SENTENZA N.
80
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma
primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal
Presidente della Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Roma nel procedimento
per revoca di misura di sicurezza relativo a Cogo
Roberto, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 16 novembre 1977.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Provvedendo su istanza
diretta alla Sezione di Sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma, con cui
Cogo Roberto residente in Grottaferrata
(Roma) aveva chiesto il beneficio della revoca o sospensione della libertà
vigilata, il Presidente della Sezione di Sorveglianza presso il Tribunale di
Roma, che premise di essere competente a dare impulso al procedimento, reputò
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario,
nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977 n. 1, in
riferimento agli artt. 3 comma 1,
24 comma 1 e 25 comma 1 Cost. con ordinanza 18 maggio 1977, comunicata il 7
giugno e notificata il 2 agosto successivo, pubblicata nella G.U. n. 313 del 16
novembre 1977 e iscritta al n. 431 R.O.
1977, in cui considerò che la denunciata normativa, per non disciplinare il
procedimento, impedirebbe agli interessati di agire in giudizio a tutela dei
loro diritti, che costituirebbe irragionevole disuguaglianza l'attribuzione
della competenza ad adottare il richiesto provvedimento alla sezione e non al
magistrato di sorveglianza, cui spetta in generale provvedere in materia di
revoca anticipata della misura di sicurezza, che non sussisterebbero norme
processuali al caso applicabili per non essergli estensibili il procedimento di
sorveglianza avanti la Sezione né il procedimento di sicurezza ex artt. 635
ss. cod. proc. pen.,
che, infine, il magistrato di sorveglianza, pur competente a disporre la revoca
della misura di sicurezza alla scadenza del termine originario o nel corso dei
termini successivi, sarebbe irrazionalmente privo del potere di disporre la
revoca anticipata.
2. - Avanti la Corte non si è costituito il Cogo; ha invece spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri con atto 28 luglio 1977 depositato il successivo 5
agosto, in cui l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi
inammissibile per difetto di legittimazione del Presidente della
Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Roma a sollevarla e in ipotesi
infondata la proposta questione sul riflesso che il diritto alla difesa è
garantito nel procedimento di cui agli artt. 635 ss.
cod. proc. pen.,
e giudice naturale è la Sezione di Sorveglianza, cui il legislatore ha
attribuito la relativa competenza ispirandosi ad evidenti criteri di
ragionevolezza. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1982, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato
dello Stato Chiarotti si è rimesso allo scritto.
Considerato in diritto
3. - La proposta questione è inammissibile per
non essere legittimato a sollevarla il presidente della sezione di sorveglianza
che non è autonomo organo giurisdizionale né è abilitato ad
adottare provvedimenti sulla competenza e sul rito afferenti la sezione.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 70 l. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, sollevata, in
riferimento agli artt. 24 comma 1 e 25 comma 1 Cost., con ordinanza emessa il 18
maggio 1977 dal Presidente della Sezione di Sorveglianza del Tribunale di Roma
nel procedimento di sorveglianza relativo a Cogo
Roberto.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Deposito in
cancelleria: 29 aprile 1982.