Ordinanza n. 138 del 1982
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ORDINANZA N. 138

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 19 marzo 1981, nel procedimento civile vertente tra Mecheri Mario ed altro e Frezzolini Egloghe, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 21 ottobre 1981;

2) ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 6 maggio 1981, nel procedimento civile vertente tra Vacis Ezio e Molendini Anna, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1981, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 24 novembre 1981;

3) ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 26 marzo 1981, nel procedimento civile vertente tra Brengola Marina e Barbieri Pier Antonio, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 27 gennaio 1982.

Visti gli atti di costituzione, nel giudizio promosso con l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 19 marzo 1981, di Mecheri Mario (inabilitato) e Resta Luciano (quale curatore del medesimo), rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Bernardini ed Edoardo Pontecorvo, e nel giudizio promosso con l'ordinanza emessa dalla stessa Corte di appello il 26 marzo 1981, di Brengola Marina, rappresentata e difesa dall'avv. Leo Leli;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanze emesse il 19 e 26 marzo 1981,di identica motivazione, la Corte di appello di Roma ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 29, 101 e 102 della Costituzione - dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, nonché dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni per l'applicazione del Concordato, nella parte relativa al matrimonio: c.d. legge matrimoniale), in ordine ai limiti posti alla sindacabilità delle sentenze pronunziate dai tribunali ecclesiastici nelle controversie in materia di nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, da parte delle corti d'appello cui spetta di renderle esecutive nell'ordinamento dello Stato italiano;

che con l'ordinanza emessa il 6 maggio 1981 la Corte di appello di Brescia ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 101 e 29 della Costituzione - delle norme innanzi indicate, nelle parti concernenti "la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause in materia di nullità del matrimonio concordatario e i poteri del giudice italiano nel conseguente procedimento di esecutività".

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, stante la identità o la connessione delle sollevate questioni;

che la questione, sollevata dalla Corte di appello di Brescia, della riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, operata dalle denunciate norme, con riferimento all'invocato parametro dell'art. 101 della Costituzione, é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1982, né vengono addotti nuovi argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che questa Corte, con la richiamata sentenza n. 18 del 1982, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 810 del 1929, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato, e dell'art. 17, comma secondo, della legge n. 847 del 1929, "nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano".

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 429, 556, 693 R.O. 1981,

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 101della Costituzione, con l'ordinanza emessa in data 6 maggio 1981 dalla Corte di appello di Brescia (R.O. n. 556 del 1981), dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio): questione già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 1982;

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 29, 101 e 102 della Costituzione, con le ordinanze emesse in data 19 e 26 marzo 1981 dalla Corte di appello di Roma (R.O. nn. 429 e 693 del 1981), e in data 6 maggio 1981 dalla Corte di appello di Brescia (R.O. n. 556 del 1981), dell'art. 1 della citata legge n. 810 del 1929, e dell'art. 17 della citata legge n. 847 del 1929, la cui illegittimità costituzionale, "nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano" é stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1982.