Ordinanza n. 174 del 1982
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ORDINANZA N. 174

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente 

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e degli artt. 304 e 390 del cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 aprile 1976 dal pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Inguscio Enzo, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Mazara del Vallo nel procedimento penale a carico di Randazzo Francesco, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che il pretore di Nardò, con ordinanza dell'8 aprile 1976, emessa in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 32, primo comma, l. 24 dicembre 1969 n. 990 (circolazione di veicolo non coperto da assicurazione per la responsabilità civile) sollevava questione di legittimità costituzionale della stessa legge n. 990 del 1969, in quanto non prevede "l'obbligo di immediata contestazione o della notificazione delle violazioni penali, di cui all'art. 32 cit.", in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ritenuto che con la stessa ordinanza il pretore sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 304 e 390 cod. proc. pen., in quanto limitano al solo caso di compimento degli atti istruttori l'obbligo della comunicazione giudiziaria, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ritenuto che il pretore di Mazara del Vallo, con ordinanza del 14 novembre 1980, emessa in un procedimento penale per lo stesso reato di cui all'art. 32, primo comma, cit. (circolazione di veicolo coperto da assicurazione stipulata con ente non autorizzato), sollevava questione di legittimità costituzionale di tale norma, in quanto parifica, nella sanzione, le diverse contravvenzioni di circolazione di veicolo senza assicurazione e circolazione con assicurazione stipulata con ente non autorizzato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale é entrata in vigore la legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), che, con l'art. 33 lett. e, ha depenalizzato la contravvenzione prevista nell'art. 32, primo comma, della legge n. 990 del 1969;

rilevata la conseguente necessità che i giudici a quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle proposte questioni di legittimità costituzionale, tenendo conto della norma sopravvenuta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi n. 556 reg. ord. 1976 e n. 33 reg. ord. 1981;

ordina la restituzione degli atti ai pretori di Nardò e di Mazara del Vallo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1982.