Sentenza n. 52 del 1982
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SENTENZA N. 52

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE         

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1975 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Luraschi Giovanni contro il Comune di Varese, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Varese e di Luraschi Giovanni e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Gustavo Romanelli per il Comune di Varese e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Luraschi Giovanni, che aveva prestato ininterrotto servizio dal 26 giugno 1949 presso il Comune di Varese in qualità di addetto ai servizi tecnici e che ebbe liquidato dall'INADEL il trattamento di fine lavoro per il periodo successivo alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1968 n. 152, invitò il Comune a liquidargli l'indennità di anzianità maturata per il precedente periodo (anni 19), con istanza del 14 settembre 1971, che, per essere rimasta inevasa, fece seguire da atto di costituzione in mora sotto la data del 12 febbraio 1973. Con nota n. 4149 del 5 marzo 1973 il Comune rispose di nulla dovere sul presupposto che, dopo la legge 8 marzo 1968 n. 152, non si potesse procedere alla liquidazione dell'indennità di anzianità in favore di quei dipendenti (fra cui il Luraschi) che, avendo la possibilità di conseguirla dall'INADEL previo il riscatto del periodo di avventiziato, così come previsto dalla l. 152/1968, non si fossero avvalsi di tale facoltà.

A seguito di che, il Luraschi, con ricorso notificato al Comune di Varese il 4 maggio 1973, adì il T.A.R. per la Lombardia, che, nel contraddittorio del Comune, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la eccezione, sollevata dal ricorrente, di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 l. 8 marzo 1968 n. 152 con ordinanza 9 aprile 1975 n. 57, comunicata il 16 giugno e notificata il 18 ottobre dello stesso anno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 gennaio 1976 e iscritta al n. 548 R.O. 1975.

Ha ritenuto il giudice a quo

 a) che tali disposizioni fan parte di legge la quale sembra ispirarsi ai principi posti, nel settore del pubblico impiego, con riferimento ai dipendenti non di ruolo, dal d.l. C.p.S. 4 aprile 1947 n. 207, per il quale non era dovuta indennità di fine servizio al personale che godesse comunque di un trattamento pensionistico,

b) che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 comma quinto d.l. C.p.S. 207/1947 con sentenza 9 luglio 1974 n. 236, preceduta dall'esplicita abrogazione di detto comma in virtù dell'art. 254 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1072,

c) che pertanto, all'attuale stato della legislazione, é da considerarsi comune all'impiego pubblico e all'impiego privato il principio per il quale ben può cumularsi la corresponsione di una indennità di fine servizio, pari o non eccessivamente inferiore ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato, con un normale trattamento pensionistico. Argomentazioni che hanno indotto il T.A.R. a concludere che "le posizioni soggettive di lavoratori che come il Luraschi debbano soggiacere a norme contrastanti con tale generalizzata disciplina verrebbero ad integrare forme di disparità di trattamento in contrasto, particolarmente, con il dettato dell'art. 3 della Costituzione".

2. - Avanti la Corte si sono costituiti il Luraschi, rappresentato e assistito dagli avv. Mariano Marcellino e Eduardo Grasso giusta delega in margine alle deduzioni depositate il 1 settembre 1975, e il Comune di Varese, debitamente autorizzato e rappresentato e assistito dagli avv. Gustavo e Enrico Romanelli e Cesare Ribolzi giusta delega in margine alla memoria depositata il 22 ottobre 1975.

Il Luraschi, richiamati i caratteri fondamentali della indennità di anzianità, adduceva a sostegno della conclusione d'incostituzionalità dell'art. 12 la limitazione a 14 anni del periodo riscattabile, degli artt. 13 e 14 l'imposizione, dai medesimi disposta, di adempimenti onerosi - che contrasterebbero con il carattere retributivo dell'indennità - che ne importerebbe l'attribuzione incondizionata, e, infine, degli artt. 16 e 17 il rilievo che, vietando agli enti locali la corresponsione a proprio carico dell'indennità, pur se non percepibile aliunde, rendono possibile la radicale e definitiva sottrazione di tale emolumento in contrasto con l'obbligatorietà e irrinunciabilità che dovrebbe caratterizzarlo.

A queste censure incentrate sull'art. 36 Cost. aggiunse il Luraschi che anche l'art. 3 sarebbe violato perché la normativa impugnata pone i dipendenti degli enti locali in condizione deteriore rispetto agli altri lavoratori pur in difetto di motivi che giustifichino il divario.

Dal suo canto il Comune di Varese eccepiva in via preliminare l'irrilevanza della questione per essere passivamente legittimato nella controversia di merito non esso Comune ma l'INADEL, che, anche se delle disposizioni impugnate fosse dichiarata l'incostituzionalità, sarebbe pur sempre tenuto a corrispondere l'indennità; nel merito oppose a) che il cumulo tra l'indennità di fine servizio e il trattamento pensionistico non é vietato dalla legge 152/1968 ma condizionato all'esercizio del riscatto, b) che detto onere non determina né trattamento deteriore rispetto ad altre categorie di lavoratori né violazione dell'art. 36 Cost. per essere del tutto logico che una normativa la quale prevede per la prima volta l'iscrizione di un lavoratore ad un determinato ente di previdenza contempli un sistema inteso al volontario riscatto di progressi servizi.

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 17 febbraio 1976, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato sosteneva che il cumulo tra indennità di trattamento pensionistico e indennità di fine servizio, a ragione ritenuto dal T.A.R. Lombardia, é stato codificato proprio dalla l. 152/1968, che ha generalizzato la iscrizione obbligatoria all'INADEL e riconosciuto agli iscritti il diritto, al momento della cessazione del rapporto, alla indennità "premio di servizio", tramite un meccanismo analogo a quello della indennità di buonuscita per gli impiegati statali, e che l'onere del riscatto (di cui, ad avviso dell'Avvocatura, non si é fatto carico il giudice a quo) pone in essere un meccanismo di capitalizzazione che, implicando il versamento, da parte del dipendente, di contributi non può non essere preceduto da una dichiarazione di volontà (e, più a monte, da una valutazione di convenienza) del dipendente stesso che, per essere tempestiva, deve precedere il momento in cui, con la cessazione del servizio, si verifica il presupposto per la liquidazione dell'emolumento.

Nella memoria 23 novembre 1981, nella quale, richiamata la giurisprudenza dei t.a.r., insiste nella eccezione d'irrilevanza della questione per non essere parte nella controversia di merito l'INADEL, il Comune ribadisce l'infondatezza della questione, evidenziata dal fatto che il Luraschi impugna, in definitiva, un ampliamento e non una restrizione della sua sfera giuridica, pretendendo ravvisare elementi "onerosi e gravemente limitativi" negli adempimenti necessari per far valere il diritto che gli é stato riconosciuto. Sostenendo che il legislatore, anziché quello del riscatto, avrebbe dovuto prevedere un sistema di completa automaticità, il Luraschi impugna, secondo il Comune, non la legittimità delle norme ma il merito di una scelta legislativa. Osserva infine il Comune che i soli due problemi di legittimità, che potrebbero in astratto prospettarsi (limitazione del riscatto a 14 anni ed onere di proporre la relativa domanda prima della cessazione del rapporto di lavoro), non sono, nella specie, rilevanti, avendo il Luraschi dimostrato, in modo concludente, "di non volere e di non aver mai voluto esercitare il suo diritto di riscatto", né avendo lamentato, nel giudizio a quo, l'impossibilità di far valere il diritto medesimo per un periodo maggiore di 14 anni.

3. - All'udienza pubblica del 9 dicembre 1981, nella quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Romanelli per il Comune di Varese ha insistito nella eccezione d'irrilevanza e si é diffuso sul duplice aspetto qualificatorio e quantitativo della pretesa fatta valere dal Luraschi, mentre l'avvocato dello Stato Angelini Rota si é rimesso allo scritto.

 

Considerato in diritto

 

4. - Non ha fondamento la eccezione d'irrilevanza basata dal Comune di Varese su ciò che il Luraschi avrebbe dovuto proporre le proprie domande nei confronti dell'INADEL perché detta eccezione, anche se fondata, non scaturisce da alcuna delle vicende del giudizio di merito che incidano sullo svolgimento del giudizio avanti la Corte costituzionale, ma esaurisce la propria influenza sul contenuto della sentenza che, indipendentemente dal modo della risoluzione della questione di costituzionalità, andrà il T.A.R. per la Lombardia ad emanare.

5. - La questione, pur ammissibile, é infondata perché il Luraschi, nel ricorso introduttivo del giudizio avanti il T.A.R. per la Lombardia, chiese dichiararsi il Comune di Varese tenuto a corrispondergli l'indennità di anzianità calcolata con riferimento a tutti gli anni di servizio prestato laddove nessuna delle disposizioni, di cui si lamenta la costituzionale illegittimità, incide sulla sussistenza del diritto all'indennità che il giudice di merito dovrà accertare alla stregua di altra normativa e, se del caso, dei provvedimenti generali e speciali del Comune di Varese.

Della legge 152/1968 non ostano gli artt. 12 a 14 che regolano le modalità del riscatto del premio di servizio per i periodi anteriori alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1968 n. 152 (nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali).

Né diverso discorso deve svolgersi a proposito degli artt. 16 e 17: il primo per un verso non consente che, a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge, ai dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza ai sensi dell'art. 1 della legge medesima sia dovuta la indennità di cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione, e per altro verso dispone che il diritto a tale indennità, se spettante in base alle vigenti disposizioni, é conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge mediante computo, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della legge stessa; il secondo (si vuol dire l'art. 17) vieta alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere (non già indennità di anzianità, ma) trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il medesimo personale é per legge iscritto, e mantiene al personale in servizio al 1 marzo 1966 i trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli enti locali competenti e debitamente approvati dagli organi di tutela.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14, 16 e 17 della legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza 12 febbraio 1975 (n. 548 R.O. 1975).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1982.