Sentenza n. 122 del 1982
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SENTENZA N. 122

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. c, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette") promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, sul ricorso proposto da Palmieri Alarico, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 del 29 giugno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci,

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 29 novembre 1976 (R.o. n. 237/1977) la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato d'ufficio eccezione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 136, lett. c), del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la detraibilità dal reddito personale complessivo dei premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali é obbligato per legge.

Assume la Commissione tributaria che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 53 Cost. va interpretato come "norma che, costituendo, fra l'altro, l'armonico e specifico sviluppo del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 Cost., si traduce, per quanto riguarda le imposte sui redditi, nell'esigenza d'imposizione uguale per redditi uguali e di imposizione diversa per redditi diversi (sent. n. 155/1963)".

La stessa Corte - prosegue il giudice a quo - ha inoltre riconosciuto l'illegittimità costituzionale di qualsiasi fattispecie in cui un diritto o un beneficio legislativamente riconosciuto possa essere rispettivamente esercitato o goduto solo sul presupposto di una certa disponibilità finanziaria o di una certa agiatezza economica (sent. n. 21/1961).

La norma impugnata (a parte il fenomeno patologico di evasione fiscale che essa ha notoriamente consentito attraverso particolari espedienti), quando consente le detrazioni dal reddito di premi assicurativi sulla vita, verrebbe a determinare - secondo l'ordinanza di rimessione - una base imponibile più ristretta, inidonea a rappresentare quantitativamente la capacità contributiva del contribuente, in quanto tali deduzioni, pur non riferendosi a spese sostenute, nell'unità di tempo considerata, per la produzione del reddito, ne influenzano, comunque, negativamente la consistenza. II pagamento del premio, infatti, non é spesa inerente alla produzione del reddito lordo, ma vero e proprio investimento di reddito netto e, quindi, indice parziale o meglio ancora componente di capacità contributiva.

Né si può dire - aggiunge l'ordinanza - che la detrazione dei premi assicurativi persegua una finalità extra - fiscale(economica, sociale o politica) meritevole di tutela, in quanto al contrario viene a privilegiare la categoria, socialmente irrilevante, dei contribuenti più abbienti, che sarebbe la sola a potersi avvalere di questa forma previdenziale privata.

2. - Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto dell'11 luglio 1977.

L'Avvocatura eccepisce innanzitutto l'irrilevanza della questione sollevata, in quanto la fattispecie di merito che il giudice a quo doveva decidere, in relazione alla richiesta delle parti, riguardava l'ammissibilità della detrazione di interessi passivi, regolata dalla lett. a) dell'art. 136 del d.P.R. n. 645/1958, e non già l'ammissibilità della detrazione dei premi assicurativi, di cui all'impugnata lett. c) dello stesso articolo.

Nel merito, comunque, la difesa dello Stato assume l'infondatezza della questione, non ravvisandosi alcuna violazione né del principio della capacità contributiva né di quello d'uguaglianza.

In particolare, essendo a tutti consentito di stipulare assicurazioni sulla vita, non é ipotizzabile una differenziazione dell'ordinamento che favorisca genericamente alcuni e non tutti i cittadini. La differenza di reddito, d'altra parte, in quanto differenziazione di fatto dei singoli contribuenti, trova la sua considerazione nel principio della progressività del sistema tributario, diretta a garantire l'uguaglianza di trattamento.

Inoltre - osserva l'Avvocatura - se si considera che in caso di verificazione dell'evento assicurato il capitale corrisposto dall'istituto assicuratore costituisce un reddito tassabile per l'assicurato, non v'ha dubbio che il premio corrispondente costituisca a sua volta una spesa necessaria per la produzione di tale reddito, cosicché la sua detraibilità é anche necessaria ai fini dell'individuazione del reddito netto, a cui la capacità contributiva del singolo cittadino deve essere commisurata.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte é se contrasti o meno con gli artt. 3 e 53 Cost, l'art. 136, lett. c),T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la detraibilità dal reddito personale complessivo dei premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari conviventi, al mantenimento dei quali é obbligato. Si dubita, infatti, nell'ordinanza di rimessione che tale disposizione determini un'ingiustificata situazione di privilegio fiscale per i contribuenti più abbienti, sottraendo alla base imponibile spese che sono viceversa indice di maggiore capacità contributiva.

2. - La questione é inammissibile per difetto di rilevanza. Come ha osservato l'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di rimessione della Commissione tributaria di primo grado di Roma non motiva in ordine alla rilevanza della questione sollevata nel giudizio de quo, la quale infatti non sussiste, alla luce degli atti di causa.

Nel giudizio a quo, in effetti, il contribuente aveva chiesto il riconoscimento di alcune detrazioni da lui operate nella denuncia dei redditi conseguiti nel 1971, che l'Ufficio delle Imposte Dirette di Roma aveva escluso in sede di revisione. Successivamente alla proposizione del ricorso lo stesso Ufficio, sulla base della nuova documentazione prodotta dal contribuente, aveva riconosciuto le detrazioni relative a tributi pagati, a premi di assicurazione sulla vita e ad interessi passivi su un mutuo ipotecario, riducendo di conseguenza il debito fiscale, cosicché la materia del contendere veniva ad essere limitata alla detrazione degli interessi passivi relativi ad un secondo mutuo ipotecario.

Le questioni di merito che la Commissione doveva decidere riguardavano quindi il riconoscimento di una detrazione di interessi passivi e l'applicazione della sopratassa per infedele dichiarazione. Le norme di legge da applicare erano,pertanto, gli artt. 136, lett. a) e 245 del T.U. n. 645 del 1958.

Del tutto irrilevante per la soluzione della controversia sarebbe, di conseguenza, la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. c) dello stesso T.U., sollevata dal giudice a quo e riguardante le detrazioni per premi di assicurazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett. c), del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza del 29 novembre 1976, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1982.