Sentenza n. 80 del 1982
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SENTENZA N. 80

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal Presidente della Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Roma nel procedimento per revoca di misura di sicurezza relativo a Cogo Roberto, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 16 novembre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Provvedendo su istanza diretta alla Sezione di Sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma, con cui Cogo Roberto residente in Grottaferrata (Roma) aveva chiesto il beneficio della revoca o sospensione della libertà vigilata, il Presidente della Sezione di Sorveglianza presso il Tribunale di Roma, che premise di essere competente a dare impulso al procedimento, reputò non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977 n. 1, in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost. con ordinanza 18 maggio 1977, comunicata il 7 giugno e notificata il 2 agosto successivo, pubblicata nella G.U. n. 313 del 16 novembre 1977 e iscritta al n. 431 R.O. 1977, in cui considerò che la denunciata normativa, per non disciplinare il procedimento, impedirebbe agli interessati di agire in giudizio a tutela dei loro diritti, che costituirebbe irragionevole disuguaglianza l'attribuzione della competenza ad adottare il richiesto provvedimento alla sezione e non al magistrato di sorveglianza, cui spetta in generale provvedere in materia di revoca anticipata della misura di sicurezza, che non sussisterebbero norme processuali al caso applicabili per non essergli estensibili il procedimento di sorveglianza avanti la Sezione né il procedimento di sicurezza ex artt. 635 ss. cod. proc. pen., che, infine, il magistrato di sorveglianza, pur competente a disporre la revoca della misura di sicurezza alla scadenza del termine originario o nel corso dei termini successivi, sarebbe irrazionalmente privo del potere di disporre la revoca anticipata.

2. - Avanti la Corte non si è costituito il Cogo; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 28 luglio 1977 depositato il successivo 5 agosto, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione del Presidente della Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Roma a sollevarla e in ipotesi infondata la proposta questione sul riflesso che il diritto alla difesa è garantito nel procedimento di cui agli artt. 635 ss. cod. proc. pen., e giudice naturale è la Sezione di Sorveglianza, cui il legislatore ha attribuito la relativa competenza ispirandosi ad evidenti criteri di ragionevolezza. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1982, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato Chiarotti si è rimesso allo scritto.

 

Considerato in diritto

 

3. - La proposta questione è inammissibile per non essere legittimato a sollevarla il presidente della sezione di sorveglianza che non è autonomo organo giurisdizionale né è abilitato ad adottare provvedimenti sulla competenza e sul rito afferenti la sezione.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 l. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost., con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal Presidente della Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a Cogo Roberto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Deposito in cancelleria: 29 aprile 1982.