Ordinanza n. 56 del 1982
 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 56

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58 (Conversione in legge del decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4, concernente differimento di taluni termini previsti in materia di urbanistica e nella realizzazione di opere pubbliche e di edilizia residenziale) promossi con una ordinanza 26 giugno 1981 e con tre ordinanze 2 luglio 1981 emesse dal Pretore di Casoria, rispettivamente iscritte ai nn. 595, 596, 597 e 598 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 14 ottobre 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che: 1. - In forza di verbale di conciliazione redatto avanti il Pretore di Casoria il 17 novembre 1978, notificato in forma esecutiva a Giugliano Francesco il 23 settembre 1980 in una con atto di precetto con cui s'ingiungeva al Giugliano di rilasciare l'immobile di tre vani ed accessori al primo piano del numero civico 10 di Vico 6 S. Croce in Casoria, il locatore Scippa Giuseppe fece notificare all'inquilino sotto la data del 27 maggio 1981 avviso di rilascio per l'11 giugno 1981. Provvedendo su ricorso di opposizione all'esecuzione, debitamente depositato e notificato nell'interesse del Giugliano e nel contraddittorio dello Scippa, il Pretore di Casoria, premesso per un verso che il verbale di conciliazione, pur inquadrabile nell'art. 474 n. 2 codice procedura civile, non può essere ricondotto, neppure analogicamente, alla nozione di "provvedimenti" di cui all'art. 2 della legge 58/1981 (esclusione confermata dal costante orientamento giurisprudenziale formatosi in sede di applicazione degli artt. 4 della legge 26 novembre 1969 n. 833 e 1 ss. del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 629), ma ritenuto per altro verso che, essendo l'art. 2 della legge 58/1981 preordinato a permettere ai conduttori delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, minacciati di esecuzione di sfratto, di fruire di sospensione congrua che consenta ai medesimi di reperire altro alloggio, sarebbe irrazionale e quindi lesivo dei principi di uguaglianza il diverso trattamento fatto ai provvedimenti giurisdizionali e alle conciliazioni giudiziali consentite in tempi anteriori al sisma, ha - previa sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione - giudicato rilevante e non manifestamente infondata la eccezione, sollevata dall'opponente, d'incostituzionalità dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981 n. 58, il quale sospende l'esecuzione, fino al 31 dicembre 1981, dei provvedimenti di rilascio di immobili nelle regioni Basilicata e Campania, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla sospensione dell'esecuzione di sfratto nelle zone terremotate, disposta fino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da verbali di conciliazione. A seguito dell'ordinanza resa il 26 giugno 1981, debitamente notificata e comunicata il successivo 1 luglio, pubblicata sul n. 283 Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 595 registro ordinanze 1981, nessuna delle parti si é costituita in questa sede; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 24 ottobre 1981 depositato il successivo 3 novembre 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul riflesso che la norma impugnata non può essere correttamente interpretata nel senso restrittivo assunto dal giudice a quo;

che: 2. - Con ordinanza emessa il 2 luglio 1981 nel contraddittorio del locatore Del Prete Francesco e del locatario Maddaluno Pasquale, il quale si era opposto al rilascio dell'appartamento, sito in Arzano via Dante 13, chiesto in forza di verbale di conciliazione giudiziale redatto il 12 maggio 1979 avanti il locale Conciliatore (ordinanza debitamente notificata il 13 e comunicata il 14 luglio 1981, pubblicata sul n. 283 Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 596 registro ordinanze 1981), il Pretore di Casoria, riproducendo la motivazione in diritto svolta nella ordinanza 26 giugno 1981, ha sospeso il giudizio di opposizione all'esecuzione e giudicato rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981 n. 58, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla sospensione della esecuzione di sfratto nelle zone terremotate, disposta sino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da verbali di conciliazione. In questa sede nessuna delle parti si é costituita; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 24 ottobre 1981 depositato il successivo 3 novembre, in cui l'Avvocatura generale dello Stato riproduce argomentazioni e conclusioni dell'atto versato nell'incidente iscritto al n. 595 registro ordinanze 1981;

che: 3. - Provvedendo sull'opposizione all'esecuzione per rilascio dell'appartamento sito in Arzano via Dante 11, locato da Abate Domenico a Longo Maria, in forza di verbale di conciliazione giudiziale redatto avanti il locale Conciliatore il 7 aprile 1979, il Pretore di Casoria ha sospeso il giudizio di opposizione all'esecuzione e giudicato rilevante e non manifestamente infondata la eccezione, sollevata dalla Longo, di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981 n. 58, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla sospensione dell'esecuzione di sfratto nelle zone terremotate, disposta fino al 31 dicembre 1981, i titoli esecutivi costituiti da verbali di conciliazione, con ordinanza resa il 2 luglio 1981 (notificata il 13 e comunicata il 14 successivo, pubblicata sul n. 283 Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 597 registro ordinanze 1981), la cui motivazione in diritto é mutuata dalla ordinanza 26 giugno 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

che: 4. - Provvedendo sull'opposizione all'esecuzione per rilascio dell'appartamento, sito in Casoria via Carducci 4 int. 16, locato da Di Blasi Giovanni a D'Afflitto Luciano, in forza di verbale di conciliazione giudiziale redatto avanti il Pretore di Casoria il 23 marzo 1979, lo stesso Pretore, riproducendo la motivazione in diritto dell'ordinanza 26 giugno 1981, ha - previa sospensione del giudizio di opposizione - giudicato rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità, che forma oggetto dei tre riassunti incidenti, con ordinanza emessa il 2 luglio 1981, notificata il 13 e comunicata il 14, pubblicata sul n. 283 Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 598 registro ordinanze 1981. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 1982, alla quale i quattro incidenti sono stati assegnati con distinti decreti presidenziali del 10 dicembre 1981, il giudice Andrioli ha svolto la relazione; l'avv. dello Stato Corti ha insistito nella conclusione d'infondatezza che ha detto sorretta dalla normativa successiva alle ordinanze di rimessione precisando che la scadenza del 31 dicembre 1981 non la svuoterebbe di pratico interesse.

Considerato che: 5. - I quattro procedimenti vanno riuniti per avere ad oggetto la stessa questione di costituzionalità, a precludere l'esame della quale non giova la circostanza che la Corte ne prenda cognizione successivamente al 31 dicembre 1981: termine di efficacia non solo della disposizione impugnata, ma anche dell'art. 2 quinquies, comma terzo della legge 6 agosto 1981 n. 456 (entrata in vigore il 26 agosto 1981), a tenor del quale "nelle regioni Basilicata e Campania é comunque sospesa fino al 31 dicembre 1981 l'esecuzione, anche qualora sia stato raggiunto accordo convenzionale risultante da verbale di conciliazione, dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad abitazione, salvo che il proprietario risulti a sua volta sinistrato e privo di altro alloggio". E ciò perché, se deve questa Corte pur farsi carico delle norme sopravvenute che in qualche guisa incidano sull'autorità della disposizione impugnata, la "utilità" dello scrutinio di conformità al dedotto parametro di costituzionalità della disposizione impugnata non può non essere valutata con riferimento al tempo dell'ordinanza di rimessione (criterio direttivo questo, già recepito nella sent. 53/1982).

che: 6. - Non consente, invece, alla Corte di scrutinare la fondatezza della proposta questione il comma terzo dell'articolo 2 quinquies della legge 456/1981, che, nella materia degli immobili destinati ad uso di abitazione, si appalesa incompatibile con l'impugnato art. 2 applicato alle case di abitazione, per subordinare la sospensione delle procedure di sfratto promosse in forza di verbali di conciliazione giudiziale a condizioni di cui l'art. 2 - lo si consideri conforme oppure no all'art. 3 della Costituzione - non fa verbo (condizioni la cui sussistenza compete al giudice di merito accertare). Così come spetta al giudice a quo verificare se la incompatibilità tra le due disposizioni, pur assunta ad ipotesi la sussistenza delle ripetute condizioni, non tocchi l'autorità della norma impugnata per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 2 quinquies comma terzo della legge 456/1981 (26 agosto 1981).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Casoria affinché proceda a nuovo esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 12 marzo 1981 n. 58, tenendo conto del sopravvenuto art. 2 quinquies, comma terzo della legge 6 agosto 1981 n. 456.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1982.