Ordinanza n. 210 del 1982
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ORDINANZA N. 210

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente 

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), degli artt. 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), degli artt. 2, 7, comma secondo, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e degli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Abolizione del contenzioso amministrativo), promossi con due ordinanze emesse il 6 ottobre 1981 della Corte di cassazione - Sezioni unite civili - e con ordinanza emessa il 13 febbraio 1982 dal Pretore di Viterbo, rispettivamente iscritte ai nn. 69, 70 e 223 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 157, 164 e 255 del 1982.

Visti gli atti di costituzione del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Banca d'Italia - SNALBI - dell'Unione Sindacale tra il Personale dell'Istituto di Emissione - USPIE - e della Banca d'Italia;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che la Corte di cassazione e il Pretore di Viterbo hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; 2, 7, secondo comma, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

Considerato che tali questioni, già dichiarate inammissibili con sentenza n. 169 del 1982, sono state formulate - pur col nuovo richiamo alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E - in modo da non consentire l'esatta individuazione del thema decidendi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; 2, 7, secondo comma, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, promosse con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE . Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1982.