Guido, Gorresio Vittorio, Vené Gianfranco, Ochetto Valerio e Cattedra Vittorio, il Tribunale penale di Monza ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 57 cod. pen.

che: 3. - Con ordinanze XVI) 17 febbraio 1982 (notificata il 13 e comunicata il 15 del successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U. n. 283 del 13 ottobre 1982 e iscritta al n. 308 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Risolo Antonio, XVII) 23 febbraio 1982 (notificata il 13 e comunicata il 15 del successivo mese di marzo, pubblicata nella G. U. n. 283 del 13 ottobre 1982 e iscritta al n. 309 R.O. 1982), resa nel procedimento contro Gallistru Onorio, Manna Franco e Malberti Paolo, il Tribunale penale di Monza ha giudicato rilevante e in riferimento all'art. 3 Cost. non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47.

Considerato che: 4. - La circostanza che il Tribunale di Monza, in due ordinanze (nn. 308, 309 R.O. 1982), siasi limitato ad impugnare gli artt. 1, 9 e 13 l. 47/1948 e non anche l'art. 57 cod. pen., non impedisce la riunione dei 17 procedimenti.

che: 5.1. - Essendosi il Tribunale di Roma limitato a rinviare, senza neppure riprodurla, alla motivazione esposta nella ordinanza 29 ottobre 1980 che questa Corte, prendendola in esame in una con altre ordinanze dello stesso giudice, ha reputato con sent. 168/1982 inidonea a dire illegittime le norme impugnate (artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) e 57 cod. pen.), non rimane che dichiarare manifestamente infondata la riproposta questione di legittimità costituzionale.

5.2. - Né diversa conclusione é lecito attingere per le quattro ordinanze di varia data (nn. 154, 307 a 309 R.O. 1982), nelle quali il Tribunale di Monza non si é limitato a richiamare la ordinanza 29 ottobre 1980 del Tribunale di Roma, ma ha soggiunto che il legislatore del 1948 non poteva prevedere la capacità diffusiva che il mezzo radiofonico e, in prosieguo, quello televisivo avrebbero assunto anche in rapporto alle acquisizioni della tecnica che in atto rendono possibili anche la riproduzione e la conseguente reiterazione e la permanenza nel tempo dei messaggi radiofonici e televisivi e che l'utente radiofonico e televisivo - stante la natura stessa della fonte di propagazione delle notizie di cui non é agevole riconoscere l'estrazione ideologica e culturale - e necessariamente destinato a percepire il messaggio senza la possibilità di discriminare le fonti della informazione che per converso é il più delle volte offerta al lettore. Siffatti argomenti per un verso non scalfiscono le ragioni di ordine giuridico - formale che hanno trovato collocazione nella giurisprudenza costituzionale (v., ancor prima della sent. 168/1982 (n. 17.1.), la sent. 42/1977) e per altro verso non possono assumere il significato di communis opinio dappoiché non si é mancato di avvertire nella sentenza di più fresca data che "la stampa viene anche in dottrina riguardata come mezzo di diffamazione ben più pericoloso di altri mezzi di pubblicità talché anche nei tempi presenti, in cui si registrano sempre più cospicue masse di spettatori, la stampa non ha cessato di profilarsi quale più pericoloso veicolo di diffamazione", e, comunque, che il compito di ridurre il solco che separa la legge del '48 dalla più recente legge del '75, della quale non ha mancato il Tribunale di Monza di far parola nella ord. 12 gennaio 1982, per comportare indagini sociologiche e socio-politiche, non può essere esplicato dalla Corte, la quale deve limitarsi a richiamare ancora una volta l'attenzione del legislatore sulla infuocata materia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 33, 34, 154, 202 a 205, 225 a 227, 291 a 294, 307 a 309 R.O. 1982,

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze 17 marzo, 31 ottobre e 14 novembre 1981, 12 gennaio, 13 gennaio (due), 27 gennaio, 9, 17, 20 e 27 febbraio 1982 del Tribunale di Roma sezione IV penale, 12 e 28 gennaio, 17 e 23 febbraio 1982 del Tribunale penale di Monza;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze sub 1) del Tribunale di Roma, sezione IV penale, e 12 e 28 gennaio 1982 del Tribunale penale di Monza.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1982.