Ordinanza n. 208 del 1982
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ORDINANZA N. 208

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. da 277 a 282, 400 e da 415 a 432 del codice penale militare di pace; degli artt. da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare) e dell'art. 286 del codice penale militare di guerra (Tribunali militari di bordo), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1977 della Corte di cassazione sul ricorso proposto da Vedda Domenico, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1979;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dal Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Bari nel procedimento per indagini preliminari a carico di militari ignoti, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979;

3) ordinanza emessa il 10 dicembre 1980 dal Giudice istruttore del Tribunale militare territoriale di Roma - Sezione autonoma di Cagliari - nel procedimento penale a carico di Zara Pasquale, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 3 giugno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Corte di cassazione, sezioni unite penali, con ordinanza in data 17 dicembre 1977, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 400 del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede il ricorso straordinario alla Corte di cassazione avverso le sentenze del Tribunale supremo militare solo allorché sia rigettato il ricorso in annullamento proposto dall'imputato (o dal Procuratore generale militare) e non anche quando sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto contro una sentenza di condanna;

che i giudici istruttori dei Tribunali territoriali militari di Bari e di Roma - sezione autonoma di Cagliari - con ordinanze emesse rispettivamente il 15 maggio 1979 ed il 10 dicembre 1980, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 277 a 282 e da 415 a 431 (il primo giudice anche dell'art. 432) del codice penale militare di pace, da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), e, il primo dei due giudici istruttori, anche dell'art. 286 del codice penale militare di guerra, nella parte in cui contemplano i Tribunali militari di bordo, in riferimento agli artt. 52, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286 del codice penale militare di guerra é manifestamente inammissibile per assoluto difetto di rilevanza, stante l'inapplicabilità della norma impugnata in un procedimento penale per un reato militare che si assume commesso, come nella specie, in tempo di pace;

che tutte le altre norme denunziate sono state abrogate con legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace" (art. 16), la quale in particolare prevede la ricorribilità in cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale, avverso i provvedimenti dei giudici militari (art. 6) e la soppressione dei tribunali militari di bordo, le cui competenze sono state trasferite ai Tribunali militari (art. 8);

che si impone, pertanto, la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché procedano a nuovo esame della rilevanza alla luce della nuova disciplina introdotta con la citata legge n. 180 del 1981.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 286 del codice penale militare di guerra, sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale militare di Bari con ordinanza in data 15 maggio 1979, in riferimento agli artt. 52, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione,

ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione (R.O. n. 470/1978) ed ai Giudici istruttori dei Tribunali territoriali militari di Bari (R.O. n. 525/1979) e Roma (R.O. n. 142/1981) perché procedano a nuovo esame della rilevanza alla luce della nuova disciplina introdotta con la citata legge n. 180 del 1981.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1982.