SENTENZA N. 180
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonino DE STEFANO
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale)
promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1975 dal Pretore di Pistoia nel
procedimento civile vertente tra Gherardi Licia e
l'INPS, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Gherardi
Licia e dell'INPS e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982
il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Alberto Turco per Gherardi Livia, l'avv. Luigi Maresca, delegato dall'avv. Giacomo Giordano, per l'INPS e
l'avvocato dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 28 maggio 1975, Gherardi
Licia in Angeli, a seguito della reiezione della domanda e dei ricorsi in via
amministrativa intesi a conseguire il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, chiese condannarsi l'INPS a corrisponderle la
pensione nella misura dovuta a far tempo dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda amministrativa nonché gli arretrati
previa rivalutazione monetaria da calcolarsi ai sensi degli artt.
429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. e gli interessi, con vittoria di spese e onorari
da distrarsi a favore del sottoscritto difensore; in via istruttoria produsse
la ricevuta della domanda di pensione e il certificato di visita collegiale e instò per l'esperimento di due consulenze tecniche, l'una
medico legale al fine di accertare se ricorressero le condizioni previste dall'art.
10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 per il riconoscimento del diritto alla pensione
designando come consulente di parte il dott. Carradori, e l'altra
amministrativa al fine di accertare l'entità della pensione determinata alla
stregua dei contributi versati e della retribuzione medio - settimanale
accreditata sulla posizione assicurativa.
L'INPS, costituitosi mediante memoria datata 5 luglio
1975, premesso che le ripetute visite medico - legali di controllo avevano
portato ad escludere che sussistessero i requisiti di pensionabilità
previsti dall'art. 10 r.d.l. 636/1939 anche nella formulazione risultante dalla
sent. 160/1971
della Corte
costituzionale, e pertanto giustificavano il provvedimento amministrativo di
reiezione, chiese in via principale respingersi le domande attrici e, in via
subordinata per l'ipotesi che le condizioni di concessione della pensione si
fossero verificate nel corso del procedimento giudiziario, domandò che fosse accertato l'aggravamento delle condizioni della
ricorrente precisando da quale data potesse la stessa aver diritto
all'anticipato pensionamento per invalidità.
Il consulente
tecnico prof. Giovanni Grechi, designato dall'adito
Pretore del lavoro di Pistoia, concluse la relazione 2
novembre 1975 nel senso che "a causa della evoluzione delle affezioni
denunciate e accertate nel corso della procedura amministrativa Gherardi Licia ha perduto, a partire dal 1 settembre 1975,
oltre la metà della propria capacità di guadagno in occupazioni confacenti con
le proprie attitudini; il proseguire nelle mansioni suddette presenterebbe
pericolo di usura e di danno".
2. -
All'udienza del 7 novembre 1975, il difensore della Gherardi
"viste le risultanze della consulenza secondo cui
la Gherardi ha raggiunto e superato di poco la soglia
del 50% in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975 n.
160", e ferma ogni deduzione in ordine alla preesistenza di una situazione
di usura e di danno, sollevò incidente di legittimità costituzionale dell'art.
24 l. 160/1975 sulla base delle argomentazioni poi esposte nella memoria
autorizzata depositata il 29 novembre 1975, che la riduzione della capacità di
guadagno a meno di un terzo, introdotta dall'art. 24 della l. 160/1975, entrata
in vigore il 20 giugno 1975, trovasse applicazione pur in presenza di domande
di pensione di invalidità presentate in epoca antecedente a tale data, quando
in sede amministrativa o giudiziaria risultasse accertata la posteriore
insorgenza dello stato invalidante, e che l'aver ricondotto ai due terzi, previsti
per i soli operai dal testo originario dell'art. 10 r.d.l. 636/1939 (emendato
dalla Corte costituzionale con la sent. 160/1971 nel
senso che il limite della metà, previsto per gli impiegati, si estendesse agli
operai), il limite sol superando il quale si acquisiva il diritto alla pensione
d'invalidità contrastava con l'art. 38 comma 2 Cost.. Dal suo canto l'INPS contestò la rilevanza ed eccepì la
manifesta infondatezza del proposto incidente.
Il Pretore, con ordinanza 20 dicembre 1975 (comunicata il 15 e notificata
il 22 gennaio 1976, pubblicata nella G.U. n. 118 del 5
maggio 1976 e iscritta al n. 229 R.O.
1976), ritenne rilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
24 l. 160/1975 perché "il consulente tecnico, nominato per accertare la
sussistenza della dedotta invalidità della ricorrente e determinarne il grado,
ha rilevato che, a causa della evoluzione delle affezioni denunciate ed
accertate nel corso della procedura amministrativa, la Gherardi
ha perduto, a partire dal 1 settembre 1975 (cioè in epoca successiva
all'entrata in vigore della normativa contenuta nella legge n. 160/ 1975), poco
più della metà della propria capacità di guadagno in occupazioni confacenti
alle sue attitudini", e la giudicò, in riferimento all'art. 38 comma 2 Cost., non manifestamente infondata argomentando da ciò che
la norma di diritto impugnata, reintroducendo la soglia dei due terzi già
ritenuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 160 del 1971 non conforme al
precetto contenuto nell'art. 38 perché non idonea ad assicurare adeguati mezzi
previdenziali ed assicurativi ai lavoratori, offenderebbe l'or menzionato
precetto, e che la discrezionalità, pur riservata al legislatore ordinario
nella determinazione degli elementi costitutivi della invalidità pensionabile,
incontrerebbe limiti nell'esigenza di uniformarsi allo spirito della norma
costituzionale la quale vuole pensionabile la invalidità che per il suo grado e
la negativa incidenza sulla capacità di guadagno in occupazioni confacenti non
consente al lavoratore di procacciarsi da solo mezzi adeguati alle sue esigenze
di vita (limite segnato - sempre a giudizio del Pretore - nella ripetuta
sentenza 160/1971).
3. - Avanti
la Corte si sono costituiti la Gherardi e l'INPS:
- la prima mediante procura conferita all'avv. Alberto Turco in calce a
memoria depositata il 28 gennaio 1976, nella quale il difensore non si é limitato
ad invocare a sostegno della fondatezza della questione la sent.
128/1973 della Corte ma ha ravvisato altro parametro d'illegittimità della
norma impugnata nell'art. 3 Cost. di cui ha ipotizzato la violazione per la
disuguaglianza che verrebbe ad istituirsi tra due categorie di
assicurati (l'una che con capacità di guadagno ridotto della metà ma in
misura inferiore ai due terzi - abbia presentato domanda diretta a conseguire
la pensione prima dell'entrata in vigore della norma impugnata e potrà
conseguire il riconoscimento del diritto, e l'altra che - pur versando nella
stessa situazione di invalidità fisica o psichica - tale diritto non potrà
conseguire per il fatto di aver proposto la domanda nella vigenza della nuova
normativa);
- l'INPS
mediante procura conferita agli avv.ti Arturo Pittoni, G. Battista
Rossi Doria e Giacomo Giordano in margine a memoria
depositata il 22 maggio 1976, nella quale i difensori - osservato in linea
preliminare che il Pretore, limitandosi a richiamare il parere del consulente
d'ufficio, non avrebbe offerto persuasiva motivazione della rilevanza
dell'incidente - hanno nel merito richiamato, a sostegno della discrezionalità
riservata al legislatore ordinario, le sent. 128/1973 e 160/1974 della Corte, ponendo infine in
luce che la norma impugnata, in non diversa guisa dell'art. 10 r.d.l. 636/1939,
delinea la soglia dell'invalidità non in relazione ai
mezzi adeguati alle esigenze di vita ma in riferimento alla sola capacità di
trarre un reddito dall'attività lavorativa per modo che la pensione
d'invalidità viene concessa anche se, in concreto, possa verificarsi che un
terzo della retribuzione sia ben maggiore dell'importo delle pensioni minime,
e, rimettendosi alla decisione della Corte, hanno esibito a mero titolo
orientativo lo studio, redatto dal Servizio statistico attuariale,
sull'evoluzione temporale delle pensioni di invalidità delle assicurazioni pensionistiche
generali negli anni dal 1969 in poi, redatto sulle basi di pubblicazioni
ufficiali dell'Istituto e, in genere, delle rilevazioni normalmente eseguite in
ordine alle nuove pensioni liquidate in ciascun anno e alle pensioni in essere
alla fine di ciascun anno, riflettenti sia i lavoratori dipendenti protetti dal
fondo pensioni sia i lavoratori autonomi protetti nelle rispettive gestioni
speciali.
Con atto
depositato il 18 maggio 1976 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri il quale, sulla base di argomentazioni non
divergenti dalle altre esposte nell'interesse dell'INPS, ha concluso per la
manifesta infondatezza della proposta questione.
4. - Alla pubblica udienza del 6 ottobre 1982, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avv.ti Alberto Turco per la Gherardi e
Luigi Maresca, delegato, mediante lettera depositata
sotto la stessa data, dall'avv. Giacomo Giordano, per l'INPS, e l'avv. dello
Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno ampiamente
illustrato le già formulate conclusioni.
Considerato
in diritto
5.1. -
Oggetto dell'incidente é l'art. 24 l. 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), che così dispone:
- Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto legge 14
aprile 1939 n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939 n.
1272, é sostituito dal seguente:
"Si
considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni
confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un
terzo".
- Le
disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidità aventi decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge -.
Senonché sia le parti sia il Pretore hanno
fatto oggetto di discussione le une e di cognizione l'altro il solo primo
comma, con cui si é nel 1975 novellato il comma 1 dell'art. 10 r.d.l. 636/1939
(supra nn. 1, 2), soltanto del quale va dunque verificata la conformità
o meno all'art. 38 comma 2 Cost. assunto a parametro.
5.2. - Non é
fondata la eccezione di irrilevanza del proposto
incidente sollevata dall'INPS per il difetto di motivazione sul punto in cui
sarebbe incorso il giudice a quo
perché il Pretore, stante la generica contestazione delle conclusioni del
consulente medico - legale (riprodotte sub n. 1 in fine), formulata dalla
difesa dell'Istituto, ben poteva limitarsi a richiamare le conclusioni
medesime.
6. - La
questione é infondata perché rientra nella discrezionalità del legislatore
ordinario la determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle
variazioni delle stesse sulla base di un razionale
contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e
della soddisfazione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti da un
lato e delle disponibilità finanziarie dall'altro lato (sent. 128/ 1973 e 160/1974). Discrezionalità che questa
Corte, che é priva dei necessari poteri istruttori, non può sindacare se non
quando emerga la manifesta irrazionalità dei risultati
attinti nelle disposizioni impugnate; il che é da escludere nella specie in cui
le esigenze di vita, alle quali le prestazioni dell'INPS sono correlate, sono
calcolate al livello delle pensioni minime.
Né vale a
porre in forse la validità delle ora esposte
proposizioni la sent. 160/1971 della Corte, su cui ha fatto
leva la ordinanza di rimessione,
perché la Corte si limitò a negare idoneità a giustificare la diversità di
trattamento, istituita dall'art. 10 comma 1 r.d.l. 636/1939, a quella
distinzione tra operai e impiegati, ispirata ad una sorta di eccellenza del
lavoro c.d. intellettuale rispetto al lavoro c.d. materiale, anche in altri
campi del lavoro e della sicurezza sociale smentita (arcaica distinzione al
caso estranea).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, sollevata, in riferimento
all'art. 38 comma 2 Cost., con ordinanza 20 dicembre
1975 del Pretore di Pistoia (n. 229/1976).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta. il 25 ottobre 1082
Antonino DE STEFANO - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo
REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN -
Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco
SAJA - Giovanni CONSO.
Giovanni
VITALE – Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 novembre 1982.