Ordinanza n. 119 del 1982
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ORDINANZA N. 119

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Campania 21 febbraio 1973, n. 7 (costituzione in Comune autonomo della frazione Cellole del Comune di Sessa Aurunca in provincia di Caserta) promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sui ricorsi riuniti proposti da Ago Vincenzo ed altri contro il Presidente della Giunta regionale della Campania ed altri, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.

Visti l'atto di costituzione di Ago Vincenzo ed altri e della Regione Campania;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Livio Paladin;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 21 febbraio 1973, n. 7, della Regione Campania (istitutiva del Comune di Cellole), in riferimento agli artt. 133, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione; e che nel giudizio si sono costituiti i ricorrenti Vincenzo Ago ed altri, i quali aderiscono alle conclusioni del giudice a quo, nonché la Regione interessata, che invece richiede la dichiarazione dell'infondatezza della proposta questione.

Considerato che la legge in esame é già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, mediante la sentenza n. 204 del 1981

.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1973, n. 7, della Regione Campania (sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe), già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 204 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1982.