Sentenza n. 132 del 1982
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SENTENZA N. 132

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 83,comma 5, in relazione all'art. 80, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale)promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1975 dal Pretore di Pescara nel procedimento penale a carico di Ciaccio Roberto, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 1976;

2) ordinanza emessa il 6 novembre 1975 dal Pretore di Lucera nel procedimento penale a carico di Catapano Ciro, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 1976;

3) ordinanza emessa il 6 febbraio 1976 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Marchiori Roberto, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 1976;

4) ordinanza emessa il 23 gennaio 1979 dal Pretore di Trento nel procedimento penale a carico di Paris Maurizio ed altro, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 1979;

5) ordinanza emessa il 2 dicembre 1980 dal Pretore di Voltri nel procedimento penale a carico di Carini Alessandro, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso dei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Ciaccio Roberto, Catapano Ciro, Marchiori Roberto, Paris Maurizio ed altro, e Carini Alessandro, tutti imputati della contravvenzione di cui all'art. 83, quinto comma, in relazione all'art. 80, tredicesimo comma, del testo unico elle norme sulla circolazione stradale (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, i Pretori di Pescara, di Lucera, di Bassano del Grappa, di Trento e di Voltri, con ordinanze emesse, rispettivamente, il 1 dicembre 1975 (r.o. n. 39/1976), il 6 novembre 1975 (r.o. n. 49/ 1976), il 6 febbraio 1976 (r.o. n. 263/1976), il 23 gennaio 1979 (r.o. n. 276/1979) ed il 2 dicembre 1980 (r.o. numero 513/1981), sollevavano questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del menzionato art. 83,quinto comma, del "codice della strada", che commina una pena edittale pari a quella stabilita dall'art. 80, tredicesimo comma, dello stesso testo normativo.

Il legislatore ordinario - così argomentano tutti i giudici a quibus -, equiparando, quoad poenam, chi, autorizzato per l'esercitazione, guida senza istruttore a fianco (art. 83, quinto comma, codice della strada) a chi guida senza essere munito neanche della autorizzazione (art. 80, tredicesimo comma), viola l'art. 3 Cost. Le due fattispecie sarebbero, infatti, del tutto diverse e, poiché il principio di eguaglianza deve ritenersi violato, non solo nei casi in cui a parità di situazioni non corrisponda un eguale trattamento, ma anche allorché per situazioni diverse sia prevista una eguale sanzione, appare irragionevole il trattamento indifferenziato stabilito per le due fattispecie in discorso, stante l'innegabile maggior gravità della seconda. In particolare, il Pretore di Pescara, la cui motivazione é fedelmente riprodotta da quello di Trento, oltre ad esortare questa Corte a non abdicare al sindacato di costituzionalità, si limita, in primo luogo, ad osservare che "il disvalore sociale della condotta é, all'evidenza, ben diverso e più grave" nel caso di chi guidi senza neppure avere l'autorizzazione ad esercitarsi, ed in secondo luogo ad invocare una sentenza (Cass. pen., 22 gennaio 1969), secondo cui nelle due fattispecie "sono assolutamente diversi i due interessi protetti". Più consistenti, e pressoché coincidenti, sono le motivazioni dei Pretori di Lucera, di Bassano del Grappa e di Voltri, il quale ultimo si richiama anch'esso alla minore pericolosità sociale di chi, munito di autorizzazione, guidi senza il prescritto istruttore a fianco e consegua poi la patente nel termine di validità dell'autorizzazione, mentre il Pretore di Lucera osserva che il più grave caso di chi guidi senza autorizzazione, ma con un istruttore a fianco - e, precisa il Pretore di Voltri, a bordo di un veicolo senza doppi comandi é punito, ai sensi del medesimo art. 83, ultimo comma, con la sola ammenda, ora degradata a sanzione amministrativa in virtù dell'art. 33, lettera d), della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il resto, tutti i tre indicati Pretori evidenziano il rilievo assegnato dal legislatore all'autorizzazione all'esercitazione alla guida, la quale, infatti, non può essere rilasciata a chi non abbia il requisito dell'età o sia affetto da malattia fisica o psichica, da deficienza organica o da minorazione anatomica o funzionale, e a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o di prevenzione.

2. - Tutte le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate.

3. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri nei giudizi promossi dai Pretori di Lucera, Bassano del Grappa e Voltri, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata(in ordine a quella sollevata dal Pretore di Bassano del Grappa, che avrebbe contestato all'imputato la contravvenzione di cui all'art. 80, nono comma, c.d.s., per il caso che la Corte non ritenga la questione irrilevante).

Negli atti di intervento, premessosi che l'accertamento del possesso dei requisiti morali non avviene prima del rilascio del "foglio rosa", ma solo prima dell'ammissione all'esame per il conseguimento della patente (art. 82, primo comma), o addirittura dopo l'esame stesso nei riguardi delle persone diffidate dal Questore (art. 82, secondo comma), si attenua l'incidenza, ai fini del giudizio sulla costituzionalità della norma, della circostanza che solo nel caso di cui all'art. 83, quinto comma, e non anche in quello di cui all'art. 80, nono comma, sussista il requisito dell'età e sia accertata la ricorrenza dei requisiti psicofisici.

Il legislatore - si afferma - ha evidentemente considerato determinante il fatto che, in entrambi i casi, difetta l'accertamento sull'idoneità tecnica alla guida; mentre il possesso, nell'un caso e non anche nell'altro, dei requisiti dell'età e dell'idoneità psicofisica, é stato ritenuto dal legislatore "valutabile sulla base dell'uso degli strumenti (artt. 132 e 133 c.p.) che consentono al Giudice di comminare la pena in concreto".

Nel contesto di tale orientamento non può invocarsi, a dimostrazione della presunta incongruenza nella soluzione di problemi affini, la circostanza che sia punito meno gravemente chi guida senza l'autorizzazione ma con l'assistenza dell'istruttore, trattandosi di problemi di politica legislativa che non danno luogo a profili di incostituzionalità ed essendo singolarmente propria del giudice a quo l'opinione di un'uguale o maggiore pericolosità dell'ipotesi considerata rispetto a chi circoli munito di autorizzazione ma senza l'istruttore al fianco.

Si osserva, infine, che costituisce costante insegnamento della Corte costituzionale che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la quantità della pena e che, ove siffatto potere non ecceda i limiti della razionalità, non sussiste violazione dell'art. 3 Cost. (cfr. sentenze nn. 1 del 1975 e 161 del 1976, nonché le ordinanze nn. 77 del 1979 e 41 del 1980). Dall'affermazione della stessa Corte (cfr. da ultimo sentenza n. 91 del 1979) che il legislatore può legittimamente dettare normative diverse per regolare situazioni che ritenga diverse, purché ubbidisca a criteri di ragionevolezza, discende poi come corollario che ben può adottare soluzioni uguali per regolare situazioni che ritenga uguali, quali evidentemente sono quelle considerate dai giudici a quibus.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le cinque ordinanze, avendo tutte sollevato la medesima questione ed impugnato le medesime norme, possono essere riunite e decise con unica sentenza.

2. - L'art. 83, quinto comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale - comunemente noto come "codice stradale" -, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dispone che "chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, é punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono", divenuto tredicesimo per effetto della novella 14 febbraio 1974, n. 62. A sua volta, il detto comma dell'art. 80 dispone che "chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, é punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000". Dalla disciplina di cui sopra, consistente nel rinvio dell'art. 83 all'art. 80, effettivamente risulta la piena equiparazione, quo ad poenam, delle due fattispecie, che i giudici a quibus concordemente ritengono disposta in violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza del trattamento sanzionatorio indifferenziato.

Tale opinione non può tuttavia condividersi. Ai fini dell'esatta valutazione della sollevata questione, infatti, rilevano non tanto gli elementi che, almeno in apparenza, diversificano, quanto quelli che agguagliano. Sui requisiti - dell'età, psicofisici e morali - valorizzati nelle ordinanze dei Pretori di Lucera, Bassano del Grappa e Voltri non può non prevalere, a parte l'obiezione dell'Avvocatura dello Stato sul momento in cui il loro possesso va accertato, la considerazione che l'articolo 80, nono comma, punisce il fatto di chi, pur munito di autorizzazione per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, una persona esperta, la quale, potendo consigliare, moderare, sorvegliare, dirigere e, occorrendo, tempestivamente prevenire, sia in grado di assicurare per ciò stesso una guida non incauta e, quindi, non pericolosa per la circolazione. Entrambe le fattispecie hanno, dunque, in comune la presunzione di pericolo derivante dalla mancanza, al posto di guida o al posto di fianco al guidatore, di una persona esperta, munita di patente. Del resto, non a caso, il legislatore ha dapprima stabilito una sanzione penale più mite ed ora addirittura depenalizzato, con l'art. 33, lettera d), della legge n. 689 del 1981, l'ipotesi, prevista dall'art. 83, sesto comma, del codice stradale, di chi guidi senza autorizzazione, ma "avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida per la stessa categoria di veicoli".

3. - Ancor minor pregio ha l'argomento che "il valore sociale violato dalle due norme é sicuramente diverso". La proposizione, assertoriamente enunciata dal Pretore di Pescara, che pone in rilievo "la dimensione dialettica della prospettata questione", e riecheggiata dal Pretore di Trento, per dedurne al riguardo che la discrezionalità del legislatore é limitata, si appiglia, come già detto in narrativa, ad una sentenza della Corte di Cassazione, che riconosce "assolutamente diversi i due interessi protetti dalle disposizioni di legge citate". Nella specie, tuttavia, la citazione non é perfettamente esatta: la sentenza massimata (Cass., IV pen., 24 gennaio 1969, n. 150) afferma, é vero, che "diverso é soprattutto l'interesse" protetto dagli artt. 80 e 83 del codice stradale, ma per dedurne la non "configurabilità della continuazione tra il reato di guida senza patente e la contravvenzione di cui all'art. 83 del codice stradale".

A questo punto la Corte ribadisce che rilevano, non tanto gli elementi diversificanti, quanto quelli egualizzanti, e riafferma che sulla denunziata diversità tra chi é munito del c.d. "foglio rosa" e chi ne é privo non può non prevalere il secondo degli elementi cui in precedenza si é fatto cenno, e di cui non v'è alcuna traccia nelle ordinanze. il bene tutelato dalla disciplina della circolazione dei veicoli a motore é - come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 54 del 1982 - "il preminente interesse all'incolumità dei partecipanti alla circolazione stradale", cioè l'incolumità delle persone, e non solo dei pedoni, ma anche del guidatore e dei viaggiatori. Tale bene non corre minor rischio, se alla guida senza istruttore a fianco si ponga chi abbia l'autorizzazione ad esercitarsi, anziché chi non l'abbia. Oltre tutto, proprio se fosse sostenibile il contrario, potrebbe sorgere, sulla base di una rigida concezione del principio d'eguaglianza, una questione di legittimità costituzionale per l'eventuale carente dosaggio della pena edittale tra chi guidi senza istruttore il giorno dopo aver ottenuto il "foglio rosa" e chi, viceversa, commetta lo stesso fatto il giorno prima di sostenere con esito positivo il prescritto esame.

Il vero é che, guardando la questione, non già in termini astratti, ma concreti, la disciplina denunziata non appare irragionevole, configuandosi entrambe le fattispecie pur sempre guida senza patente e senza istruttore. E non può non considerarsi altresì che la pena edittale prevista consente al giudice di graduare la pena, commisurandola alle circostanze delle singole fattispecie.

La questione deve, quindi, dichiararsi infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, penultimo comma, in relazione all'art. 80,tredicesimo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1982.