Ordinanza n. 93 del 1982
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ORDINANZA N. 93

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Piemonte, notificato il 20 dicembre 1980, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 gennaio 1981, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della convenzione stipulata dalla Regione con il Mediocredito piemontese per la concessione di finanziamenti agevolati al settore commerciale;

visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il ricorrente.

Ritenuto che, con atto notificato il 20 dicembre 1980, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, in relazione alla convenzione stipulata dalla Regione Piemonte con il Mediocredito piemontese, per la concessione di finanziamenti agevolati al settore commerciale, deducendo che sarebbe stata invasa "la competenza statale in materia di determinazione del tasso massimo di interesse da corrispondere agli istituti di credito per le operazioni relative ai crediti speciali"; ed ha inoltre eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 della legge regionale piemontese 4 giugno 1975, n. 47, in riferimento all'art. 117 Cost., ove non si ritenga l'abrogazione di tali disposti, per effetto delle successive norme statali di cui agli artt. 3 della legge n. 517 del 1975 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977; che si é costituita nel giudizio la Regione Piemonte, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del conflitto, in quanto promosso in relazione ad un contratto, e chiedendo comunque - sulla base del citato art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977 - il rigetto del ricorso in questione;

ritenuto, per altro, che in data 12 agosto 1981 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso medesimo, dal momento che la Giunta regionale piemontese, con deliberazione del 6 giugno 1980, aveva eliminato "ogni discrepanza tra il tasso fissato nell'atto di convenzione e quello regolamentato dal Ministero del tesoro"; e che la rinuncia é stata contestualmente accettata dal Presidente della Regione interessata.

Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1982.