SENTENZA N. 86
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale
della legge 20 dicembre 1973, n. 831 (Norme per la nomina a magistrato di
cassazione) promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1977 e il 3 luglio 1979
dal Consiglio di Stato - Sez. IV giurisdizionale, sui
ricorsi proposti da Lucentini Sergio ed altri e da
Torella di Romagnano Andrea contro il Ministero di
Grazia e Giustizia ed altri, rispettivamente iscritte al
291 del registro ordinanze 1978 e al n. 56 del
registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 250 del 1978 e n. 85 del 1980.
Visti l'atto di costituzione di Lucentini
Sergio ed altri e gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore Livio Paladin;
Uditi l'avv. Umberto Coronas, per Lucentini Sergio ed altri e gli avvocati dello Stato
Piergiorgio Ferri e Carlo Carbone, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Sergio Lucentini ed altri, consiglieri di
corte d'appello nominati consiglieri di cassazione ai sensi dell'art. 21, sesto
comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, chiedevano al TAR per il Lazio l'annullamento dei rispettivi provvedimenti di nomina,
limitatamente alla loro decorrenza giuridica: sostenendo l'illegittimità costituzionale
del predetto comma sesto dell'art. 21, in riferimento all'art. 3 Cost. Ma i
ricorsi venivano respinti dall'adito Tribunale, previa dichiarazione della
manifesta infondatezza delle censure in esame.
Avverso tale sentenza, gli interessati hanno proposto
appello al Consiglio di Stato, insistendo nell'assunto che le loro nomine a
magistrati di cassazione sarebbero state operate in applicazione di una norma
costituzionalmente illegittima. La decorrenza giuridica delle nomine stesse,
fissata al momento dell'entrata in vigore della legge n. 831 del 1973 quanto ai
"magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno
scrutinio per la nomina a magistrati di cassazione, pure avendo l'anzianità
necessaria", determinerebbe infatti una irragionevole
equiparazione dei ricorrenti con i colleghi che in sede di scrutinio avessero
riportato un giudizio sfavorevole; e li discriminerebbe, d'altro lato, rispetto
ai magistrati che all'entrata in vigore della legge n. 831 avessero già
maturato l'anzianità di sette anni, prevista dall'art. 4 della legge stessa, ma
non l'anzianità di nove anni, richiesta per la partecipazione allo scrutinio
dalla legge n. 1 del 1963: magistrati per i quali l'art. 21, quinto comma,
della legge n. 831 fa decorrere gli effetti giuridici della nomina dal
compimento dei sette anni di anzianità.
La quarta sezione del Consiglio di Stato ha per altro ritenuto di non
poter delibare la non manifesta infondatezza delle censure proposte dai
ricorrenti, senza una previa verifica della "ragionevolezza" del
procedimento di nomina, contemplato dalla legge n. 831 del 1973; ed ha pertanto
impugnato con ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 - l'intero "sistema di
progressione a magistrato di cassazione", previsto dalla legge stessa,
"nella parte in cui deferisce al Consiglio superiore il potere di
attribuire (oltre ad una classe di stipendio che non viene in discussione) la
nomina a magistrato di cassazione, senza il conferimento delle corrispondenti
funzioni". Tale sistema sarebbe infatti "ispirato
nella sua concezione di fondo ad una completa e totale divaricazione tra
l'esercizio effettivo delle funzioni di magistrato di cassazione e
l'attribuzione della corrispondente qualifica", che ormai si
sostanzierebbe "nel conferimento quasi automatico di un titolo e di una
classe di stipendio", indipendentemente dalla spettanza delle funzioni
medesime, tanto é vero - precisa l'ordinanza - che nel 1977, su 505 posti di
ruolo, risultavano nominati 1912 magistrati di cassazione.
Di qui discenderebbe la violazione del principio fissato dal terzo comma
dell'art. 107 Cost., per cui
"i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni": con chiaro riferimento - assume il giudice a quo - al "dato oggettivo desumibile dalla effettiva incardinazione del magistrato in un ufficio". E,
mentre per la magistratura di merito l'unificazione sostanzialmente disposta
dalla legge n. 570 del 1966 sarebbe "avvenuta sulla base
di una asserita identità di funzioni", altrettanto non potrebbe
dirsi per l'ufficio in esame, poiché lo vieterebbero le "concrete funzioni
inerenti al sindacato giurisdizionale della Corte Suprema" e la
"posizione che ad essa é riconosciuta dalla Costituzione" (ex artt. 104, quarto comma, 106, terzo comma, 111 secondo e terzo comma, 135,
primo e secondo comma). Da questa particolare posizione emergerebbe,
dunque, "che le funzioni relative all'ufficio di
consigliere di cassazione sono quelle e solo quelle esercitate dai magistrati
effettivamente destinati alla Corte di cassazione e che soltanto ad essi spetta
la qualifica di magistrati di cassazione, ai sensi dell'art. 107, terzo comma, Cost.".
Una volta ridimensionato l'attuale sistema di
progressione, risolvendolo nella pura e semplice attribuzione di una superiore
classe di stipendio, potrebbe poi accogliersi - secondo l'ordinanza di rimessione - la richiesta dei ricorrenti, intesa ad evitare
un loro scavalcamento da parte di colleghi meno anziani. Appunto in questo
senso, all'annullamento della legge n. 831, nella parte concernente la detta
progressione, dovrebbe seguire l'annullamento dell'art. 21, sesto comma: che il
Consiglio di Stato impugna pertanto, con riferimento all'art. 3 Cost., "in via subordinata e
condizionata all'accoglimento" dell'impugnativa principale.
2. - I ricorrenti, costituitisi nel presente giudizio, hanno invece
precisato di non essere interessati a coltivare la questione principale di
legittimità, sollevata d'ufficio dal giudice a quo; ed anzi ne hanno messo in dubbio la rilevanza, insistendo
soltanto nell'originaria richiesta di annullamento
dell'art. 21, sesto comma, che essi considerano lesivo dell'esigenza
costituzionale di "trattamento uguale delle situazioni uguali" e di
"trattamento differenziale delle situazioni diverse".
Da un lato, sarebbe illegittimo l'aver equiparato, in deroga al
"nuovo principio della decorrenza della promozione in Cassazione dal
compimento del settimo anno di anzianità nella
qualifica di magistrato d'appello", i magistrati che non avessero
partecipato ai vecchi scrutinii e quelli che vi
fossero stati bocciati: solo nel secondo e non nel primo caso, infatti, il
ritardo della promozione potrebbe esser giustificato dal suo "carattere in
senso lato sanzionatorio" o dall'opportunità di
consentire comunque che i soggetti già ritenuti inidonei abbiano il tempo di
dare la prova della loro conseguita idoneità. D'altro lato, sarebbe arbitrario
l'avere previsto per i ricorrenti un regime diverso e deteriore nei confronti di altri magistrati d'appello, meno anziani di essi, che non
erano in grado di partecipare ai vecchi scrutinii:
poiché ne derivererebbero, rispettivamente, un premio
ed una sanzione del tutto immotivati, data la facoltatività della
partecipazione di cui trattasi.
3. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce a sua
volta che l'impugnativa principale del Consiglio di Stato sarebbe irrilevante,
in quanto eccederebbe il petitum (ad un punto tale
che l'accoglimento di essa determinerebbe non già il
conseguente accoglimento dei ricorsi, bensì l'annullamento delle stesse nomine
dei ricorrenti a magistrati di cassazione).
In ogni caso, l'impugnativa principale sarebbe infondata, poiché l'art.
107, terzo comma, della Costituzione garantirebbe l'indipendenza dei giudici,
anche nei loro reciproci rapporti, ma non "la contestualità
tra qualifica e funzione". E nessun attentato all'indipendenza
arrecherebbe la legge impugnata, ritardando il conferimento della funzione
medesima; ché anzi tale legge, operando lo
"sradicamento" del principio della carriera, toglierebbe di mezzo
"uno strumento pericolosamente lesivo... della libertà dei giudici",
utilizzabile dai superiori per "interventi diretti o pressioni ed
influenze indirette", nonché suscettibile di determinare nel singolo
magistrato "processi di autocondizionamento e sudditanza
psicologica".
Del pari, sarebbe infondata la questione proposta in via subordinata,
poiché i magistrati che si fossero sottratti agli scrutinii,
per una libera scelta comunque motivata, non
potrebbero ora pretendere un identico (o addirittura un migliore) trattamento
di quanti vi avessero partecipato con successo. Diversamente, infatti, si
produrrebbe una "diseguaglianza di segno
opposto", non solo nei confronti di quanti erano stati
sfavorevolmente giudicati, ma rispetto agli stessi magistrati di cui al quinto
comma dell'art. 21.
4. - In vista della pubblica udienza del 21 gennaio 1981, i ricorrenti
hanno depositato una memoria, traendo argomento dal disegno di legge n.
2115/Senato, presentato il 22 maggio 1975, per modificare l'art. 21, quinto e
sesto comma, della legge n. 831 del 1973, nel senso auspicato dagli
interessati.
Per altro, dopo essere stata discussa nell'udienza predetta, la causa in
esame é stata rinviata a nuovo ruolo - mediante l'ordinanza n. 172 del 1981
- ed é stata quindi ridiscussa
nella pubblica udienza del 24 marzo 1982. In tale occasione, tanto l'Avvocatura
dello Stato quanto la difesa dei ricorrenti hanno
insistito nella richiesta che la Corte dichiari preliminarmente inammissibile,
per irrilevanza, la questione sollevata in via principale dalla quarta sezione
del Consiglio di Stato; ed hanno comunque sostenuto l'infondatezza della
questione medesima.
5. - Nel
corso di un altro giudizio promosso da Andrea Torella di Romagnano,
magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che il
Consiglio superiore della magistratura non aveva assegnato ad alcun
corrispondente ufficio, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha quindi riproposto - con ordinanza emessa il 3 luglio 1979 -
l'impugnativa dell'intera legge n. 831 del 1973: sia pure con particolare
riguardo - come si precisa nel dispositivo - agli artt.
7, 9, 10, 14, 17, 18 e 21.
L'ordinanza
premette che, nel giudizio a quo, risulterebbe proposta "una controversia circa
l'assegnazione di un magistrato ad un determinato ufficio (presidente di
sezione della Corte d'appello di Milano) corrispondente a funzioni divergenti
sia da quelle non ancora esercitate proprie della qualifica da lui rivestita
sia da quelle ancora esercitate in quanto precedenti alla nomina alla
qualifica" stessa. Ma la circostanza che i magistrati possano
trovarsi ad esercitare funzioni non corrispondenti alle qualifiche
determinerebbe fra loro "un duplice ordine di distinzioni e di
assimilazioni": "magistrati, cioè, con qualifiche diverse ed in
reciproca collocazione gerarchica" si troverebbero "ad esercitare
funzioni identiche o di identico livello"; "magistrati, invece, con
qualifiche identiche o equivalenti" eserciterebbero funzioni "di
collocazione giurisdizionale diversa".
Da ciò
conseguirebbe, in primo luogo, la violazione del terzo comma dell'art. 107 Cost., in cui si porrebbe, circa i
magistrati, "il divieto tanto di una loro collocazione gerarchica (sia
pure soltanto nominale) nell'ambito di funzioni identiche o equivalenti ed in
base ad elementi a queste estranei, tanto di loro assimilazioni (sia pure
soltanto nominali)... nonostante la diversità delle funzioni esercitate".
Nel medesimo senso, sarebbe inoltre violato l'art. 3, primo comma, data la
diversificazione delle qualifiche a fronte di funzioni identiche od equivalenti e data, per contro, l'identità delle qualifiche
stesse a fronte di funzioni diverse.
E ne risulterebbe infine una lesione del principio di "buon
andamento dell'amministrazione della giustizia", desumibile dall'art. 97,
primo comma, della Costituzione. "La legge in esame" - osserva infatti il giudice a
quo - "preordina la valutazione della personalità di ciascun
magistrato sotto il profilo professionale, ai fini della nomina a magistrato di
cassazione, senza alcuno specifico riferimento alle funzioni relative, il cui
conferimento é svincolato dal momento di tale nomina"; sicché le
valutazioni operate all'atto del conferimento stesso, se subordinate a quelle
già compiute all'atto della nomina, prescindono dall'esigenza di una
comparazione fra i vari magistrati interessati, e se rinnovate, determinano la
possibilità di un contrasto con le valutazioni precedenti, venendo in sostanza
ad invalidare - come verificatosi appunto nel caso in questione - l'ordine di
collocamento in ruolo.
6. - Tutte
queste censure sono state contestate dall'intervenuto Presidente del Consiglio,
con argomentazioni analoghe a quelle testé ricordate,
quanto al parametro rappresentato dall'art. 107, terzo comma.
Considerazioni
del medesimo genere farebbero poi ritenere infondato il riferimento all'art. 3,
primo comma, poiché "l'assoluta parificazione fra magistrati"
riguarderebbe "soltanto le funzioni giurisdizionali e gli atti che
dall'esercizio di quelle funzioni derivano, non certamente la posizione che i
magistrati stessi - oltre e fuori da quella funzione -
occupano nell'ordinamento giudiziario". Del pari, sarebbe destituito di
fondamento il preteso contrasto fra la legge impugnata e l'art. 97 Cost., dato che l'ordinamento dello
stato giuridico dei magistrati non violerebbe - quanto all'oggetto del presente
giudizio della Corte - "il principio della riserva di legge posta dal
costituente a garanzia dell'ordinato andamento dei pubblici uffici".
7. - Discussa nella pubblica udienza del 21 gennaio 1981, anche questa
causa é stata rinviata a nuovo ruolo - mediante la ricordata ordinanza n. 172 del
1981 - e quindi ridiscussa nella pubblica udienza del
24 marzo 1982.
Considerato
in diritto
1. - Può
essere disposta la riunione dei due giudizi instaurati dalla quarta sezione del
Consiglio di Stato, dal momento che le ordinanze di rimessione
propongono, in via principale od esclusiva, questioni identiche o comunque affini.
Vero é che la prima di tali ordinanze (n. 291 del 1978)
impugna, in riferimento al solo terzo comma dell'art.
107 Cost., "il sistema di progressione a
magistrato di cassazione previsto dalla legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella
parte in cui deferisce al Consiglio superiore il potere di attribuire (oltre ad
una classe di stipendio che non viene in discussione) la nomina a magistrato di
cassazione senza il conferimento delle corrispondenti funzioni"; per poi
sollevare, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,
sesto comma, della legge medesima, in riferimento al principio di eguaglianza. Diversamente, la seconda ordinanza (n. 56 del 1980)
contesta senz'altro l'"intera legge" n. 831 del 1973, anche se il
dispositivo e la parte conclusiva della motivazione fanno specifico richiamo
agli artt. 7, 9, 10, 14, 17,
18, 21; e ciò, per asserita violazione degli artt.
3, primo comma, e 97, primo comma, oltre che dell'art. 107,
terzo comma, della Carta costituzionale. Ma, in
entrambi i casi, la Corte é chiamata a valutare - se non altro in prima linea -
censure sostanzialmente comuni: che attengono, pur sempre, alla legittimità
delle norme sulla carriera dei magistrati, introdotte dalla legge n. 831, con
particolare riguardo alla scissione fra la nomina ed il conferimento delle
funzioni di magistrato di cassazione.
2. - Va
preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità
per difetto di rilevanza, avanzata dall'Avvocatura dello Stato e poi riproposta
nella pubblica udienza da parte della difesa dei ricorrenti, circa la questione
sollevata in via principale dalla prima delle dette ordinanze.
In effetti,
nel giudizio a quo non si tratta di
applicare altro che una particolare disposizione transitoria della legge n.
831, dettata dall'art. 21, sesto comma. Le nomine dei
ricorrenti a magistrati di cassazione sono cioè messe
in causa - come precisa la stessa ordinanza in esame e come si é ricordato in
narrativa - "limitatamente alla decorrenza giuridica": poiché nei
ricorsi veniva dedotto che questi provvedimenti sarebbero stati adottati sulla
base di una norma che agli effetti giuridici li rendeva operativi
"dall'entrata in vigore" della legge n. 831, anziché dal compimento
dell'anzianità di sette anni di cui all'art. 4 della legge medesima (richiamato
dall'art. 21, quarto e quinto comma), violando così l'esigenza della parità di
trattamento dei vari interessati. Tale era, dunque, l'unico problema sottoposto
al giudizio del Consiglio di Stato. E non a caso, per motivare la rilevanza
dell'impugnativa principale, il Consiglio ha dovuto sostenere di non poter
nemmeno effettuare "una delibazione sommaria
della non manifesta infondatezza delle censure contenute nel ricorso in
appello" (ossia del preteso contrasto fra l'art. 3 Cost. e la norma
transitoria in discussione), senza previamente mettere in questione l'intera
normativa sulla "progressione a magistrato di cassazione", stabilita
agli effetti giuridici dalla legge n. 831: la quale rappresenta - afferma
testualmente l'ordinanza - "il fondamentale parametro di valutazione della
ragionevolezza delle norme che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo
sistema di nomina".
Ma la motivazione non vale a dimostrare la necessaria
esistenza di un nesso di pregiudizialità fra il giudizio di legittimità
costituzionale che il Consiglio di Stato vorrebbe in tal senso instaurare e la
particolare controversia che a quel giudice spetta di risolvere. Rispetto ad
una questione di eguaglianza che investe - come già si
é notato - il solo sesto comma dell'art. 21, a paragone con la disciplina
prevista nel quarto e quinto comma dell'articolo medesimo, il Consiglio ha
infatti sollevato una questione autonoma e del tutto diversa dalla prima: sia
per il suo oggetto, che non riguarda più l'interna coerenza della disciplina
transitoria dettata dalla legge n. 831, bensì il sistema di nomina a magistrato
di cassazione, in sé considerato; sia per lo stesso parametro invocato, che non
consiste più nel principio generale di eguaglianza, bensì nel terzo comma
dell'art. 107 Cost.
Così ricostruita, la predetta questione di legittimità costituzionale non
é pregiudiziale rispetto a nessuna delle valutazioni che il Consiglio di Stato
é chiamato ad esprimere. Né a renderla ammissibile basterebbe riscontrare una
sorta di nesso logico, che la colleghi al giudizio pendente dinanzi al
Consiglio, poiché l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 non consente di
coinvolgere nelle impugnative - senza che il giudice a quo ne dimostri in alcun modo la specifica incidenza ai fini del
decidere - le più varie altre norme, comunque
correlate alla norma applicabile nel giudizio a quo.
A questo
punto, d'altronde, non può ritenersi ammissibile diversamente da ciò che ritengono l'Avvocatura dello Stato e la difesa dei
ricorrenti - neppure l'impugnativa dell'art. 21, sesto comma, della legge n.
831. Per escluderlo, é infatti sufficiente considerare
che tale questione é stata sollevata come si legge nel dispositivo
dell'ordinanza di rimessione "in via subordinata
e condizionata all'accoglimento" della questione principale; e che il
Consiglio di Stato ha solo a questo patto ritenuto la non manifesta
infondatezza dell'impugnativa stessa: la quale non può dunque venire esaminata
dalla Corte, una volta precluso il giudizio sul complessivo "sistema di
progressione a magistrato di cassazione".
3. - Nessuna eccezione di ammissibilità é stata invece proposta
dall'Avvocatura dello Stato, quanto alla seconda delle ordinanze in esame, che
impugna senz'altro l'intera legge n. 831. Ma ciò non esime la Corte dal
verificare, d'ufficio, se tale questione sia
rilevante, ed eventualmente in quali limiti, agli specifici fini del giudizio a quo.
Ora, dalla
stessa ordinanza risulta con chiarezza che la
controversia verte sull'assegnazione dell'ufficio di presidente di sezione
della Corte d'appello di Milano (cioè di una funzione equiparata a quella di
magistrato della Corte di cassazione, secondo l'art. 4 n. 2 della legge 24
maggio 1951, n. 392): assegnazione dalla quale il ricorrente lamenta di essere
rimasto escluso - sebbene fosse provvisto sia della nomina a magistrato di
cassazione sia della nomina alle funzioni direttive superiori - in deroga alle
precedenze risultanti dal ruolo di anzianità, di cui agli artt.
7, primo comma, e 10 della legge n. 831 del 1973.
Quest'ultima, precisamente, é la sola disposizione della legge n. 831 che venga richiamata nel ricorso per contestare la legittimità
del provvedimento impugnato, in base all'assunto che essa imporrebbe al
Consiglio superiore della magistratura l'osservanza, senza alcun margine
discrezionale, dell'ordine di collocazione in ruolo,; ed é in tal senso che con
il ricorso si chiede non solo l'annullamento dell'atto medesimo, nonché della
previa deliberazione conciliare, ma anche l'annullamento della risoluzione 13
maggio 1977, n. 2381, con la quale il Consiglio avrebbe contraddetto la legge in
esame, fissando una serie di criteri di assegnazione difformi dalla legge
stessa.
Dato
l'oggetto del giudizio a quo, riesce
evidente che la sorte di esso non dipende
dall'applicazione dell'intera legge 20 dicembre 1973, n. 831, e nemmeno di una
gran parte delle disposizioni puntualmente indicate dal Consiglio di Stato. La
sollevata questione di legittimità costituzionale é infatti
rilevante, stando alle testuali precisazioni dell'ordinanza di rimessione, dal momento che i motivi del ricorso
"involgono l'esame dell'incidenza, ai fini del conferimento delle funzioni
relative alla qualifica di magistrato di cassazione, dell'ordine di
collocazione in ruolo con tale qualifica; della legittimità della
determinazione di autonomi criteri generali amministrativi per il conferimento
delle funzioni suddette rispetto alla nomina alla qualifica; della coerenza di
tali criteri con la sopravvenuta nomina alle funzioni direttive
superiori". Con ciò stesso, però, l'impugnativa non si dimostra
ammissibile, né quanto alle norme sulla valutazione per la nomina a magistrato
di cassazione, dettate dagli artt. 1-6 della legge n.
831, né quanto alle norme degli artt. 9 e 18, che prevedono la permanenza dei nominati - per difetto di
posti vacanti - nell'esercizio delle funzioni precedenti, né quanto alle norme
degli artt. 16-20,
concernenti funzioni ed uffici direttivi superiori che nella specie non vengono
in questione, e meno ancora quanto alle molte disposizioni transitorie che la
legge in esame contiene.
Per contro, l'impugnativa dev'esser riferita
unicamente al combinato disposto degli artt. 7 e 10,
vale a dire alle norme che disciplinano la nomina a magistrato di cassazione ed
il successivo conferimento delle relative funzioni, secondo l'ordine di
collocamento in ruolo: combinato disposto che il Consiglio di Stato censura -
come si desume dal contesto della motivazione - in
quanto istitutivo di un sistema caratterizzato dall'attribuzione di qualifiche,
scissa dalla contestuale assegnazione dei corrispondenti uffici; il che
comporterebbe una progressione automatica, tale che i magistrati di cassazione
nominati in base all'art. 7 avrebbero diritto a vedersi conferire le funzioni
di cui all'art. 10, senza che al Consiglio superiore della magistratura spetti
null'altro che l'obbligo di trarre, a favore del più anziano in ruolo fra i
vari aspiranti, le necessarie conseguenze della valutazione già espressa nei
suoi confronti, dopo sette anni dalla nomina a magistrato d'appello. Pertanto,
é in relazione a questa disciplina che la proposta
impugnativa può considerarsi ammissibile.
4. - Per meglio valutare il merito delle censure prospettate dalla
seconda ordinanza del Consiglio di Stato, conviene anzitutto ricordare i
precedenti e l'iter formativo della legge n. 831, come pure gli esiti cui
questa legge ha concretamente dato luogo sino ad oggi.
Sul piano delle riforme dell'ordinamento giudiziario, nella parte
concernente lo stato giuridico dei magistrati, la premessa essenziale della disciplina
in esame é rappresentata dalla legge 25 luglio 1966, n. 570. Preceduta a sua
volta da una serie di dibattiti intesi a superare i metodi tradizionali di
selezione e di promozione, dai quali erano fatti dipendere gli sviluppi della
cosiddetta carriera dei magistrati, questa legge ha infatti
previsto che la "qualifica di magistrato di Corte d'appello" venga
attribuita ai magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla relativa
promozione, sulla sola base di un "motivato parere del Consiglio
giudiziario", riesaminato dal Consiglio superiore della magistratura; ed
ha ricollegato a tale attribuzione la corrispondente nomina, produttiva di
effetti giuridici ed economici sin dal compimento della necessaria anzianità,
quand'anche tali magistrati debbano "per difetto di vacanza" - continuare
nell'esercizio delle funzioni precedenti (come dispongono, rispettivamente, gli
artt. 1 e 6 della legge
predetta).
Va peraltro
ricordato, in primo luogo, che l'art. 4, secondo comma, della legge stessa
domandava al Consiglio superiore (antecedentemente alle modifiche introdotte
dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27) il compito di procedere
all'effettivo conferimento delle funzioni di magistrato d'appello,
"tenendo conto delle attitudini e dell'anzianità dei magistrati", con
l'esclusione di progressioni dipendenti dal solo decorso del tempo; in secondo
luogo, che l'art. 8 e l'annessa tabella A della legge n. 570 dispongono
l'unificazione del "ruolo organico dei magistrati di Corte d'appello e di
tribunale", innovando anche in tal senso rispetto alla legge 4 gennaio
1963, n. 1. Ciò che più conta, l'intera riforma concerne comunque
la sola magistratura di merito, nell'ambito della quale una semplificazione
delle categorie e dei ruoli dei magistrati era già stata operata, sia pure in
altri termini, dagli artt. 1 ed 8
della legge n. 392 del 1951, mediante l'abolizione del ruolo dei pretori,
collocati senz'altro nel ruolo dei magistrati di tribunale. Ed appunto
in questa prospettiva, sia la relazione alla proposta di legge Breganze ed altri (n. 1745 Camera, presentata il 16 ottobre
1964), sia la conseguente relazione di maggioranza per la IV
Commissione della Camera dei deputati (presentata alla Presidenza il 21 ottobre
1965), avvertivano invece l'esigenza di tenere ben distinta la posizione dei
magistrati di cassazione, in quanto "giudici di diritto", titolari di
funzioni non "intercambiabili con le altre", diversamente da quelle
di primo grado e di appello; tanto da ipotizzare un ordinamento giudiziario
imperniato sull'"unica fondamentale distinzione" fra magistrati di
merito e magistrati di legittimità.
Già scalfita dalle promozioni in soprannumero (senza il contestuale
conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione), di cui all'art. 5, terzo
comma, della legge n. 1 del 1963 ed all'articolo unico della legge n. 687 del
1967, tale distinzione é stata però elusa a breve distanza di tempo, attraverso
la legge n. 831 del 1973. Effettivamente, questa legge presuppone l'esistenza
del ruolo: dei magistrati di cassazione e del ruolo dei titolari delle cosiddette funzioni direttive superiori, secondo la
ricordata tabella A, allegata alla legge n. 570 del 1966, e successive
modificazioni. Ma la "valutazione favorevole" dei magistrati
d'appello, dotati di un'anzianità di sette anni, comporta in modo immediato -
agli effetti giuridici oltre che economici - la loro nomina a magistrati di
cassazione ed il collocamento nel rispettivo ruolo (secondo l'ordine di
precedenza risultante dal ruolo di anzianità),
indipendentemente da alcuna disponibilità di posti, in virtù dell'art. 7, primo
e secondo comma; ed analogamente é stabilito dall'art. 17, circa i magistrati
dichiarati idonei e quindi nominati alle funzioni direttive superiori, dopo
otto anni dalla loro nomina a magistrati di cassazione. Inoltre, a ciò non si
accompagna la previsione che il conferimento delle funzioni, per la copertura
dei posti che si rendano vacanti, sia preceduto da una
rinnovata valutazione delle attitudini dei magistrati in questione, ad opera
del Consiglio superiore della magistratura (sulla traccia del citato art. 4,
secondo comma, della legge n. 570 del 1966). Tanto nell'art.
10 quanto nell'art. 19, ultimo comma, si prevede invece - seccamente - che il
conferimento sia disposto "secondo l'ordine di collocamento in
ruolo", di cui agli artt. 7 e 17: così
confermando l'avviso - più volte espresso nel corso dei lavori preparatori,
specialmente in seno alla IV Commissione della Camera
dei deputati - che la nuova legge fosse destinata ad introdurre, sotto questo
aspetto, un sistema di progressioni del tutto automatiche.
É infine
indiscutibile che la legge n. 831 ha prodotto e sta producendo un macroscopico e crescente divario tra il numero dei nominati
ed il numero dei posti disponibili, tale che la dissociazione fra la nomina ed
il conferimento delle relative funzioni costituisce ormai la regola, sia per i
magistrati di cassazione, sia per i titolari di funzioni direttive superiori.
Il 1 gennaio 1978, vale a dire al tempo in cui fu deliberata l'assegnazione
dell'ufficio cui si riferisce il giudizio pendente dinanzi al Consiglio di
Stato, i magistrati provvisti delle qualifiche in questione ammontavano
in totale a 2304. Ed alla più recente data del 1
gennaio 1981, su un totale di 2664 unità, i ruoli comprendevano 1077 magistrati
di cassazione, a fronte di 505 posti, e 1587 magistrati di cassazione con
funzioni direttive superiori, a fronte di 102 posti.
In breve,
nella sua struttura e nelle applicazioni che essa ha ricevuto, la disciplina
dettata dalla legge n. 831 si dimostra del tutto atipica:
non solo nei confronti del regime delle pubbliche amministrazioni - come ora
risulta, specialmente, dall'art. 2 della legge 10 luglio 1980, n. 312, sulle
qualifiche funzionali del personale civile e militare dello Stato - ma anche rispetto
alle carriere di altri giudici (per non dire dei metodi di progressione,
adottati negli ordinamenti giudiziari stranieri complessivamente assimilabili a
quello italiano). Infatti, né per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, né per la Corte dei conti é stato
mai stabilito alcunché di corrispondente alle norme sulla nomina a magistrato
di cassazione. Ed anzi é significativo che residuino
importanti ragioni distintive fra tali norme ed il nuovo "ordinamento
della giurisdizione amministrativa", introdotto dalla recentissima legge
27 aprile 1982, n. 186: con particolare riguardo agli artt.
19 e 21 della legge stessa, in cui si prevede - rispettivamente - che le nomine
a consigliere di Stato, come pure le nomine a presidente di sezione del
Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale vengano sempre effettuate per la copertura dei posti
disponibili in ordine a ciascuna di tali qualifiche. Sicché ne deriva una evidente divergenza rispetto al sistema di qualifiche
non funzionali, risultante dai criteri di progressione e dai ruoli dei
magistrati, di cui alla legge n. 831 del 1973.
5. - Resta da
stabilire in quale misura ciò che si é ora notato rilevi sul solo terreno delle
valutazioni di opportunità politica o tecnica, ed in
che senso ne possano invece discendere veri e propri vizi di legittimità
costituzionale, sindacabili da questa Corte. Dei tre parametri espressamente
richiamati nell'ordinanza di rimessione, vanno presi
a tal fine in considerazione il principio di "buon andamento"
dell'amministrazione, proclamato dal primo comma dell'art. 97, ed il divieto di
distinguere fra i magistrati se non "per diversità di funzioni",
disposto dal terzo comma dell'art. 107 Cost.; mentre rimangono assorbite le ulteriori censure,
formalmente autonome ma sostanzialmente ripetitive delle prime, che il
Consiglio di Stato ha proposto sulla base dell'art. 3 primo comma.
A prima vista
potrebbe sembrare che il richiamo al primo comma dell'art. 97, di cui
l'ordinanza in esame si serve per denunciare il pregiudizio che la legge
impugnata avrebbe recato il "buon andamento dell'amministrazione della
giustizia", non sia conferente rispetto allo specifico problema da
risolvere ed all'intera materia dell'ordinamento giudiziario: l'art. 97 é infatti inserito in una sezione della Carta costituzionale
che s'intitola alla pubblica amministrazione, "buon andamento" ed
"imparzialità" della quale si prestano ad assumere significati del
tutto peculiari; laddove l'impugnativa della legge n. 831 attiene alla
magistratura, vale a dire ad un "ordine" ben differenziato dagli
altri poteri ed apparati pubblici. Ma un'obiezione del genere non risulta decisiva, sia perché la sezione II del titolo III
delle disposizioni costituzionali sull'"ordinamento della Repubblica"
non ignora lo stato giuridico dei giudici, come é dimostrato dal riferimento ai
"magistrati" di cui al capoverso dell'art. 98; sia, soprattutto,
perché sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici
giudiziari da ogni esigenza di buon andamento. Al di là delle
espressioni adoperate nel primo comma dell'art. 97 Cost. e nel titolo della
sezione che lo ricomprende, anche per gli uffici
giudiziari spetta alla Corte di accertare se le leggi organizzative non
contengano disposizioni a tal punto irrazionali, da eccedere l'ambito del
"potere discrezionale" riservato al Parlamento.
In ogni caso, nello stesso titolo IV della parte II della Costituzione,
relativo alla magistratura, si ritrovano precetti assai puntuali,
l'applicazione dei quali consente alla Corte di sindacare il rispetto del
principio di buon andamento, senza coinvolgere il merito delle scelte
legislative. Centrale in questo titolo é l'affermazione
dell'indipendenza della magistratura; ma, proprio per garantirla, la
Costituzione prevede il Consiglio superiore, cui l'art. 105 riserva
espressamente - fra l'altro - "assegnazioni",
"trasferimenti" e "promozioni" dei magistrati. Ed é
specialmente in relazione a tali riserve che le norme
impugnate compromettono, secondo le parole dell'ordinanza di rimessione, il "buon andamento dell'amministrazione
della giustizia".
Posto in
questi termini il problema, non é dato affermare - come pure si é fatto nel
corso dei lavori preparatori - che la legge n. 831 é appunto rivolta ad attuare
l'art. 105 Cost., in quanto
demanda al Consiglio superiore, anziché alle preesistenti commissioni di
scrutinio, il compito di verificare in via definitiva l'idoneità dei
richiedenti, ai fini della loro nomina e del conseguente conferimento delle
funzioni di magistrato di cassazione. Ciò vale soltanto per il primo vaglio cui
sono sottoposti i magistrati di corte d'appello,
provvisti della necessaria anzianità, da compiere in base agli artt. 1-6 della legge; ma non ha più fondamento, nella prospettiva del combinato disposto di quegli artt. 7 e 10, che formano l'oggetto del
presente giudizio. Data la dissociazione fra il primo vaglio ed il
conferimento dell'ufficio, una corretta applicazione dell'art. 105 Cost.
avrebbe infatti richiesto che fosse prevista
nell'interesse dell'amministrazione della giustizia - una valutazione
comparativa delle attitudini dei magistrati comunque idonei ad essere investiti
delle funzioni in questione. Viceversa, il conferimento di tali funzioni va pur
sempre operato nella forma di un'apposita
deliberazione conciliare; ma la lettera della legge fa sì che il Consiglio non
possa decidere se non sulla base delle precedenze risultanti dalle anzianità di
ruolo: con la conseguenza che l'automatismo della progressione, escluso nella
fase del previo giudizio di idoneità, riemerge nella fase conclusiva e
determinante dell'iter configurato dagli articoli 1-10. Il
che appare tanto più grave, se si considera che la prima selezione degli
idonei, collegata com'é all'attribuzione di benefici economici, non é stata di
fatto rigorosa; sicché un incolmabile divario, anche temporale, la separa ormai
dal momento del secondo e decisivo vaglio.
É ben vero che
il Consiglio superiore si é sforzato di reagire a
questo tipo di conseguenze ed ha rivendicato l'effettivo esercizio dei compiti
che la Costituzione gli riserva: emanando dapprima la citata circolare del 13
maggio 1977, impugnata dal ricorrente nel giudizio a quo, ed approvando successivamente - nella seduta del 4 marzo di
quest'anno - nuove "disposizioni in tema di conferimento di uffici
direttivi, di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di
funzioni". Entrambi gli atti hanno cercato e cercano cioé
di reintrodurre, quanto alla stessa applicazione della legge n. 831 del 1973,
il criterio che tutti gli incarichi direttivi e tutte le "funzioni
particolari", equiparate a quelle di magistrato
di cassazione, siano conferiti valutando le attitudini ed il merito dei vari
aspiranti (oltre che il loro stato di salute e di famiglia), anziché tener
presente la sola anzianità; ed a tale logica s'informano - sia pure in termini
alquanto sommari - anche i criteri concernenti le assegnazioni alla Corte di cassazione
od alla Procura generale presso la Corte medesima.
Ma vari ordini di ragioni concorrono a far ritenere che
questi dati non siano risolutivi. In primo luogo, le circolari del Consiglio
superiore possono dar vita ad una prassi, ma non producono alcun "diritto
vivente", che vincoli la Corte nell'interpretazione delle norme impugnate.
In secondo luogo, la prassi in questione appare comunque
mutevole e non si presta ad escludere che lo stesso Consiglio modifichi gli
orientamenti in atto. In terzo luogo, i criteri sin qui stabiliti non sono
ancora univoci ed organici: sia perché lasciano aperto il problema delle
assegnazioni d'ufficio, in vista delle quali la circolare del '77 riconosce espressamente
la necessità di far ricorso al solo fattore dell'anzianità; sia perché si
limitano a sottolineare - come si riafferma nella
circolare dell'82 - l'"idoneità specifica dell'aspirante a ricoprire,
nella sede richiesta, il posto resosi vacante", lasciando pertanto
insoluto l'aspetto essenziale della questione, rappresentato dal conferimento
delle funzioni di consigliere di cassazione. In quarto ed
ultimo luogo, resta l'ostacolo rappresentato dal testo della legge n. 831 del
1973, chiaramente ed intenzionalmente difforme dal testo della legge n.
570 del 1966, nel duplice richiamo alla sola anzianità, di cui agli artt. 10 e 19, primo comma: ossia nella
configurazione di un sistema in cui la nomina implica l'esercizio d'una qualche
funzione spettante ai magistrati di cassazione, che non potrebbe essere
indefinitamente precluso ai nominati più anziani, senza violare lo spirito
oltre che la lettera di tale disciplina.
Da tutto ciò
discende, in definitiva, che il Consiglio superiore ha giustamente inteso
superare, nei termini or ora descritti, il combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge in esame: giustamente, poiché da
quel disposto deriva una lesione del principio costituzionale di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia, considerato con particolare riguardo alle
previsioni dell'art. 105 Cost. Ma, precisamente in tal
senso, si richiede a questo punto che la Corte dichiari l'illegittimità
costituzionale del disposto stesso, eliminando così la normativa che si
frappone all'adozione di corretti criteri selettivi da parte del Consiglio.
6. -
Indipendentemente dai criteri per il conferimento delle funzioni spettanti ai
magistrati di cassazione, la norma che dissocia la nomina dalla concreta investitura di un corrispondente ufficio va poi raffrontata
anche all'altro parametro costituzionale in questione, rappresentato dal terzo
comma dell'art. 107.
Nella prospettazione del giudice a quo, il precetto per cui "i
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni"
vieterebbe qualsiasi "collocazione gerarchica", come pure qualsiasi
"assimilazione" dei magistrati stessi, che non trovino fondamento -
rispettivamente - nell'eterogeneità o nell'identità delle funzioni
giurisdizionali da essi esercitate. L'ordinanza di rimessione
sottolinea, anzi, che siffatte distinzioni od equiparazioni
non funzionali sarebbero costituzionalmente vietate, quand'anche risultino
"soltanto nominali": il che lascia intendere che la Corte dovrebbe
annullare a questa stregua, se non l'intera legge n. 831, quanto meno, la
totalità delle previsioni contenute nell'art. 7, circa la "nomina a
magistrato di cassazione" e circa i relativi "effetti giuridici ed
economici".
Ma una tesi
del genere non può essere completamente condivisa, in quanto essa
isola e conduce ad estreme conseguenze il precetto in esame: il quale dev'essere invece riguardato e dimensionato, in vista del
complessivo ordinamento costituzionale della magistratura. Sindacata in questa
più ampia prospettiva, la disciplina dettata dall'art. 7 può superare in parte,
sotto un duplice aspetto, le censure basate sul terzo comma dell'art. 107 Cost.
Per prima
cosa, cioè, non é contestabile in tal senso - poiché
rispondente ad esigenze di buon andamento dell'amministrazione della giustizia
- la legittimità costituzionale di una normativa che comporti deliberazioni del
Consiglio superiore nelle quali si dia atto della conseguita "valutazione
favorevole" dei magistrati di corte d'appello, ai sensi degli artt. 1-6 della legge n. 831, dichiarandoli pertanto idonei
a concorrere all'assegnazione dei posti di magistrato di cassazione che rimangano vacanti: donde una serie di provvedimenti da
perfezionare, al pari di tutte le altre deliberazioni consiliari, attraverso
decreti del Presidente della Repubblica controfirmati dal Ministro per la
grazia e giustizia, in base all'art. 17, primo comma, della legge 24 marzo
1958, n. 195. Secondariamente, non si può nemmeno censurare la previsione di
contestuali o successive deliberazioni, cui facciano seguito i medesimi ovvero
altri appositi decreti presidenziali, per attribuire
ai magistrati di corte d'appello, favorevolmente valutati, un trattamento
economico equiparato a quello previsto per i magistrati di cassazione dalle
relative tabelle di stipendio. In seno alla stessa Costituente, proprio nel
corso dei lavori preparatori dell'attuale art. 107, terzo comma, é stata in effetti ipotizzata la possibilità di pareggiare i
trattamenti economici di tutti i magistrati, rapportandoli alla sola anzianità
di servizio. Se dunque si considera che i benefici
economici previsti dalla legge n. 831 - oltre a tener conto dell'anzianità dei
richiedenti - presuppongono un apprezzamento del merito (o del non-demerito), e
se si riflette sul nesso esistente fra un'adeguata retribuzione ed una più
sicura indipendenza dei magistrati, occorre riconoscere che, per questa parte,
il legislatore ordinario ha ragionevolmente esercitato la propria
discrezionalità.
Senonché l'art. 7 della legge n. 831 non si
limita a disporre che dalla conseguita "valutazione favorevole"
discendano i predetti benefici e la facoltà di sottoporsi all'ulteriore valutazione
del Consiglio, ai fini della successiva nomina a magistrato di cassazione e
dell'immediato conferimento delle relative funzioni; bensì anticipa la nomina
stessa, collegandola senz'altro - come già si é ricordato - al superamento del
primo vaglio cui sono sottoposti i magistrati di corte d'appello. É in questi termini che la norma impugnata introduce un sistema di
progressione non più giustificabile, non solo in ragione delle funzioni
spettanti ai nominati, che generalmente continuano ad essere quelle precedenti
(secondo l'espressa previsione dell'art. 9 della legge n. 831), ma neanche in
relazione ad esigenze di buon andamento della giustizia o d'indipendenza della
magistratura. E di qui risulta la violazione
del terzo comma dell'art. 107 Cost., ricostruito nel
suo significato originario e peculiare.
La chiave interpretativa deve essere invece desunta dai lavori
preparatori, da cui si ricava in modo univoco che l'Assemblea Costituente ebbe
anzitutto di mira lo stato giuridico dei magistrati, nell'ambito del quale essa
intendeva precludere le diversità di gradi (secondo l'espresso disposto
dell'art. 99, terzo comma, del progetto di
Costituzione): con il dichiarato scopo - messo in rilievo da questa stessa
Corte, nella
sentenza n. 50 del 1970 - d'imporre la soppressione dei "gradi
gerarchici" della magistratura, già stabiliti dagli artt.
18 e seguenti dell'ordinamento giudiziario del 1941. Ma l'art. 107, terzo
comma, non si esaurisce nella polemica verso il passato: a meno che non si voglia risolverlo in una sorta di norma transitoria, ormai
privata di ogni potenzialità dopo l'entrata in vigore della "distinzione
dei magistrati secondo le funzioni", di cui alla legge n. 392 del 1951. Al
contrario, da quel precetto va ricavato pur sempre il divieto di qualsiasi tipo
di arbitraria categorizzazione
dei magistrati stessi, non sorretta da alcuna ragione di ordine funzionale.
Tale é
appunto il caso dell'art. 7 della legge in questione, che addirittura ha eretto
a sistema la qualifica non funzionale di magistrato di cassazione, ben al di là delle promozioni in soprannumero, eccezionalmente
previste dalle leggi n. 1 del 1963 e n. 687 del 1967. L'anomalia riscontrabile
in questa normativa si presta a venire sindacata e
censurata nel presente giudizio di legittimità costituzionale, anche perché
incide sulla sola categoria funzionale di magistrati che assuma un preciso
rilievo costituzionale. Nell'interpretare e nell'applicare il terzo comma
dell'art. 107, bisogna tener conto, infatti, di ciò che il legislatore
ordinario può validamente disporre, circa il punto di riferimento delle
distinzioni consentite fra i giudici ordinari: vale a dire, circa la disciplina
delle funzioni giurisdizionali ed il corrispondente trattamento dei giudici
stessi. Ora, l'ordinamento processuale e giudiziario può bene formare l'oggetto
delle più varie riforme legislative (alla sola condizione che non si
contraddicano altri precetti costituzionali), per tutto ciò che riguarda le
funzioni ed i giudici di merito: fino al punto di prevedere - come già si é
accennato - la completa unificazione dello stato giuridico di tali magistrati.
Ma le leggi ordinarie non possono invece disporre delle
funzioni costituzionalmente riservate alla Corte di cassazione (in base al
secondo e terzo comma dell'art. 111); né possono dunque trascurare un siffatto
motivo di diversità funzionale, nell'attribuire la qualifica di magistrato di
cassazione: tanto più che questi giudici vengono distintamente considerati
dalla stessa Carta costituzionale (negli artt. 106,
terzo comma, e 135, primo e secondo comma), con sicuro riferimento ai soli
magistrati investiti delle corrispondenti funzioni (o già titolari di esse).
D'altronde,
non giova replicare che nell'ordinamento attuale la categoria dei magistrati di
cassazione non include i soli giudici di legittimità, bensì ricomprende
i responsabili dei vari uffici direttivi o "semidirettivi", di cui
agli artt. 4 n. 2 e 6 n. 4 della
legge n. 392 del 1951 e successive modificazioni. La disciplina
impugnata non contiene alcuna apposita disposizione,
che distingua ciò che attiene alla Cassazione come tale, da quanto concerne
funzioni ed uffici esterni alla Corte suprema. Ed
anche questa Corte deve perciò limitarsi a risolvere il presente problema in
termini unitari ed indifferenziati, alla medesima stregua della normativa in
esame.
7. - Sulla base di tutte le ragioni sin qui svolte - in
riferimento agli artt. 97, primo comma, 105 e 107,
terzo comma, della Costituzione - si rende necessario dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, nella parte in cui prevede che la
conseguita valutazione favorevole comporti l'immediata nomina a magistrato di
cassazione, anziché la sola attribuzione del corrispondente trattamento
economico e la dichiarazione dell'idoneità a ricevere un'ulteriore
valutazione, ai fini della successiva nomina. E va del pari annullato l'art. 10
della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui fa dipendere la copertura dei
posti rimasti vacanti dal solo ordine di collocamento in ruolo, nonché nella parte in cui non prevede che la nomina in
questione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7, sia
contestuale al conferimento delle relative funzioni.
S'intende
che, per effetto di tali annullamenti, vanno applicati coerentemente ad essi quei vari disposti della legge n. 831 (e di ogni altro
atto legislativo), nei quali si tratta dei "magistrati di
cassazione", con riguardo a magistrati nominati ma non ancora investiti
delle corrispondenti funzioni: dal che discende - fra l'altro - che i
magistrati predetti verranno a trovarsi sul medesimo piano dei magistrati che
saranno dichiarati idonei, in applicazione dell'art. 7, allorché si tratterà di
ricoprire posti rimasti vacanti. Ma ciò non toglie che occorra
pur sempre dichiarare - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - la
parziale illegittimità di tre altri articoli della legge in esame.
Anzitutto, va
conseguentemente annullato l'art. 16, nella parte in cui prevede che il
Consiglio superiore prenda in esame, per la dichiarazione di idoneità
alle funzioni direttive superiori, i "magistrati di cassazione"
provvisti di "una anzianità di otto anni dalla nomina a tale
categoria". Una volta chiarito che la nomina in questione dev'essere contestuale al conferimento delle relative
funzioni, il criterio adottato dal legislatore sarebbe falsato, se si
continuasse a far riferimento alla nomina, anziché alla previa dichiarazione di idoneità, che può essere tuttora deliberata dal
Consiglio, in forza dell'art. 7, primo comma. E da qui deriva che, agli effetti
dell'art. 16, vanno senz'altro equiparati tre gruppi di magistrati: coloro che,
a seguito della presente sentenza, saranno semplicemente dichiarati idonei, in
applicazione dell'art. 7; coloro che siano stati nominati magistrati di
cassazione, senza il conferimento delle relative funzioni; come pure coloro che già siano stati investiti delle funzioni
medesime.
Inoltre,
motivi analoghi a quelli che sorreggono l'annullamento dell'art. 7, nella parte
concernente la dissociazione fra la nomina ed il conferimento delle funzioni di
magistrato di cassazione, richiedono che si pervenga
alla stessa conclusione, quanto alla scissione operata dall'art. 17: là dove si
prevede la nomina alle funzioni direttive superiori dei magistrati dichiarati
idonei all'esercizio delle funzioni medesime, quand'anche non sia loro dato
"accedere a dette funzioni per difetto di vacanze". La circostanza
che non tutte le funzioni direttive superiori attengano
alla Corte di cassazione non basta, infatti, ad imporre o consentire una
contraria soluzione, dato che anche in tal caso il legislatore non ha
distintamente regolato le diverse ipotesi, bensì ha dettato una disciplina
onnicomprensiva.
Infine, il
principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, collegato
alle specifiche previsioni dell'art. 105 Cost., esige la dichiarazione d'illegittimità conseguenziale dell'art. 19 cpv.,
in quanto produttivo dello stesso tipo di progressione automatica, già
censurata dalla Corte in relazione all'art. 10.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale della legge 20 dicembre 1973, n.
831, in riferimento all'art. 107, terzo comma, e
dell'art. 21, sesto comma, della legge stessa, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevate dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, con
ordinanza emessa il 2 dicembre 1977;
2) dichiara
l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art.
7 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui prevede che la conseguita
valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di cassazione,
indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziché la sola
attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione
dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva
nomina;
b) dell'art.
10 della legge predetta, relativamente alle parole
"secondo l'ordine di collocamento in ruolo" e nella parte in cui non
prevede che la nomina a magistrato di cassazione, quanto ai magistrati
dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7 sia contestuale al conferimento delle
relative funzioni;
3) dichiara -
in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità
costituzionale:
a) dell'art. 16
della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di
cassazione che raggiungano una anzianità di otto anni
dalla nomina a tale categoria, anziché ai magistrati che raggiungano una
anzianità di otto anni dalla dichiarazione di idoneità, di cui all'art. 7;
b) dell'art.
17 della legge predetta, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui
al precedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni
direttive superiori, indipendentemente dal conferimento di un corrispondente
ufficio, anziché la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i
magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneità ad essere
ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;
c) dell'art.
19, secondo comma, della legge predetta, relativamente alle
parole "assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l'ordine
di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede che la nomina
alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai
sensi dell'art. 16, sia contestuale al conferimento del relativo ufficio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 7 maggio 1982.
Leopoldo ELIA
- Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto -
Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco
SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni
VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1982.