Ordinanza n. 111 del 1982
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ORDINANZA N. 111

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8,comma primo, n. 1, 9, comma secondo, e 50 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 12 del r.d. 26 gennaio 1931, n. 122 (nuovo ordinamento della giustizia militare), conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché per quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923 n. 2316 e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare) e dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2616 (recte "2316" - modificazioni all'ordinamento della giustizia militare), giudizi promossi con ordinanze emesse il 7 dicembre 1977 dal Tribunale militare territoriale di La Spezia e il 27 giugno 1979 e il 12 giugno 1980 dal Tribunale militare territoriale di Padova, rispettivamente iscritte al n. 33 del registro ordinanze 1978, al n. 903 del registro ordinanze 1979 e al n. 681 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 1978 e nn. 43 e 325 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale militare territoriale di La Spezia, con ordinanza del 7 dicembre 1977, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 50 dell'ordinamento giudiziario militare di pace, approvato con r.d. 9 settembre 1941 n. 1022, in riferimento agli artt. 102, secondo comma,106, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

ritenuto che il Tribunale militare territoriale di Padova, con ordinanze 27 giugno 1979 e 12 giugno 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 50 r.d.n. 1022 del 1941 cit.; 78 r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies, che approva il Regolamento organico pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata; 16 r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, recante modificazioni all'ordinamento della giustizia militare; 29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903,recante norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923 n. 2316 e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare; 12 r.d. 26 gennaio 1931 n. 122, recante il nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in 1. 18 giugno 1931 n. 919, e che tutte le questioni sono state sollevate con riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

considerato che nel corso dei presenti giudizi di legittimità costituzionale é entrata in vigore la legge 7 maggio 1981, n. 180 (modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace),che, con l'art. 16, ha abrogato, tra l'altro, le norme impugnate;

rilevato che, di conseguenza, si rende necessario che i Tribunali militari di La Spezia e di Padova procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, tenendo conto della norma sopravvenuta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 33 del 1978, 903 del 1979 e 681 del 1980;

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali militari diLa Spezia e di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1982.