Ordinanza n. 101 del 1982
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ORDINANZA N. 101

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336/1970) promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1981 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il Consorzio Bonifica Renana ed altri e l'INPS ed altri, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 21 ottobre1981.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS, del Consorzio Bonifica Renana e del Consorzio Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano - Romagnolo e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 14 maggio 1981 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336,nella parte in cui escludono il beneficio dell'aumento di servizio per i dipendenti di consorzi di bonifica, ex combattenti, ai fini della pensione di anzianità erogata dall'INPS quale gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, in riferimento agli artt. 3, 52, primo comma, 53, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione; ed ha inoltre denunziato, ma condizionatamente alla dichiarazione di fondatezza della prima questione, l'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli stessi parametri costituzionali;

considerato che analoga questione, concernente gli artt. 3e 4 della legge n. 336 del 1970, é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 189 del 1981 e che non vengono prospettati profili nuovi, tali da indurre la Corte a discostarsi dal proprio orientamento;

che la conseguente dichiarazione di manifesta infondatezza della prima questione preclude l'esame della seconda, sollevata solo per il caso che fosse stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge n. 336 del 1970;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 52, primo comma, 53, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1982.