Sentenza n. 58 del 1982
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SENTENZA N. 58

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 aprile 1981, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 aprile 1981, iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Giudice istruttore del Tribunale di Patti in data 20 febbraio 1981, con il quale é stata disposta la sospensione provvisoria dai pubblici uffici di Germanà Antonino Maria, membro dell'Assemblea regionale;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso notificato il 3 aprile 1981, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana sollevava conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo a questa Corte l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del giudice istruttore presso il Tribunale di Patti in data 20 febbraio 1981, con il quale era stata disposta - ai sensi dell'art. 140 c.p. - la sospensione provvisoria dai pubblici uffici di Germanà Antonino Maria, membro dell'Assemblea regionale, e demandata al P. M. l'esecuzione di esso anche nei confronti dell'Assemblea medesima: provvedimento che ad avviso del ricorrente era costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 1, 3, 8, 9 e 20 dello Statuto della Regione Sicilia nonché "del principio della divisione dei poteri tra la giurisdizione penale dello Stato e la funzione governativa e legislativa della Regione siciliana".

Premesso di non voler contestare la giurisdizione del giudice penale su membri dell'Assemblea né il connesso potere di far valere anche nei loro confronti eventuali giudicati - nel qual caso l'inabilitazione all'esercizio di pubbliche funzioni discende dalla legge - il Presidente della Giunta osservava però che nel caso in questione la estromissione dall'Assemblea di un suo membro avveniva per effetto di un provvedimento cautelare (tale definito con sentenza di questa Corte n. 78 del 1969) di natura sostanzialmente amministrativa, della cui esecuzione l'Assemblea stessa era resa responsabile coatta. Il potere del giudice penale veniva cioé trasferito dalla sfera giuridica dell'imputato - cui non può ordinarsi, perché tuttora capace, di astenersi dall'esercizio del pubblico ufficio - a quella dell'organo legislativo (e/o dell'organo di governo, ove si fosse trattato di un membro della Giunta); organo che veniva così costretto ad alterare la propria struttura adottando un provvedimento di provvisoria espulsione in esecuzione dell'ordine impartitogli (art. 587 c.p.p.).

Dopo aver segnalato - richiamando anche la sentenza n. 81 del 1975 di questa Corte - la pericolosità di simili conseguenze, il ricorrente sosteneva trattarsi di un provvedimento incompatibile con le prerogative costituzionali dell'Assemblea, non essendo nel nostro ordinamento, costituzionale previsto "sotto alcuna forma l'esercizio della giurisdizione penale a carico degli organi legislativi (e di governo) come tali, cioè in quanto istituzioni politiche globali costituzionalmente ordinate"; e dovendo il termine "pubblici uffici" di cui all'art. 140c.p. - da interpretare in armonia e non in contrasto con le norme costituzionali - essere inteso come riferentesi ai soli uffici amministrativi. Tale norma non potrebbe quindi essere applicata all'Assemblea regionale siciliana, che "non é soggetta ad interventi coattivi di un organo esterno e non può subire mutamenti istituzionali se non per ragioni costituzionali ed in forza di disposizioni costituzionali; quali quelle indicate dallo Statuto a causa e giustificazione dello scioglimento dell'Assemblea (e della conseguente caduta del governo regionale) (art. 8 Stat. Sic.)".

A sostegno, infine, dell'istanza di sospensione, il ricorrente deduceva che il provvedimento era tale da comportare "un rischio di grave e irreparabile danno per l'espletamento della funzione legislativa della Regione siciliana, in quanto altera la legittima composizione dell'organo legislativo regionale, esponendo al rischio di annullamento giurisdizionale (in sede costituzionale e non) i provvedimenti legislativi adottati dalla Regione siciliana dopo la estromissione coatta dell'on. Germanà dall'Assemblea".

 

Considerato in diritto

 

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, promosso dal Presidente della giunta regionale siciliana, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, si nega che spetti al G. I. del Tribunale di Patti quale organo giurisdizionale dello Stato, di ordinare la sospensione cautelare di membri della Assemblea regionale siciliana e si chiede che questa Corte annulli l'ordinanza del 20 febbraio 1981 di quel giudice istruttore nella parte in cui dispone la sospensione provvisoria ex art. 140 c.p. del sig. Germanà Antonino Maria da tutti i pubblici uffici e quindi anche da quello di membro dell'Assemblea regionale.

Il ricorso, tempestivamente proposto ed ammissibile, in quanto ricorrono i richiesti requisiti soggettivi ed oggettivi, merita accoglimento. Ciò per le ragioni medesime sviluppate da questa Corte con la sentenza n. 183 del 1981, con la quale é stata decisa la fattispecie per questa parte del tutto identica riguardante altro provvedimento giurisdizionale adottato anche esso ex art. 140 c.p. nei confronti di un deputato regionale siciliano.

Alle argomentazioni in quella sede svolte e qui confermate si può ora aggiungere che, con la legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 124) é stato sostituito interamente il testo, tra gli altri, dell'art. 140 del codice penale che, nella formulazione ora vigente, al secondo comma, recita "La sospensione provvisoria (dai pubblici uffici) non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare". Il legislatore, cioè, ha esteso ad un'area più ampia di quella costituzionalmente imposta, ma nella quale é sicuramente compreso l'ufficio pubblico di deputato o consigliere regionale, di regioni a statuto differenziato o ordinario, l'inapplicabilità della misura cautelare della sospensione provvisoria dagli uffici medesimi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che non spetta agli organi giurisdizionali dello Stato la facoltà di sospendere provvisoriamente dal loro ufficio - in applicazione degli artt. 140 cod. pen. e 485 cod. proc. pen., nei testi vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 124 e 133) - i deputati dell'Assemblea regionale siciliana; e di conseguenza annulla l'ordinanza del G. I. del Tribunale di Patti, resa in data 20 febbraio 1981, nella parte in cui ordina che Antonino Maria Germanà sia provvisoriamente privato dell'esercizio del pubblico ufficio di deputato regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1982.