Ordinanza n. 113 del 1982
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ORDINANZA N. 113

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14,16 e 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1981 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul ricorso proposto da Meda Alvaro contro il Comune di Varese, iscritta al n. 753 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 17 marzo 1982.

Visti gli atti di costituzione di De Maria Luisa ved. Meda e del Comune di Varese e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che: 1. - Con ricorso notificato il 6 maggio 1975, Alvaro Meda, il quale aveva lavorato alle dipendenze del Comune di Varese dal 1 luglio 1935 al 31 luglio 1973, premise che il Comune si era rifiutato di liquidargli l'indennità di anzianità maturata sul presupposto che, dopo l'emanazione della legge 8 marzo 1968 n. 152, non si potesse procedere alla liquidazione dell'indennità di anzianità nei confronti di quei dipendenti (fra cui il Meda), che, pur avendo la possibilità di esercitare la facoltà di riscatto del periodo di avventiziato, vi avevano rinunciato per volontaria scelta, chiese che il TAR Lombardia, previa declaratoria d'illegittimità del trattamento riservatogli limitatamente al periodo intercorso tra la entrata in vigore della menzionata legge e la cessazione del rapporto, ne quantificasse il diritto nella misura complessiva di cui ai documenti allegati, con gli interessi di mora;

che: 2. - Con ordinanza resa nel contraddittorio del Comune il 3 marzo 1981 e pubblicata il 27 maggio (pervenuta alla Corte il 17 novembre 1981, comunicata il 18 giugno e notificata il 6 luglio 1981, pubblicata nella G.U. n. 75 del 17 marzo 1982 e iscritta al n. 753 R.O. 1981), l'adito TAR, richiamata altra ordinanza 9 aprile 1975 n. 57, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 l. 8 marzo 1968, n. 152;

che: 3. - Avanti la Corte si sono costituiti la vedova del Meda Luisa De Maria e il Comune di Varese; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che: 4. - Con sent. 52/1982 pronunciata sulla richiamata ord. 9 aprile 1975 n. 57 dello stesso TAR. (n. 548 R.O. 1975), questa Corte ha giudicato infondata la proposta questione sulla base di motivi, che non possono non rimanere fermi, e, pertanto, altro non rimane che dichiararne la manifesta infondatezza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata con ordinanza 3 marzo 27 maggio 1981 del TAR Lombardia (n. 753 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1982.