Ordinanza n. 60 del 1982
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ORDINANZA N. 60

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 212 cod. pen. (casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza) promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1981 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Modena sull'istanza proposta da Rosa Carlo, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 del 16 settembre 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che:

1. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 1981, notificata il 18 e comunicata il 20 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 255 del 16 settembre 1981 e iscritta al n. 295 R.O. 1981, il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Modena, provvedendo sull'istanza con cui Rosa Carlo aveva chiesto la sospensione della misura di sicurezza detentiva nella casa di lavoro per il periodo minimo di anni due, alla quale era sottoposto in forza di decreto 20 febbraio 1978 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Livorno, per sopravvenuta menomazione fisica, ritenne in preliminare che la richiesta fosse da respingere sulla base degli artt. 147 e 212 c.p., il primo dei quali ipotizza la sospensione della misura di sicurezza sol per sopravvenuta esecuzione di pena detentiva e il secondo prevede il discrezionale potere di sospendere la esecuzione (non già di misura di sicurezza ma) di pena detentiva per grave infermità fisica, ma non tradusse l'argomentazione in dispositivo di rigetto della istanza perché giudicò non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 212 c.p., e del comma 1 in particolare, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.. É sembrato al giudice a quo che sussista disparità di trattamento tra internati per misura di sicurezza e condannati colpiti gli uni e gli altri da grave infermità fisica, tanto più ingiustificata in quanto nella misura di sicurezza lo stato di privazione della libertà é solo strumentale rispetto al raggiungimento della finalità di cura e riadattamento sociale e che ne sia offeso anche l'art. 32 comma 1, il quale tutela il bene della salute anche dei cittadini sottoposti a misura di sicurezza, a nulla rilevando in contrario la previsione normativa della revoca anticipata delle ripetute misura di sicurezza e licenza per gravi esigenze personali e familiari a motivo della diversità delle situazioni su cui le due provvidenze incidono che:

 2. - Avanti la Corte il Rosa non si é costituito; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 5 ottobre 1981 depositato il successivo 6, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha contestato la razionalità degli argomenti desunti dagli artt. 147 e 212 c.p. invocando in riferimento all'art. 32 la sent. 21/1969 della Corte, ha negato che tra misura di sicurezza e pena siavi quella identità di posizioni dei soggetti che giustificherebbe l'accusa di violazione dell'art. 3 e ha concluso per la infondatezza della proposta questione. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1982, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato Chiarotti si é rimesso allo scritto.

Considerato che: 3. - La norma impugnata non può essere avulsa, nello scrutinio di conformità sua agli artt. 3 e 32 Cost., dall'art. 11 l. 26 luglio 1975 n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il quale, nel disciplinare il servizio sanitario negli istituti penitenziari, prevede che "ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civici o in altri luoghi di cura", per l'evidente motivo che la sospensione della misura di sicurezza si appalesa necessaria sol quando la menomazione fisica non richieda né cure né accertamenti diagnostici, da effettuarsi nell'interno o fuori dell'istituto, in cui il soggetto é internato, ma altra alternativa non esprima all'infuori della temporanea dimissione del menomato fisico dal luogo d'internamento, non già quando cure o accertamenti diagnostici debbano eseguirsi in ospedali civici o in altri luoghi di cura e, a fortiori, nell'istituto in cui la misura di sicurezza viene attuata.

Questo accertamento manca nell'ordinanza di rimessione, in cui il giudice a quo si é limitato a porre l'alternativa ("quando l'effettuazione di tali interventi non é attuabile nello stato di detenzione, oppure tale stato impedisce il verificarsi della guarigione") e la carenza non consente alla Corte di giudicare allo stato della questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Modena, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 212 cod. pen., comma 1 in particolare, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1982.