Ordinanza n. 66 del 1982
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ORDINANZA N. 66

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, u.c., della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e la riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Silvestri Nicolò ed altra, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 18 novembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Michele Rossano;

Ritenuto che la Commissione tributaria di 1 grado di Termini Imerese, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);

Rilevato che la medesima questione fu proposta - in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione - da Commissioni tributarie di 1 grado e 2 grado nel corso di quaranta procedimenti promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire 36.000, prevista dall'art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi di lavoro dipendente di importo annuo non superiore a L. 4.000.000;

Considerato che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976, avendoli ritenuti in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe - concernente l'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1982.