Ordinanza n. 190 del 1982
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ORDINANZA N. 190

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Antonino DE STEFANO

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma primo, del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, conv. in legge 5 luglio 1928, n. 1760 (provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1975 dal Pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Vecchiettini Giorgio, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1978 dal Pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Bussolari Claudio, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 dell'8 ottobre 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze del Pretore di Ferrara indicate in epigrafe é stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 primo comma, r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in l. 5 luglio 1928, n. 1760, secondo il quale il debitore di un credito agrario, che deteriori o distragga gli oggetti sottoposti al privilegio speciale previsto dalla stessa legge, é punito con le pene comminate dall'art. 203 cod. pen. abrogato, sostituito dall'art. 334 cod. penale attuale, riguardante il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro e le relative sanzioni penali.

Considerato che con la l. 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale, sono state apportate sostanziali innovazioni al riguardo, prevedendosi fra l'altro (art. 87) la punibilità a querela del reato di soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo, e stabilendosi, altresì, (art. 99) che, per i reati perseguibili a querela, nel caso in cui, come in quello attuale, é pendente il procedimento, il giudice informi la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela, decorrendo il termine dal giorno in cui la persona offesa é stata informata;

che, pertanto, si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara perché riesamini la rilevanza delle questioni sollevate alla stregua delle nuove norme intervenute in materia.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

 

Antonino DE STEFANO - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1982.