Ordinanza n. 126 del 1982
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ORDINANZA N. 126

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, terzo comma, e 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1981 dal Pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Gardin Alberto, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'11 novembre 1981.

Visto l'atto di costituzione di Gardin Alberto;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 maggio 1981, il Pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Gardin Alberto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, terzo comma, e 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"), in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., deducendo che la disciplina penale degli aborti compiuti, entro i primi novanta giorni della gravidanza, prima dell'entrata in vigore dell'anzidetta legge, vulnera gli invocati precetti costituzionali, dai quali si assume sotto vario riguardo tutelato il diritto alla vita del concepito: e ciò, per avere il legislatore configurato come condizioni di non punibilità del fatto le circostanze che, ai sensi dell'art. 4, la gestante deve accusare, nel promuovere la procedura oggi prescritta ai fini della interruzione della gravidanza presso alcuna delle sedi autorizzate;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 19 della legge n. 194 del 1978, dispone lo stesso trattamento sanzionatorio degli illeciti commessi sia anteriormente, sia successivamente all'entrata in vigore di tale legge;

che, peraltro, la previsione delle condizioni di non punibilità dei fatti pregressi é censurata in relazione ai criteri enunciati da questa Corte nella sentenza n. 24 del 1975,secondo i quali il legislatore avrebbe dovuto comporre le esigenze costituzionali rispettivamente connesse con la tutela del concepito e della madre: viene appunto dedotto che l'anzidetta previsione normativa amplia la liceità penale dell'aborto oltre la sfera nella quale la prosecuzione della gravidanza implica danno o pericolo grave e inevitabile per la salute della gestante;

ritenuto che l'imputato nel procedimento penale di cui é investito il Pretore di Padova si é costituito nel presente giudizio per sentir dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito della prospettata questione;

considerato che questa Corte ha con sentenza n. 108 del 1981 dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme censurate, sotto gli stessi profili che vengono in considerazione nel caso in esame: infatti, un'eventuale pronunzia di accoglimento implicherebbe in sostanza, com'è chiarito nella richiamata pronunzia, l'estensione alla specie dell'autonomo e distinto regime previsto - nel contesto dell'art. 22, terzo comma - per l'aborto commesso dopo i primi tre mesi di gravidanza, e comunque l'insorgenza di una regola incriminatrice nuova, la cui produzione deve - in forza dell'art. 25, secondo comma, Cost. - ritenersi invece riservata al legislatore; che la Corte non ravvisa ragioni per scostarsi dalla soluzione in precedenza adottata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, terzo comma, e 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29, 30 e 31 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1982.