Ordinanza n. 68 del 1982
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ORDINANZA N. 68

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) promossi con ordinanze emesse il 7 e il 14 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Ferrara sui ricorsi proposti da Achilli Giovanna ed altri e da Osti Armando rispettivamente iscritte ai nn. 617 e 618 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara - con due ordinanze, rispettivamente emesse il 7 ed il 14 novembre 1978 (ma pervenute alla Corte il 7 settembre 1981) - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, "nella parte in cui consente che sia tassato anche l'incremento di valore dovuto esclusivamente a svalutazione monetaria", per preteso contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione.

Considerato che la Corte si é già pronunciata in proposito, con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzonalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre, la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina normativa dell'INVIM é stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3);

che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice a quo perché accerti se, e in quale misura, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1982.