Sentenza n. 179 del 1982
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SENTENZA N. 179

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Antonino DE STEFANO

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 luglio 1971, n. 556 (Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale) promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1975 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Mazzilli Beniamino contro la Camera di Commercio di Taranto, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visti l'atto di costituzione di Mazzilli Beniamino e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso al T.A.R. Puglia, notificato il 13 gennaio 1975, il prof. Beniamino Mazzilli, premesso che a seguito di pubblico concorso era stato nominato, con deliberazione commissariale 9 luglio 1925, Segretario della Camera di Commercio e Industria di Taranto e, successivamente ai sensi dell'art. 2 r.d. 26 febbraio 1928 n. 1626, incaricato delle funzioni di Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Economia di Taranto e delle connesse funzioni di Segretario del Consiglio provinciale dell'Economia, che, trasferito, a far tempo dal 1 gennaio 1934 con la medesima qualifica, alla sede di Lecce, e con decorrenza 19 ottobre 1937 inquadrato nei ruoli statali degli Uffici Provinciali dell'Economia (poi denominati dell'Economia Corporativa, quindi delle Corporazioni e infine dell'Industria e Commercio) nel quadro A, gr. VII, 2 scatto, venne il 1 giugno 1939 promosso al grado VI e il 1 agosto dello stesso anno trasferito da Lecce a Bari, e il 3 dicembre 1946 promosso al grado V (con la qualifica prima di Direttore di la classe e poi di Direttore Superiore), nel quale conseguì sette aumenti biennali prima del collocamento a riposo avvenuto il 19 giugno 1961, che detto grado V era stato poi equiparato al coefficiente 670 e successivamente al parametro 530, che quanto al trattamento di quiescenza in base alle disposizioni del r.d. 27 giugno 1942 n. 962 e delle leggi 7 febbraio 1951 n. 72, 17 maggio 1952 n. 608 e altre, era stata data la facoltà di optare o per il mantenimento del trattamento già previsto per il personale delle Camere di Commercio con capitale una volta tanto, o per la pensione di Stato o, infine, per il trattamento con capitale una volta tanto relativamente al periodo di servizio precedente all'inquadramento nei ruoli dello Stato e il trattamento dello Stato dalla data di detto inquadramento (19 ottobre 1937), che, avendo esso Mazzilli optato per la terza alternativa, ottenne il trattamento con capitale una volta tanto dal 9 luglio 1925 al 19 ottobre 1937 e la pensione dello Stato per il periodo successivo, che detta pensione dello Stato gli venne liquidata per anni 30, a cominciare dal 19 ottobre 1937, con gli aumenti spettantigli per benemerenze belliche, in ragione del 62% dello stipendio anziché dell'80% previsto per 40 anni di servizio, mentre il pagamento del capitale una tantum (a carico della Camera di Commercio di Taranto dal 9 luglio 1925 al 31 dicembre 1933 e a carico di quella di Lecce dal 1 gennaio 1934 al 18 ottobre 1937), fu eseguito, in base a liquidazione della Camera di Commercio di Taranto competente per disposizioni ministeriali, in tre volte successive per complessive L. 17.634.388, dedusse che la liquidazione del capitale una tantum, per più di 12 anni di servizio, gli aveva impedito la liquidazione della pensione di Stato per 40 anni nella misura dell'80% con evidente danno in quanto l'interesse legale del 5% sul capitale di L. 17.634.388 pagatogli copriva solo in parte la differenza di pensione di Stato tra quella concessagli nella misura del 62% e quella massima dell'80%, che la pensione di Stato in atto corrispostagli era di L. 5.775.200 annue lorde dal 1 dicembre 1972 e gli era stata riliquidata in base al D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, mentre al 1 settembre 1971 ammontava a L. 2.837.900 e precedentemente dal 1 marzo 1968 a L. 2.417.200, pari sempre al 62% dello stipendio di servizio attivo, laddove anche se gli fosse stata liquidata in ragione dell'80%, pari a 40 anni di servizio, sarebbe stata rispettivamente di L. 7.246.000 dal 1 dicembre 1972 con la differenza di L. 1.670.800, di L. 3.661.767 dal 1 settembre 1972 con la differenza di L. 823.867 e di L. 3.219.065 dal 1 marzo 1968 con la differenza di L. 801.865.

Prosegui il Mazzilli nell'esporre che, intervenuta la l. 24 luglio 1971 n. 556 con la quale venne disposta la concessione di un assegno pensionistico integrativo a carico della Camera di Commercio e a favore del personale collocato a riposo con liquidazione una tantum prima del 16 marzo 1970, chiese tale concessione con istanza 1 ottobre 1971 alla Camera di Commercio di Taranto, che aveva provveduto alla liquidazione una tantum, e, a seguito della l. 6 giugno 1973 n. 314 di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 556/1971, rinnovò sotto la data del 6 luglio 1973 l'istanza.

Avendo la Camera di Commercio di Taranto respinto la domanda con delibera 15 dicembre 1973 n. 388 "perché il periodo relativo al fondo di quiescenza liquidato dalla Camera non raggiunge il minimo prescritto di anni 19, mesi 6 e giorni 1", il Mazzilli impugnò la delibera denunciando 1) la violazione e falsa applicazione delle disposizioni delle leggi 16 luglio 1971 n. 556 e 6 giugno 1973 n. 314 e eccesso di potere, 2) illegittimità per violazione del principio costituzionale di eguaglianza ravvisata in ciò che, avendo l'assegno di che trattasi funzione di integrare la liquidazione una tantum indipendentemente dalla pensione di Stato e dalle vicende di questa, una discriminazione ai fini dell'attribuzione di detto assegno nell'ambito della categoria del personale che ha ottenuto tale liquidazione, in base all'anzianità di servizio maturata, realizzerebbe disparità di trattamento contrastante con l'art. 3 Cost., il quale esige uguale trattamento, sia pure proporzionato, per situazioni obiettivamente e subiettivamente identiche (difformità di trattamento che non rinverrebbe giustificazione nella durata del servizio in quanto non espressamente prevista dal legislatore).

Pertanto chiese annullarsi il provvedimento impugnato con la condanna della Camera di Commercio di Taranto al pagamento dell'assegno pensionistico dovuto in proporzione al servizio calcolato a base alla una tantum e in subordine riconoscerne la rilevanza e dichiarare non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 l. 24 luglio 1971 n. 556 in riferimento all'art. 3 Cost..

Si costituì la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto con memoria depositata il 27 giugno 1975 deducendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per non avere il Mazzilli impugnato la circolare 26 novembre 1971 n. 40 del Ministro dell'Industria, contenente istruzioni per le Camere di commercio ai fini dell'applicazione della l. 556/1971, e in via principale la sua infondatezza vuoi perché il Mazzilli, avendo fruito della liquidazione una tantum ai sensi dell'art. 2 r.d. 27 giugno 1942 n. 962, aveva esercitato la facoltà prevista dall'art. 1 l. 608/1952 ottenendo l'ammissione al trattamento di pensione a carico dello Stato con decorrenza dalla data dell'inquadramento nei ruoli statali (19 ottobre 1937) vuoi perché, a norma dell'art. 2 l. 556/1971, l'assegno integrativo va determinato sulla base del trattamento annuale complessivo di pensione spettante al personale camerale avente qualifica ed anzianità di servizio corrispondenti a quelle dell'ex dipendente camerale e secondo la formula riportata in calce alla legge.

2. - Con ordinanza, pronunciata l'8 luglio 1975 e depositata il 28 gennaio 1976, notificata il 7 febbraio e comunicata il 17 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 112 del 28 aprile 1976 e iscritta al n. 212 R.O. 1976, l'adito T.A R ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della l. 24 luglio 1971 n. 556, istitutiva dell'assegno integrativo ai dipendenti collocati a riposo, con liquidazione una tantum a norma della l. 7 febbraio 1951 n. 72, prima del 16 marzo 1970 nell'applicazione ad essa data dalla Camera di Commercio di Taranto in conformità alla circolare 26 novembre 1971 n. 40 del Min. Industria e Commercio e che ha portato all'esclusione dal beneficio di quei dipendenti che non hanno raggiunto il minimo di anzianità di servizio richiesto dall'ordinamento della C.P.D.E.L. (Cassa previdenza dipendenti enti locali) per conseguire la pensione e che si sono avvalsi della facoltà di opzione di cui alla l. 17 maggio 1952 n. 608 stabilendo nei loro confronti una situazione di palese disparità in contrasto con il principio di eguaglianza. Discriminazione che - sempre a giudizio del T.A.R. - "in occasione dell'aumento del 30 % sulle pensioni dei dipendenti statali concesso con la legge 27 settembre 1963 n. 1315, indusse il Ministero dell'Industria e del Commercio a diramare la circolare n. 63 del 7 novembre 1964 per l'estensione del beneficio in parola tanto al personale camerale fruente del trattamento di quiescenza sotto forma di pensione quanto, per ragioni equitative, al rimanente personale la cui forma di quiescenza era prevista con la liquidazione una tantum".

3. - Avanti la Corte si é costituito nell'interesse del Mazzilli l'avv. Mario Troccoli giusta delega in margine alle deduzioni depositate il 4 agosto 1976 in cui ha contestato la rilevanza della questione in quanto il T.A.R., in luogo di sollevarla senza motivare sulla rilevanza, avrebbe potuto decidere della legittimità dell'atto impugnato disattendendo la circolare ministeriale, l'applicazione della quale, e non della legge, offrirebbe il fianco alla eccezione d'incostituzionalità, ed ha richiamato - a sostegno della istanza di restituzione degli atti al T.A.R. per il riesame della rilevanza - il parere 28 gennaio 1975 n. 1895 del Consiglio di Stato su ricorso straordinario di tale Mastracchi al Capo dello Stato avverso la Camera di Commercio di Lecce. Conclusioni ribadite, con il richiamo di altro parere 28 gennaio 1975 n. 2373/74 del Consiglio di Stato, nella memoria difensiva depositata il 21 settembre 1982.

Non si é costituita la Camera di Commercio; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 18 maggio 1976 in cui, poste in rilievo le diverse situazioni delle due categorie di dipendenti la cui parità di trattamento provocherebbe violazione del principio di eguaglianza, ha concluso per la infondatezza della proposta questione.

4. - Alla pubblica udienza del 6 ottobre 1982, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione ponendo tra l'altro in rilievo l'inammissibilità della tardiva costituzione del Mazzilli, l'avv. dello Stato Carlo Salimei nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri ha illustrato le argomentazioni già svolte e ribadito le già formulate conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

5. - Va dichiarata l'inammissibilità della costituzione del Mazzilli, avvenuta nell'inosservanza del termine di cui all'art. 25 comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87.

6. - La esposizione del contenuto degli atti di causa e la riproduzione alle volte letterale della motivazione della ordinanza di rimessione (sopra n. 2) pongono in chiara luce che il T.A.R. ha scambiato per incidente di costituzionalità il conflitto tra le interpretazioni di norme di diritto effettuate in due circolari ministeriali e dalle parti, la cui soluzione costituisce puntuale oggetto di potere-dovere dei giudici dei diritti e degli interessi legittimi. Del che é espressione indubitabile anche la stessa morfologia del dispositivo dell'ordinanza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 24 luglio 1971 n. 556, sollevata dal T.A.R. Puglia sotto il profilo in premessa indicato, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 8 luglio 1975 - 28 gennaio 1976 (n. 212 R.O. 1976).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

 

Antonino DE STEFANO - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1982.