Ordinanza n. 173 del 1982
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ORDINANZA N. 173

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 78 t. u. 16 maggio 1960 n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e le elezioni degli organi delle amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Tribunale di Busto Arsizio sul ricorso proposto da Piotti Francesco contro il Comune di Albizzate ed altro, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 19 luglio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che: 1. - Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio il 12 settembre 1980, Piotti Francesco, premesso che nelle ultime elezioni amministrative era stato eletto consigliere comunale del Comune di Albizzate in una con il proprio genero Magnini Paolo, e che il Comune, con delibera 30 luglio 1980 n. 60, aveva, in sede di convalida, rilevato l'incompatibilità dei due eletti a motivo del loro rapporto di affinità e proceduto alla surroga di esso Piotti, che aveva riportato voti in minor numero del Magnini, con il primo dei non eletti Corradini Roberto, chiese dichiararsi il proprio diritto a far parte del Consiglio comunale di Albizzate eccependo a tal fine l'illegittimità costituzionale degli artt. 16 e 78 t.u. 16 maggio 1960 n. 570 in riferimento agli artt. 2, 3 e 48 Cost.

che: 2. - Con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 (pervenuta alla Corte il 27 agosto 1981), notificata il 9 e comunicata il 15 giugno, pubblicata nella G. U. n. 357 del 30 dicembre 1981 e iscritta al n. 579 R.O. 1981 l'adito Tribunale ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione così come sollevata dal ricorrente.

che: 3. - Non essendosi alcuna delle parti costituita in questa sede né avendo spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, la trattazione dell'incidente é stata fissata per l'adunanza del 19 luglio 1982 in camera di consiglio, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

che: 4. - La legge 23 aprile 1981 n. 154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), per un verso ha abrogato, tra l'altro e a far tempo dal 28 aprile 1981, gli artt. 16 e 78 t.u. 570/1960 (art. 10) e per altro verso si applica anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al 28 aprile 1981 (sua data di entrata in vigore) e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (art. 12).

che: 5. - S'impone pertanto la restituzione degli atti al giudice a quo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio che ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 78 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, in riferimento agli artt. 2, 3 e 48 Cost., con ordinanza 14 novembre 1980 (n. 579 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1982.