Sentenza n. 163 del 1982
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SENTENZA N. 163

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 45 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (disciplina del commercio), promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 22 luglio 1976 dal Pretore di Atina nel procedimento civile vertente tra Società Editoriale Romana e Lamberti Antonio, iscritta al n. 618 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976;

2. - n. 3 ordinanze emesse il 7 febbraio 1977 dal Pretore di Atina nei procedimenti civili vertenti tra Lamberti Antonio e la Società Editrice Corriere della Sera ed altre, iscritte ai nn. 106, 107 e 108 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1.1. - Provvedendo inaudita altera parte sul ricorso 5 luglio 1976 inteso da Lamberti Antonio ad ottenere ex art. 700 c.p.c. l'ordine, all'amministrazione del quotidiano "Il Tempo" impartito, di immediato ripristino della fornitura al Lamberti medesimo del quotidiano secondo le quantità e le modalità precisate in narrativa, il Pretore di Atina, con decreto 8 luglio 1980, ordinò al legale rappresentante de "Il Tempo" il ripristino immediato e diretto del quotidiano come nelle quantità e nelle modalità precedentemente attuate. Non avendo il Pretore fissato l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé né stabilito il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto la S.E.R., editrice de "Il Tempo", chiese la revoca e, comunque, la dichiarazione d'inefficacia del decreto 8 luglio 1976 anche per effetto di incertezza nella individuazione del destinatario con ricorso s.d.; a seguito di che veniva instaurato il contraddittorio, nel quale l'adito Pretore, su accoglimento d'istanza della S.E.R., con ordinanza 22 luglio 1976 (notificata il 9 e comunicata il 10 agosto, pubblicata nella G. U. n. 300 del 10 novembre 1976 e iscritta al n. 618 R.O. 1976), ritenuto che la l. 11 giugno 1971 n. 426, innovando nel sistema di distribuzione e rivendita di giornali e riviste periodiche, comporterebbe una diversa normativa in sede locale ed amministrativa con evidenti riflessi sui rapporti tra editori e rivenditori nonché nell'interno della categoria di questi tra coloro che sono muniti della licenza di commercio e coloro che ne sono privi, e che l'obbligo dell'iscrizione dei giornalai nel registro di commercio urterebbe contro gli artt.21,41 e 9 Cost., ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426.

1.2. - Avanti la Corte si é costituito, giusta delega in calce alla comparsa depositata il 1 ottobre 1976, per la S.E.R. l'avv. Dario Di Gravio, il quale, richiamate alcune circolari del Ministero dell'Economia nazionale nel settore della rivendita dei giornali, si é diffuso su precedenti normative (d.l. 16 novembre 1926 n. 2174 conv. in l. 18 dicembre 1927 n. 2501; t.u. 1 marzo 1961 n. 121; legge 9 marzo 1964 n. 121) e sulle ragioni logiche e sistematiche (specialità del rapporto tra editori di giornali e rivenditori anche sotto il profilo del tipo del contratto con cui si attua la traditio della merce ai rivenditori, peculiarità dello svolgimento dell'attività dei giornalai specie con riguardo all'orario di apertura al pubblico; esigenza di un particolare rapporto fiduciario fra editori e rivenditori segnatamente per garantire la imparzialità della distribuzione), che distinguerebbero l'attività di rivendita dei giornali dalla ordinaria attività di commercio e che indurrebbero ad escludere l'assoggettabilità della stessa ad autorizzazione amministrativa, e ha concluso per la dichiarazione di fondatezza della proposta questione. E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 30 novembre 1976, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito la irrilevanza della questione in riferimento alla richiesta, avanzata avanti il Pretore di Atina dal Lamberti al fine di conseguire il ripristino della distribuzione del giornale "Il Tempo", esprimendo il dubbio che la normativa impugnata sia applicabile ai rivenditori di giornali; nel merito ha negato fondatezza alla proposta questione in riferimento all'art. 9 perché non é dato cogliere alcun collegamento tra l'eventuale imposizione ai rivenditori di giornali dell'obbligo di iscrizione nel registro dei commercianti e la direttiva di promozione della cultura considerata dalle norme della Costituzione, in riferimento all'art. 21 che garantisce la libertà di manifestazione diretta del proprio pensiero e non la diffusione di uno strumento di diffusione dell'altrui pensiero, e in riferimento all'art. 41, che non vieta controlli autorizzati dal legislatore.

2 a 4.1. - Lo stesso Pretore di Atina, cui il medesimo rivenditore Antonio Lamberti si era rivolto al fine di conseguire, con distinti ricorsi contro la soc. Editrice "Corriere della Sera", la soc. Editrice "Il Messaggero", la s.p.a. Rusconi Editore, provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., intesi a conseguire l'autorizzazione a proseguire la distribuzione dei giornali, ha emesso, sotto la data del 7 febbraio 1977, tre distinte ordinanze (notificate il 21 e comunicate il 23 dello stesso mese, pubblicate nella G. U. n. 107 del 20 aprile 1977 e iscritte ai nn. 106 a 108 R.O. 1977) con cui ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 21, 41 e 9 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426; rilevante perché la eventuale declaratoria di incostituzionalità farebbe venir meno il fondamento giuridico della pretesa del Lamberti, diretta a continuare la distribuzione, in quanto basata sulla propria qualità di esercente munito di licenza di commercio; fondata perché I) in riferimento all'art. 21 la licenza, specie in piccoli centri, determinerebbe limitazioni alla libera diffusione e circolazione della stampa o di parte di essa e, quindi, alla informazione del libero pensiero, II) in riferimento all'art. 41 non sussisterebbero esigenze pubblicistiche che impongano restrizioni di carattere amministrativo alla rivendita dei giornali, e III) in riferimento all'art. 9 i condizionamenti alla distribuzione della stampa determinerebbero, in centri isolati odi assai ridotte dimensioni, la concreta impossibilità di adeguata e pluralistica informazione incidendo negativamente sulla diffusione della cultura.

2 a 4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atti depositati il 10 maggio 1977 aventi lo stesso contenuto, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha riprodotto argomentazioni svolte e conclusioni formulate nell'incidente iscritto al n. 618 R.O. 1976 (supra 1.2.).

3. - Alla pubblica udienza del 5 maggio 1982, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni si é rimesso allo scritto.

 

Considerato in diritto

 

4. - L'incidente iscritto al n. 618 R.O. 1976 é inammissibile perché il Pretore di Atina, non pago di aver emesso con decreto il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti di una entità giuridicamente non identificata, non ha speso neppure una parola sulla concludenza, ai fini della conferma o della revoca del decreto, della questione di costituzionalità che andava a sollevare.

5.1. - Le tre altre ordinanze, iscritte ai nn. 106 a 108 R.O. 1976, stante l'identità delle norme impugnate e dei precetti costituzionali assunti a parametri, vanno riunite ondeconsentire la prolazione di unica sentenza.

5.2. - A tacere dei dubbi sull'applicabilità della l. 11 giugno 1971 n. 426 (disciplina del commercio) ai rivenditori di giornali, nessuno dei precetti costituzionali, in riferimento ai quali é stata sollevata la questione di legittimità degli artt. 1 (istituzione del registro) e 45 (sfera di applicazione della legge), é violato: non l'art. 9 perché non si vede in qual guisa l'iscrizione dei giornalai nel registro di commercio intralci la promozione, da parte della Repubblica, dello sviluppo della cultura; non l'art. 21 perché la ripetuta iscrizione non inceppa il diritto di esprimere il proprio pensiero con lo scritto o altro mezzo di diffusione per incidere essa (non già sulla stampa ma) sul commercio dei giornali (sent. 48/1964), né infine l'art. 41 che non vieta le autorizzazioni al compimento di attività economiche.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426 (disciplina del commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost., con ordinanza 22 luglio 1976 (n. 618 RO. 1976) dal Pretore di Atina;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 45 l. 11 giugno 1971 n. 426, sollevata in riferimento agli artt. 9, 21 e 41 Cost. con le tre ordinanze 7 febbraio 1977 (nn. 106 a 108 R.O. 1977) dal Pretore di Atina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1982.