Ordinanza n. 14 del 1982
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ORDINANZA N. 14

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali) promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1975 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sul ricorso proposto da Di Stefano Ugo contro il Ministero dell'interno ed i Comuni di Ariano Irpino e Montesarchio, iscritta al n. 500 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 15 settembre 1976.

Visti l'atto di costituzione di Di Stefano Ugo e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

uditi l'avv. Celestino Biagini delegato dall'avv. Giuseppe Guarino, per Di Stefano Ugo, e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il TAR del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

che il contrasto con l'art. 3 della Costituzione é stato dedotto sotto il profilo della ingiustificata e deteriore differenza di trattamento riservata da tali norme ai segretari capo di prima classe, rispetto a quello fatto ai segretari capo di seconda classe ed ai segretari comunali di prima e seconda classe, questi ultimi promovibili ed inquadrabili nella qualifica di segretario capo, purché in servizio alla data del 30 giugno 1970, mentre i segretari capo di prima classe sono promovibili alla qualifica dirigenziale solo se in servizio alla data (12 dicembre 1972) di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972;

che il contrasto con l'art. 76 della Costituzione é stato dedotto sotto il profilo della violazione dell'art. 11 della legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249, che statuiva il principio direttivo del rispetto delle posizioni acquisite;

considerato che, successivamente alla ordinanza in epigrafe, la normativa impugnata é stata modificata dalla legge 19 maggio 1976, n. 391 ("Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali"), la quale ha statuito che i segretari comunali cessati dal servizio nel periodo 30 dicembre 1970-11 dicembre 1972 con la qualifica di segretario capo di prima classe conseguono, dalla data di cessazione dal servizio, la nomina a segretario generale di seconda classe;

rilevato che il Di Stefano risulta dagli atti essere stato collocato a riposo con decorrenza dal 15 settembre 1972;

ritenuto, pertanto, che appare necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice a quo, a seguito della emanazione della suddetta legge 19 maggio 1976, n. 391.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1982.