Sentenza n. 73 del 1982
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SENTENZA N. 73

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5 e 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) promosso con ordinanza, emessa il 18 luglio 1975 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Placanica Antonio e Mallamaci Consolato ed altri, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso, depositato il 9 marzo 1970 nella cancelleria della Pretura di Gallina, Mallamaci Consolato, Legato Carmelo, Mallamaci Filippo, Carmela e Angela, Verduci Carmela Titina e Carmelo, coenfiteuti di un fondo sito in Motta S. Giovanni in forza di atto 25 aprile 1850 per notar Oliva, ne chiesero l'affrancazione ai sensi della l. 22 luglio 1966 n. 607 nei confronti di Placanica Antonio, il quale oppose tra l'altro che il rogito Oliva non era a lui opponibile per difetto di trascrizione, ma l'adito Pretore, con ordinanza depositata il 10 novembre 1970, dispose l'affrancazione in favore dei ricorrenti.

2. - La Sezione specializzata agraria del Tribunale di Reggio Calabria, avanti la quale il Placanica non solo aveva insistito nel contestare la sussistenza di un rapporto di enfiteusi per essere stati i miglioramenti eseguiti dal Placanica medesimo, ma aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna dei ricorrenti alla corresponsione di indennità per aver essi fruito dei miglioramenti,

a) con sentenza non definitiva 18 luglio 1975 depositata il 15 ottobre (di cui non si rinviene copia nel fascicolo trasmesso) confermò il provvedimento di affrancazione e dispose la prosecuzione del giudizio per quanto concerne la domanda riconvenzionale di indennità per i miglioramenti che il medesimo concedente Placanica aveva addotto di aver recato al fondo affrancato, e

b) con separata ordinanza 18 luglio 1975 (notificata il 22 ottobre e comunicata il 13 novembre 1975, pubblicata nella G.U. n. 58 del 3 marzo 1976 e iscritta al n. 627 R.O. 1975) - presa in esame la diversa disciplina positiva riservata in tema di indennità per miglioramenti al proprietario concedente rispetto al trattamento stabilito per il mezzadro, il colono e il possessore - giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 13, l. 22 luglio 1966 n. 607 in riferimento all'art. 3 Cost., nonché, sotto l'aspetto della menomazione della iniziativa economica privata e della mancata garanzia della proprietà privata, in riferimento agli. artt.41 e 42 Cost.

3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

4. - La questione é inammissibile perché il proprietario concedente (quale é da ritenersi allo stato il Placanica a seguito della sentenza non definitiva del Tribunale), che assume di aver apportato miglioramenti al fondo, non rientra in alcuna delle quattro categorie giuridiche la cui discrepanza di trattamento viene assunta dal giudice a quo a motivo di violazione del principio di uguaglianza: non dell'enfiteuta perché trattasi di concedente, non dell'affittuario perché il concedente non ha la gestione del bene produttivo, né del mezzadro perché non ne ha la cogestione, e non ne gode infine del possesso perché questo compete all'enfiteuta. Sorte non diversa merita l'assunzione, che da parte del giudice a quo si é fatta, degli artt. 42 e 41 a parametri di costituzionalità perché per un verso alla proprietà si sovrappone il rapporto enfiteutico e per altro verso (non al concedente ma) all'enfiteuta spetta l'iniziativa economica. Concedente che può, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, esercitare l'azione di indebito arricchimento.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 5 e 13 l. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., con ordinanza 18 luglio 1975 dalla sezione specializzata agraria del Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1982.