Sentenza n. 55 del 1982
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SENTENZA N. 55

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. civ. (Procedimento di esecuzione), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1976 dal Pretore di Verona nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da Castellani Gianfranco ed altro contro Recchia Massimiliana ed altri, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976.

Visti l'atto di costituzione di Recchia Massimiliana e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore Michele Rossano.

 

Ritenuto in fatto

 

Con sentenza 27 marzo-29 aprile 1961 il Tribunale di Verona condannò Filippi Rosa ad arretrare il fabbricato di sua proprietà - costruito in violazione delle norme sulle distanze legali - a tre metri dal confine con il fabbricato di proprietà di Recchia Massimiliana, Recchia Beatrice, Recchia Massimiliana e Godi Aristea, eredi di Recchia Angelo,e Menon Giovanni, venditore dell'immobile a Filippi Rosa, al risarcimento dei danni subiti dalla stessa. Tale decisione fu confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 9 dicembre 1971-2 aprile 1972.

Con ricorso a norma dell'art. 612 cod. proc. civ. Recchia Massimiliana chiese al Pretore di Verona che fossero determinate le modalità dell'esecuzione della sentenza.

Con ricorso 3 novembre 1975 al Pretore di Verona Castellani Gianfranco e Signorini Stella, coniugi, subconduttori dell'immobile da demolire, di proprietà di Filippi Rosa, proposero opposizione all'esecuzione, chiedendone la sospensione, in quanto essi occupavano l'immobile in base a contratto di locazione; e la demolizione non poteva essere effettuata mentre era in corso la proroga legale di tale contratto.

Il Pretore di Verona, sentite le parti, con ordinanza 12-13 aprile 1976, sospese, a norma dell'art. 624 cod. proc. civ., l'esecuzione e rinviò, all'udienza 7 luglio 1976 la causa di opposizione.

Con ordinanza 9 luglio 1976, pronunciata fuori udienza, il medesimo Pretore confermò la sospensione dell'esecuzione e sollevò, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 22 dicembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato l'11 gennaio 1977, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

Si é costituita la parte privata Massimiliana Recchia, con deduzioni depositate il 28 luglio 1976, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Pretore di Verona ha rilevato, preliminarmente, che gli opponenti, che occupavano l'immobile da demolire in base a contratto di locazione, avevano contestato il diritto della parte istante, munita di titolo esecutivo, ad assoggettarli all'esecuzione forzata.

Ha, poi, osservato che il giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art. 613 cod. proc. civ. - al fine di eliminare la difficoltà insorta nel corso dell'esecuzione per essere l'immobile da demolire attualmente occupato dagli opponenti - avrebbe dovuto autorizzare l'ufficiale giudiziario a farsi assistere dalla forza pubblica per far sgomberare con effetto immediato l'immobile, così privando gli opponenti della protezione particolare prevista dalla legislazione vincolistica a favore dei conduttori di immobili adibiti ad attività commerciali. Ha affermato che l'art. 613 cod. proc. civ. era in contrasto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione perché consentiva, nell'ipotesi di demolizione forzata di immobile costruito illegittimamente, il rilascio immediato senza alcuna salvaguardia dei diritti spettanti ai conduttori in base alla legislazione vincolistica, applicabile, invece, nella ipotesi in cui il rilascio fosse stato chiesto per motivi diversi dalla demolizione dell'immobile abusivo.

2. - La questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza dato che la norma impugnata, art. 613 cod. proc. civ., non può trovare applicazione nella causa di opposizione all'esecuzione pendente davanti al Pretore di Verona.

In vero l'art. 613 cod. proc. civ. riguarda solo l'ipotesi che sorgano difficoltà materiali nel corso dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare; ed attribuisce al Pretore, quale giudice dell'esecuzione, il potere di dare, con decreto, le opportune disposizioni per eliminare tali difficoltà.

Nel caso di specie tra le parti non é sorto alcun contrasto sulle modalità della esecuzione. La controversia verte sul diritto della parte istante di eseguire la sentenza nei confronti degli opponenti Castellani, subconduttori dell'immobile da demolire, i quali, a sostegno della opposizione all'esecuzione, hanno invocato, senza specificarle, le leggi vincolistiche sulle locazioni, che consentirebbero ad essi la permanenza nell'immobile da demolire. A tali norme é del tutto estraneo l'impugnato art. 613 cod. proc. civ.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. civ. proposta dal Pretore di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Brunetto  - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1982.